La composizione negoziata della crisi CNC: la domanda

Nell’articolo “Le nuove regole sulla crisi d’impresa: la composizione negoziata della crisi” abbiamo parlato delle novità in materia di crisi d’impresa approvate dal DL 118/2021 (convertito nella legge 147 del 21/10/21) e con il regolamento a cura del Ministero della giustizia emanato il 28 settembre 2021. La procedura è stata introdotta nel nostro sistema normativo al fine di supportare i processi di risanamento delle imprese in crisi in un momento di forte pressione sul sistema economico come quello che tuttora stiamo attraversando.

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Nel presente articolo ci concentreremo in particolare sulla procedura per la presentazione della domanda di accesso alla procedura.

L’avvio della procedura e la conseguente nomina dell’esperto avvengono, come anticipato, attraverso il portale della camera di commercio mediante l’utilizzo diretto della piattaforma (art.3) per presentare la domanda secondo le specifiche indicate di seguito (all’art. 5).

Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma mette a disposizione:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati; 
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata. 

Nello specifico, la domanda deve contenere le informazioni circa:

  • il fatturato dell’ultimo esercizio;
  • il numero dipendenti;
  • il codice Ateco dell’attività principale;
  • l’appartenenza ad un gruppo (in caso affermativo è necessario allegare una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l’indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del cod. civ).

La presentazione della domanda sarà completa se accompagnata da appositi allegati obbligatori quali:

– una relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante:

a) la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business;

b) la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali;

c) un piano finanziario per i successivi sei mesi;

d) le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti);

– gli ultimi tre bilanci, se non già depositati presso il registro delle imprese, dichiarazione redditi ed iva;

– una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non più di 60 giorni anteriori;

– una auto dichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per richieste di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza;

– l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere;

– il certificato unico dei debiti tributari (AdER);

– il certificato unico dei debiti contributivi e per premi assicurativi (INPS, INAIL)

– la centrale rischi banca d’Italia non anteriore di 3 mesi.

Eventuali altri allegati da inserire nella piattaforma sono:

  • la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio (art.6)
  • il modello per la dichiarazione di sospensione di obblighi e di cause dio scioglimento (art.8).
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