DL Ristori-bis: sospensione versamenti tributari e previdenziali, ma NON per tutti!

Il D.L. 09.11.2020 n. 149, tra le altre misure prescritte, ha introdotto la possibilità di rinviare al 16.03.2021 i termini per i versamenti tributari e previdenziali con scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, ma solo a favore di particolari categorie di contribuenti

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Il decreto legge 09.11.2020 n. 149, cosiddetto “Ristori-bis”, tra le altre misure prescritte, dispone la facoltà di differire al 16.03.2021 il termine per il versamento, in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, di:

  • Ritenute alla fonte operate su redditi da lavoro dipendente e assimilati ( non su redditi da lavoro autonomo) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai contribuenti in qualità di sostituti di imposta;
  • I.V.A. periodica;
  • Contributi previdenziali e assistenziali ( no contributi INAIL)

Il suddetto differimento, tuttavia, non è applicabile indistintamente alla generalità dei contribuenti, bensì solo a:

  •  contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 03.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale ( Allegato 1 al D.L.);
  •  contribuenti che esercitano attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
  •  operatori che esercitano una delle attività ricomprese nell’ambito dell’Allegato 2, accluso al DL Ristori bis o che esercitano attività alberghiera, dei tour operator o delle agenzie di viaggio che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto.

I versamenti sospesi dovranno essere in ogni caso effettuati in un’unica soluzione entro il 16.03.2021. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata sempre a decorrere dal 16.03.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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