In questo quadro, particolare attenzione merita invece la proroga del riconoscimento delle “altre” detrazioni con la previsione di alcune modifiche, ed in particolare:
- il c.d. “bonus facciate”, prevede la riduzione della detrazione dal 90% al 60%;
- il c.d. “bonus mobili”, nel 2022 riduce la spesa massima agevolabile a € 10.000;
- in materia di c.d. “bonus verde”, la detrazione è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024;
- per il c.d. “superbonus”, la detrazione è riconosciuta con termini e condizioni differenti in base al soggetto che sostiene la spesa e all’edificio oggetto degli interventi.
Vediamo dunque nel dettaglio come si prospetta la situazione attuale alla luce dei vantaggi fiscali previsti dalla nuova Finanziaria.
DETRAZIONE DEL 110%
Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.
PROROGA TERMINI SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI
La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.
In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:
- per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
- 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”
Con la modifica dell’art. 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 63/2013è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
- interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.
Tale proroga comporta la proroga alla stessa data (31.12.2024) anche di:
- detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
- del 70% – 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
- del 75% – 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% – 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
“BONUS FACCIATE”
Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. “bonus facciate“, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.
“BONUS MOBILI”
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024 con le seguenti novità:
- la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:
- € 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
- € 5.000 per il 2023 e 2024;
a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.
“BONUS VERDE”
Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017, Finanziaria 2018, il c.d. “bonus verde“, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.
Redazione