Il passaggio generazionale: la successione del know-how aziendale

Il passaggio generazionale si definisce come il passaggio della gestione imprenditoriale da una generazione a quella successiva. È un momento complesso in cui l’eredità aziendale viene preservata attraverso la trasmissione del know-how acquisito negli anni.

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A dispetto di quanto normalmente affermato nel sentire comune, l’Italia viene considerata un paradiso fiscale, perlomeno in materia di imposte sulle successioni e donazioni legate al passaggio generazionale (a titolo di esempio si notino le aliquote per la franchigia applicata in relazione al grado di parentela nello schema seguente):

Trasferimenti realizzati per successione o donazione a favore:ConiugeParenti in linea rettaAltri parenti entro il IV gradoAffini in linea rettaAffini  in linea collaterale entro il IIIITutti gli altri soggetti
Imposta di successione4%6%8%
Franchigia1 000 000 euro100 000 per fratelli

Ancor prima di arrivare però a spiegarne le ragioni e gli ulteriori benefici attualmente in vigore nel nostro ordinamento risulta proficuo fare un passo indietro.

Nel nostro ordinamento il termine passaggio generazionale (ovvero successione aziendale) si definisce come il passaggio della gestione imprenditoriale da una generazione a quella successiva. Non si tratta di un mero passaggio di quote o cariche ma il ben più complesso e prezioso passaggio di know-how aziendale, vero valore dell’impresa acquisito negli anni.

La successione posta in essere in questo passaggio contribuisce alla continuità aziendale mediante una pianificazione fiscale adeguata che presupponga il coinvolgimento di molteplici fattori e professionisti in grado di accompagnare tale passaggio e di sfruttare gli strumenti e gli istituti previsti dal nostro ordinamento per tutelare l’eredità storica delle aziende a conduzione familiare del nostro Paese

Il primo di tali strumenti in materia è fuor di dubbio l’art. 3, c. IV-ter del Testo Unico in materia di Successioni e Donazioni il quale esenta dall’imposizione fiscale indiretta i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o di rami di esse, così come di quote sociali e di azioni.

Per ottenere l’esenzione fiscale dalle imposte di successione è necessario il rispetto di una serie di requisiti che variano in base all’oggetto di trasferimento:

  • In caso di cessione di quote o azioni di società di capitali è necessario che per effetto del trasferimento l’acquirente acquisisca o integri il controllo della società e che lo conservi per almeno 5 anni;
  • In caso di cessione di quote di società di persone è necessario che l’acquirente prosegua l’attività per almeno 5 anni. In questo caso non è necessario il requisito del controllo;
  • Infine, in caso di cessione dell’intera società o di un ramo aziendale è necessario che l’acquirente prosegua l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni.

Giova ricordare in questa sede che, qualora si benefici dell’acquisto gratuito della società, risulta obbligatoria la presentazione, oltre che della dichiarazione di successione o l’atto di donazione anche (in base ai casi) della dichiarazione di prosecuzione dell’attività per almeno 5 anni.

In particolare, però, risultano di interesse gli ulteriori istituti e strumenti funzionali alla facilitazione o ottimizzazione fiscale del passaggio generazionale previsti dal nostro ordinamento ovvero:

  1. LA CREAZIONE DI UNA HOLDING

Qualora la partecipazione nel capitale sociale abbia i requisiti PEX, è conveniente trasferire le quote in un’altra società Holding in quanto la plusvalenza realizzata è esente per il 95% e quindi è soggetta a tassazione  nella misura del 1,2% – stante un imponibile pari al 5% per Ires al 24%.

  • LA DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ

Tale istituto, espressamente previsto dal legislatore, attribuisce al fondatore la possibilità di donare la proprietà dell’azienda al suo successore, riservandosi tuttavia l’usufrutto dell’azienda.

Con tale istituto si determina un primo accesso all’erede all’attività di impresa, riservandogli la proprietà delle partecipazioni. Tuttavia, l’originario fondatore resta presente in qualità di gestore delle stesse. In tal modo favorisce un passaggio morbido, consentendo sia agli altri soci, che a soggetti esterni, di approcciarsi gradualmente alla nuova gestione.

Da un punto di vista fiscale, anche questa soluzione determina dei vantaggi, primo fra tutti la possibilità di ottenere una riduzione della base imponibile fiscale pari al valore dell’usufrutto che rimarrebbe in capo all’imprenditore.

In più, è degna di considerazione la proporzionalità fra il valore dell’usufrutto e l’età dell’imprenditore: tanto più sarà giovane l’imprenditore donante, tanto più sarà elevato il valore dell’usufrutto.

Infine, alla morte dell’usufruttuario, il consolidamento della nuda proprietà e dell’usufrutto sugli eredi avverrà gratuitamente.

  • IL TRUST

Infine, uno strumento utile ai fini del  passaggio generazionale di azienda, è sicuramente costituito dal Trust.

Si tratta di uno strumento con il quale è possibile prevedere che i beneficiari siano gli eredi legittimi: il Trust, infatti, prevede che il Trustee non possa cedere le partecipazioni di controllo e le debba appunto gestire, per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all’apporto in Trust da parte del disponente (imprenditore).

Naturalmente, il Trust è uno strumento complesso, che non si adatta a tutte le soluzioni. L’implementazione di un Trust richiede un idoneo periodo di analisi e pianificazione dei costi legati alla gestione affidata a terzi del patrimonio ivi conferito e di cui beneficeranno gli eredi.

Più nel dettaglio, a fini fiscali si rileva che l’atto dispositivo, con il quale il disponente vincola i beni in Trust, sia un negozio a titolo gratuito privo di effetti traslativi, e pertanto sconta le imposte di registro (e, se vi sono beni immobili, l’imposta ipotecaria e catastale) in misura fissa e non proporzionale.

Pertanto, con riferimento all’imposta di successione e donazione, come sopra riportata,  si rileva che essa è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario.

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