L’art. 37 del D.L. Semplificazioni, ora convertito in legge, ha disposto che i soggetti obbligati alla comunicazione di un proprio domicilio digitale (p.e.c.) e nel dettaglio:
- professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);
- imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali, ecc.);
- imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane.
entro l’1.10.2020 devono dotarsi e comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale.
Non è dovuta nessuna comunicazione da parte dei soggetti che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido / attivo. |
Quale è il regime sanzionatorio previsto in caso di omessa comunicazione del domicilio digitale?
Per le imprese diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale entro il predetto termine (1.10.2020) oppure il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria quantificata tra un minimo di € 206 e un massimo di € 2.064 (se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a €412).
Contestualmente all’irrogazione della sanzione viene assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale valido solo per il ricevimento delle comunicazioni / notifiche.
E cosa accade in caso di domicilio digitale inattivo?
In caso di un domicilio digitale inattivo, il Registro delle Imprese chiede al soggetto inadempiente di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni, decorsi i quali procede alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia la predetta procedura sanzionatoria.
Redazione