EMERGENZA COVID-19: deroghe alla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali Art. 1 lettere d); g); h) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020

il D.P.C.M. 22 marzo 2020, così come modificato dal Decreto MISE 25.03.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, ha introdotto - all’art. 1 comma 1 lettera d) – la possibilità di ottenere una deroga prefettizia, atta a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa legata alle filiere essenziali.

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In quali casi è possibile avvalersi della deroga?

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020  all’art. 1 prevede tre differenti ipotesi di deroga; la prima, dettata dalla lettera d) prevede che “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, […]”, la seconda, dettata dalla lettera g) prevede che “sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti( salvo il caso in cui la continuità dell’impianto serva per garantire un servizio pubblico essenziale) e la terza, dettata dalla lettera h) prevede che “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.

Come avvalersi della deroga?

In linea generale, affinché nelle ipotesi sopra descritte l’impresa possa avvalersi delle citate deroghe, risulta necessario che la medesima notifichi a mezzo p.e.c. apposita comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva(comunicazione che dovrà riportare anche in maniera specifica le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite).

Come si svolge l’iter di istruttoria prefettizia?

Il Prefetto, ricevuta la comunicazione, può sospendere le attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste dal D.P.C.M. al fine dell’ottenimento delle deroghe di cui alle lettere d) g) h) e ne dà informativa ai Ministeri competenti, nonché al Presidente della Regione (o Presidente Provincia autonoma) e alle forze di Polizia.

Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione notificata dall’impresa.

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