Il decreto legge 09.11.2020 n. 149, cosiddetto “Ristori-bis”, tra le altre misure prescritte, dispone la facoltà di differire al 16.03.2021 il termine per il versamento, in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, di:
- Ritenute alla fonte operate su redditi da lavoro dipendente e assimilati ( non su redditi da lavoro autonomo) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai contribuenti in qualità di sostituti di imposta;
- I.V.A. periodica;
- Contributi previdenziali e assistenziali ( no contributi INAIL)
Il suddetto differimento, tuttavia, non è applicabile indistintamente alla generalità dei contribuenti, bensì solo a:
- contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 03.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale ( Allegato 1 al D.L.);
- contribuenti che esercitano attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
- operatori che esercitano una delle attività ricomprese nell’ambito dell’Allegato 2, accluso al DL Ristori bis o che esercitano attività alberghiera, dei tour operator o delle agenzie di viaggio che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.
I versamenti sospesi dovranno essere in ogni caso effettuati in un’unica soluzione entro il 16.03.2021. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata sempre a decorrere dal 16.03.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Redazione