A chi e in che misura viene riconosciuto il citato credito di imposta?
Il credito di imposta per botteghe e negozi, nel dettaglio, viene riconosciuto alla globalità dei soggetti esercenti attività di impresa, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, dei soli immobilirientrati nella categoria catastale C1 (Negozi e Botteghe).
Risultano, pertanto, esclusi i lavoratori autonomi anche se dovessero esercitare la loro attività in un immobile accatastato C/1.
Quali attività risultano escluse?
La norma e la relazione illustrativa evidenziano che il credito d’imposta non si applica alle attività indicate agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (che qui si richiamano integralmente) ovvero a quelle attività che sono state identificate come essenziali, tra le quali vi sono le farmacie, parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
Pertanto, il credito di imposta spetta alle imprese per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività ad opera del DPCM 11 marzo 2020 a decorrere dal 12 marzo fino al 25 marzo (salvo future possibili proroghe e/o estensioni ad altre attività).
Come è possibile utilizzare il credito di imposta botteghe e negozi?
La risoluzione 13/E/2020 del 20.03.2020 ha istituito il codice tributo 6914 per l’utilizzo esclusivo in compensazione dal 25 marzo, tramite modello F24, del credito di imposta che ciascuna impresa calcolerà in proprio.
Al riguardo la norma determina il credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 senza chiarire se, per usufruire del credito d’imposta il canone debba essere effettivamente pagato o meno.