Fideiussione Omnibus e Antitrust

L’annosa questione della nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus potrebbe arrivare a un punto di svolta: la Corte di Cassazione si trova a pronunciarsi sulla nullità totale o parziale delle garanzie previste dall’ordinamento per la presenza di clausole limitative della concorrenza. È inoltre prevista la possibilità di impugnare le garanzie dinanzi al Tribunale per richiederne la nullità totale e dunque l’esonero dal pagamento. Nell’articolo, una panoramica sulle fideiussioni e i punti di attenzione della decisione che affronterà la Suprema Corte.

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Una possibile svolta della Cassazione sulla nullità delle garanzie omnibus (fideiussione) per limiti alla concorrenza.

In data 30 aprile 2021 la Prima Sezione della Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 11486, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione circa la necessità della trasmissione alle Sezioni Unite della questione relativa alle conseguenze giuridiche di una fideiussione bancaria per cui sia contestata la nullità per violazione della Legge Antitrust.

La fideiussione omnibus è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o che assumerà nei confronti di una banca o altro creditore. Mediante la clausola omnibus il creditore non è tenuto a rinnovare e/o integrare le garanzie già prestate dallo stesso fideiussore ogniqualvolta si instauri con il debitore un nuovo rapporto di credito debito. La prassi dell’utilizzo di tale strumento nell’ambito del mercato creditizio è legittimata in particolare dalle seguenti norme: art. 1938 c.c. ai sensi del quale “la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito” e art. 1956 c.c. secondo il quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.

L’alea che contraddistingue la fideiussione “omnibus” ha suscitato diverse perplessità per l’ampiezza della sua portata (estendendosi anche alle obbligazioni future) dando origine a un dibattito giurisprudenziale/dottrinale inerente l’eventuale illegittimità delle stesse. Il tema relativo alla potenziale illegittimità delle fideiussioni omnibus è stato affrontato, più volte, dalla Suprema Corte. Se inizialmente l’orientamento della Corte di Cassazione riteneva dette fideiussioni nulle parzialmente ora il costante orientamento giurisprudenziale è volto a ritenere che dette fideiussioni siano affette da nullità totale. Per questo motivo, tali fideiussioni – redatte sullo schema contrattuale predisposto dall’ABI nell’ottobre 2003 e giudicato dall’Autorità garante della Concorrenza frutto di un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza come da accertamento della Banca d’Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 – sono attualmente sottoposte alla valutazione della Suprema Corte per l’evidente presenza di clausole limitative della concorrenza che rendono la garanzia irrimediabilmente nulla. Si attende, pertanto, la decisione delle Sezioni Unite che porrà fine all’annosa questione.

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I garanti che abbiano sottoscritto una fideiussione c.d. omnibus redatte sullo schema predisposto dall’ABI, oggi possono impugnarle al fine di ottenere dai Tribunali competenti la declaratoria di nullità totale delle stesse e conseguentemente essere esonerati dal pagamento.

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