L’articolo 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, per una durata:
- massima di 9 settimane,
- incrementate di ulteriori 9 settimane subordinatamente a determinate condizioni.
Nota bene: Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’INPS conferma che i datori di lavoro possono accedere al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), “a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020“. In altre parole, possono richiedere periodi di integrazione salariale ex Decreto Agosto anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.
Una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno unicamente ricorrere all’ulteriore periodo di 9 settimane, secondo le condizioni previste dalla norma, senza poter richiedere l’eventuale periodo non fruito per intero relativo alla prima tranche di 9 settimane.
Riguardo alle modalità di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e Assegno ordinario, come anticipato con il Messaggio n. 3131/2020, l’INPS conferma l’impianto del Decreto Agosto e propone il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
In particolare, per le richieste inerenti
- alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro continuano ad utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere;
- l’ulteriore periodo di 9 settimane, richiedibile esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia decorso il predetto periodo (pertanto a decorrere dal 14 settembre), i datori di lavoro devono presentare domanda utilizzando la nuova causale “COVID 19 con fatturato”.
Le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Redazione