L’art. 97 del D.L n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in vigore dal 15.08 u.s., prevede la possibilità di effettuare i versamenti tributari e contributivi, già sospesi nel corso dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) per un importo pari al 50% delle somme sospese: in unica soluzione entro il 16.9.2020, ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
b) per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).
Si evidenzia che la nuova disposizione normativa rappresenta una facoltà concessa a favore dei contribuenti a titolo di ulteriore agevolazione.
In sintesi, risulta pertanto possibile effettuare il versamento dell’intera somma relativa ai versamenti sospesi entro il 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio” (unica soluzione entro il 16.09 p.v. ovvero in massimo 4 rate con la prima a decorrere dal 16.09 p.v.), oppure aderire alle nuove modalità introdotte in senso al D.L. Agosto, secondo i frazionamenti sopra descritti ai punti a) e b).
Sospensione versamenti somme derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito, già oggetto di sospensione
Con la modifica del comma 1 dell’art. 68 del D.L. Cura Italia (ora convertito in legge), la sospensione delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito viene ulteriormente differita dal 31.08.2020 al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020, in luogo del giorno 30.09.2020 precedentemente stabilito.
Redazione