È necessario specificare che il principio derogatorio di cui parleremo non risulta una novità assoluta ma era già stato introdotto dal decreto-legge n.104 del 14/08/2020, convertito con la legge 13/10/2020 numero 126, al comma 7-bis dell’articolo 60. Il Decreto, ribattezzato “Decreto Agosto”, prevedeva un benefit per le imprese ovvero la possibilità di sospendere fino al 100% gli ammortamenti per tutte le immobilizzazioni (materiali e immateriali) relative ai bilanci dell’esercizio 2020.
Data l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e la difficile situazione economica conseguente, però, il legislatore aveva deciso di prorogare la manovra per tutto l’esercizio successivo, inserendola nella Legge di Bilancio 2022. Per i bilanci 2021, dunque, restava ferma la possibilità di sospendere gli ammortamenti, purché, però, i soggetti destinatari della manovra non avessero, nel periodo amministrativo precedente, rilevato il 100% dell’ammortamento basato sul costo annuo delle immobilizzazioni considerate. In questo modo il legislatore ha ristretto il perimetro dei soggetti beneficiari della proroga, escludendo alcuni imprenditori in precedenza rientranti nella norma.
Tale decisione, imposta dal MEF aveva una ratio precisa: chi non ha sfruttato la possibilità di sospendere in deroga gli ammortamenti nel 2020 – l’anno peggiore per quanto riguarda sia la crisi sanitaria che quella economica – non avrebbe ragionevole interesse a usufruirne nel 2021 dunque va escluso.
Con la conversione del Decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, conosciuto come “Decreto Milleproroghe”, però, la situazione è cambiata.
La nuova disciplina, decisamente incentrata sulla flessibilità e sulla volontà del Governo di sostenere le imprese italiane in questo momento di crisi sanitaria e soprattutto economica, estende la proroga derogatoria a tutti i soggetti, superando l’iniziale restringimento della sfera applicativa ai soggetti che non avessero effettuato il 100% dell’ammortamento annuo nell’esercizio 2020.
Per il resto, la disciplina rimane invariata: il valore di iscrizione del bene in bilancio rimane invariato e le quote di ammortamento non rilevate in Conto Economico vengono imputate nell’esercizio successivo. Sul piano sostanziale, il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali subisce un prolungamento forzato di almeno due anni.
Resta l’obbligo per le imprese di destinare la quota di utili derivanti dalla mancata applicazione dell’ammortamento a una riserva indisponibile (come disciplinato all’ art. 60, c. 7-ter D.L. 104/2020) e l’indicazione in nota integrativa, mediante adeguata motivazione, dell’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
In conclusione, la decisione del legislatore italiano ha certamente fornito maggiore flessibilità al sistema economico nazionale in un momento delicato come quello che stiamo attualmente attraversando, ma la razionalizzazione data dalla decisione del MEF sembra essersi persa confondendo ulteriormente la situazione
Redazione