Il DL Sostegni ha introdotto nuovi periodi di divieto di licenziamento:
• fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
• dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell’articolo 8 del DecretoSostegni.
Sia per il primo periodo che per il secondo periodo, restano ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque il divieto non si applica nelle ipotesi di:
• cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
• cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
• accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (ferma restando la possibilità di accedere alla NASPI);
• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Redazione