ESONERI CONTRIBUTIVI AL TEMPO DELL’EMERGENZA SANITARIA: varate le prime indicazioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il D.L. Agosto ha introdotto una serie di misure dirette a ridurre l'impatto contributivo gravante sui datori di lavoro, sulle quali L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha espresso le prime indicazioni operative.

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Come noto il DL n. 104/2020 (“Decreto Agosto”), in vigore dal 15 agosto 2020, ha introdotto numerose misure dirette al sostegno delle imprese e dei lavoratori per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

Con riferimento all’esonero contributivo a favore delle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei suddetti trattamenti, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) conferma sostanzialmente le disposizioni contenute nel cd. Decreto Agosto. In particolare, l’esonero contributivo in parola:

  • è quantificato nel limite massimo pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • spetta per un periodo massimo di 4 mesi;
  •  è fruibile entro il 31 dicembre 2020;
  • non include i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Al datore di lavoro che benefici dell’esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione del suddetto divieto viene disposta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva, con conseguente impossibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’esonero contributivo in parola è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente all’entrata in vigore del DL n. 104/2020 (15 agosto 2020) ed entro il 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (l’esonero non include i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).

L’esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto (ossia successive al 15 agosto 2020), mentre risulta escluso per le assunzioni effettuate:

  • con contratto di apprendistato;
  • a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa
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