POSSIBILE DETRARRE IVA PER LE OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI IN PRESENZA DI UN TITOLO DI POSSESSO IRREGOLARE?

Il presente articolo mira ad illustrare un recente arresto giurisprudenziale che riconosce in capo ai contribuenti la possibilità di detrarre l'IVA versata con riferimento ad opere realizzate su beni di terzi, anche in assenza di un regolare titolo di possesso del bene immobile

Autore

Si può detrarre l’Iva per le opere su beni di terzi anche in presenza di irregolarità del titolo di possesso del bene immobile, a patto che non si tratti di un’operazione macroscopicamente antieconomica. Questo l’orientamento interpretativo fornito di recente dalla Suprema Corte, a tacitazione di una serie di contenziosi tributari promossi all’esito della notifica di avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’agenzia delle Entrate, infatti, nell’espletamento della propria attività di controllo, si è trovata negli anni a spiccare una pletora di avvisi di accertamento finalizzati al recupero dell’IVA in presenza di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, effettuati su immobili di proprietà di terzi in assenza di un valido titolo autorizzativo per l’esecuzione delle opere su proprietà altrui, stante la mancanza di un titolo valido e regolare di possesso del bene immobile medesimo ( come nel caso di comodati gratuiti non registrati, così come contratti di locazioni registrati tardivamente), con  conseguente disconoscimento dei relativi costi sostenuti, in quanto non inerenti, e della possibilità di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è rimesso al giudice di merito l’apprezzamento della valenza del titolo con cui il contribuente si trova ad occupare l’immobile oggetto delle attività di ristrutturazione/ammodernamento, non esistendo alcuna elencazione tassativa rilevante a tal fine.

Con riguardo all’IVA, la Cassazione ha ritenuto che “va riconosciuto il diritto alla detrazione per i lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili di terzi, a condizione che sussista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se solo potenziale o di prospettiva, e anche se tale attività non si sia concretamente esercitata per cause estranee al contribuente”.

L’inerenza, d’altro canto, sempre secondo la Suprema Corte “deve essere valutata secondo un giudizio qualitativo e non quantitativo, correlato all’impresa da svolgere”.

Per il recupero dell’Iva detratta, quindi, l’Amministrazione Finanziaria deve dimostrare la macroscopica antieconomicità dell’operazione.

Cerca
Archivi

Articoli correlati

Consulenza onesta, seria, disponibile. Sempre.