Vale la pena porre l’accento su questa procedura in considerazione del numero crescente di imprese in difficoltà, in particolare per la crisi economica subita dall’intero sistema paese negli ultimi anni.
La situazione ad oggi, infatti, vede ancora un numero di esperti, iscritti a livello nazionale, assai limitato ed inferiore rispetto alle attese necessità ed utilizzi che lo strumento potrebbe avere. Ma nonostante ciò è importante inquadrare in estrema sintesi gli aspetti salienti di questa procedura che si attiva su iniziativa dell’imprenditore e coordinamento della camera di commercio tramite una piattaforma telematica nazionale.
Vediamoli di seguito.
La CNC si avvia con la nomina di un esperto indipendente scelto tra i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso le CCIAA, cui possono accedere professionisti in possesso di determinati requisiti di esperienza, formazione e competenza. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza temporanea dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L’art.1 del DL prevede che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza temporanea, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa attraverso l’avvio ed il perfezionamento di trattative con i propri creditori. La nomina avviene con le modalità specificate nel decreto attraverso l’utilizzo diretto della piattaforma (art.3) per presentare la domanda secondo le specifiche indicate nel prosieguo della norma (all’art. 5).
In concomitanza con la presentazione della domanda l’imprenditore potrà chiedere, con ricorso da presentarsi anche in Tribunale, la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio aziendale o l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per avere il tempo di condurre a termine le trattative con i creditori (art.6 e 7). Il Tribunale provvede con ordinanza nella quale si stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti su richiesta dell’imprenditore, sentito l’esperto. Il giudice può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.
L’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art.8).
Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art.9). L’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, l’imprenditore risulta insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore, il quale dovrà operare nel rispetto delle linee guida del piano di risanamento che lo stesso, coadiuvati dai propri consulenti, ha redatto a supporto della domanda di CCN.
Alla conclusione delle trattative (art.11) quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che secondo la relazione dell’esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies della Legge Fallimentare (di seguito, LF);
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della LF (il c.d. piano attestato); in tal caso non occorre l’attestazione.
d) domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies della LF;
e) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), LF;
f) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del medesimo decreto;
g) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla LF e dal codice della crisi d’impresa (CCR).
Nell’adozione della procedura di CNC sono previste alcune misure premiali, (art.14) quali:
- calcolo degli interessi sui debiti tributari al tasso legale;
- riduzione al minimo delle sanzioni tributarie in caso di mancato pagamento;
- possibilità di ottenere il pagamento dei debiti tributari con un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili. In questo caso non è però possibile esperire la c.d. “transazione fiscale” di cui all’art.182 ter LF.