L’ Agenzia delle Entrate è intervenuta, con il provvedimento n.166579/2020, aggiornando le specifiche tecniche del tracciato Xml della fattura elettronica.
I nuovi codici sono utilizzabili dal 01.10.2020. Gli stessi saranno, tuttavia, obbligatori per fatture inviate a SDI dal 01.01.2021 (fino al 31.12.2020 è possibile quindi emettere fatture elettroniche, con invio a SDI, utilizzando gli attuali codici).
Per rendere le codifiche «Tipo Documento» e «Natura» più puntualirispetto alla normativa fiscale vigente e per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre una “migliore” dichiarazione IVA precompilata, sono stati introdotti:
- nuovi codici per identificare il “Tipo documento”
Così, ad esempio, sono previsti specifici codici per differenziare le fatture emesse a seguito dell’applicazione del reverse charge nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE) e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite;
- nuovi codici dettaglio in merito alla “Natura” dell’operazione.
In particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche;
- nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).
Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo all’imposta di bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.
Redazione