Quali le novità rispetto alle precedenti rivalutazioni? Rispetto alle “versioni” più recenti della rivalutazione dei beni di impresa, la nuova disposizione consente ora di rivalutare distintamente ciascun bene e di effettuare la rivalutazione con effetti solo civilistici: in tal caso l’impresa, pur migliorando la situazione patrimoniale, non è chiamata a procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva, da corrispondere nel solo caso di rivalutazione con effetti fiscali in misura pari al 3%, da versare cumulativamente ovvero in tre rate.
Quale è il vantaggio dell’operazione di rivalutazione con effetti fiscali?Il vantaggio della rivalutazione con effetti fiscali risiede nel riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni e conseguente possibilità di determinare maggiori ammortamenti fiscali e/o di azzerare / ridurre la plusvalenza in caso di successiva cessione.
Da quando il beneficiario potrà godere dei connessi effetti fiscali? Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata (in generale, dal 2021). Ai fini delle plus / minusvalenze l’effetto fiscale è differito al quarto esercizio successivo (in generale, dal 2024).
Quali sono i beni rivalutabili? La rivalutazione ha ad oggetto i beni d’impresa, comprese le partecipazioni in società controllate / collegate ex art. 2359 del codice civile, che costituiscono immobilizzazioni, a condizione che risultino nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e che siano ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020. Una rilevante novità rispetto a quanto previsto in passato è rappresentata, come sopra accennato, dalla possibilità di effettuare la rivalutazione distintamenteper ciascun bene.
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