La manovra di sterilizzazione delle perdite d’esercizio, già prevista all’articolo 6 del DL del 2020 n.23, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 266, della legge n. 178/2020 (ovvero la “Legge di bilancio 2021”) è stata nuovamente prorogata grazie a un nuovo slittamento dei termini inserito nell’emendamento del D.L. n. 228 del 2021, altresì detto decreto Milleproroghe. La modifica riguarda direttamente l’art 6 al comma 1, il cui riferimento alla data del 31/12/2020 viene sostituito con 31/12/2021.
Attraverso questa disciplina, tutte le società di capitali (spa, sapa, srl e cooperative) potranno coprire le perdite rilevate nell’esercizio amministrativo 2021 entro la data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo (quindi entro la fine del periodo amministrativo 2026).
Rimanendo il riferimento “all’esercizio in corso al 31 Dicembre 2021”, si deduce che la manovra agevolativa è usufruibile anche dagli enti aventi come esercizio il periodo amministrativo attualmente aperto 1/07/2021-30/06/2022, anziché il canonico 1/01/2021-31/12/2021.
Inoltre, il periodo di cinque esercizi previsto per la copertura delle perdite emerse nel 2021 sarà indipendente e autonomo dall’arco temporale relativo alla copertura delle perdite relative al periodo amministrativo 2020. Queste ultime, pertanto, dovranno necessariamente essere ripianate entro la data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo al 2020, vale a dire la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025.
Come per la manovra prevista per le perdite dell’anno 2020, la sterilizzazione delle perdite rilevate durante l’esercizio 2021 permette la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale in caso di perdite oltre il terzo o di ricapitalizzazione (in deroga a quanto previsto dagli artt. 2446 c.c. e 2447 c.c. per le spa e 2482 e ter c.c. per le srl, mentre è disciplinato all’articolo 2545 – duodecies c.c. per le cooperative).
Ai fini metodologici, si rileva quindi che:
- se la perdita, data la sua portata, «erode» il capitale sociale, la società non potrà distribuire i propri dividenti fino al momento in cui il capitale non sarà debitamente reintegrato, ovvero ridotto in misura corrispondente (come disposto dall’art. 2433 c.c., comma 3);
- le perdite cambiano i limiti entro i quali le società per azioni possono emettere prestiti obbligazionari (indicati dall’art. 2412 c.c., ovvero nella misura del doppio del capitale sociale);
- La riserva legale deve essere reintegrata fino a raggiungere un valore pari al quinto del capitale sociale, come previsto dall’art 2430 c.c., e la perdita rileva ai fini di questa necessità.
Infine, la consistenza reale del capitale, al netto di tutte le perdite preventivamente accertate, dovrà emergere ai fini dell’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società (art. 2250 c.c., comma 2).
Per quanto riguarda il trattamento delle perdite emerse nel periodo in esame, è opportuno citare che le perdite devono essere opportunamente indicate e specificate in nota integrativa, specificando la loro origine in schemi e prospetti adeguati.
Per saperne di più sul decreto Milleproroghe non esitare a contattare uno dei nostri consulenti fiscali.
Carlo Locatelli