L’ allerta della crisi di impresa nel 2022

La normativa di urgenza sulla crisi di impresa applicabile dal 15 novembre 2021, contenuta nel DL 118/2021, rappresenta un cambiamento epocale nel diritto della crisi di impresa, come già descritto nei precedenti interventi sul tema in materia di composizione negoziata della crisi (CNC) - Parte 1 e Parte 2. La CNC mancava però di un vero meccanismo di allerta se si esclude l’obbligo in capo al collegio sindacale (art.15) di segnalare all’imprenditore la presenza dei presupposti per presentare l’istanza di composizione negoziata. Per questo alla fine del 2021 il Legislatore ha introdotto un nuovo meccanismo di allerta nell’ambito della crisi d’impresa e CNC. Lo vediamo in questo articolo.

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Il nuovo meccanismo di allerta

La mancanza di disposizioni sull’allerta della crisi di impresa, nell’ambito della CNC, è stata colmata dal DL 152/2021 che ha previsto un vero e proprio meccanismo di allerta per i creditori pubblici qualificati quali INPS, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione. Le nuove regole sull’allerta impongono ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale, il mancato pagamento di tasse e contributi, oltre una determinata soglia, invitando l’imprenditore a presentare istanza di CNC nel caso ne ricorrano i presupposti.

Condizioni e tempistiche per le segnalazioni

Le segnalazioni devono essere inviate dai creditori pubblici qualificati citati in presenza di importi non pagati; in particolare, per quanto riguarda gli importi dovuti e non versati, la segnalazione all’imprenditore e al presidente del collegio sindacale dovrà essere inviata:

  • dall’INPS in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i richiamati lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE), superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, in presenza di crediti affidati alla riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le tempistiche con cui verranno inviate le segnalazioni variano in funzione del soggetto tenuto a segnalare distinguendo tra quelle inviate:

  • dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie indicate, tramite PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
  • dall’Agenzia delle entrate che dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (LIPE), unitamente alla lettera che informa il contribuente dell’incoerenza dei versamenti effettuati rispetto all’imposta dichiarata.

Sull’ultimo punto è bene ricordare che i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (LIPE) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (art 21-bis del DL 31/05/2010 nr.78).

In questo senso risulta un’eccezione la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre che viene invece effettuata entro il 16 settembre e con la possibilità per la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre di invio, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il meccanismo di segnalazione si avvia nel 2022

Le segnalazioni, cui sono tenuti i creditori pubblici qualificati, troveranno applicazione da quest’anno, in particolare:

  • per l’INPS, le segnalazioni riguarderanno i debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • l’Agenzia delle Entrate segnalerà i debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia Entrate Riscossione, le segnalazioni verranno effettuate in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.
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