Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
La domanda di CIGO, accessibile ad opera delle imprese cui il corrente istituto appare ordinariamente dedicato, può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. L’azienda dovrà redigere e presentare in allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Assegno Ordinario
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata. In particolare, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente in modalità telematica, potendo avvalersi della consulenza prestata da un consulente del lavoro- intermediario abilitato. Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Tale istituto è previsto a favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore. Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà, i datori di lavoro domestici e i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO, unitamente ai lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
Qualunque sia l’istituto di integrazione salariale, il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività̀ lavorativa.