La CNC entra nel Codice della Crisi d’Impresa Implicazioni e conseguenze della novità

Finalmente, dopo molta attesa, la composizione negoziata entra ufficialmente nel Codice della Crisi d’impresa (CCI): la disciplina è stata armonizzata grazie al totale recepimento della Direttiva UE c.d. Insolvency. È probabile che la modifica comporterà la scomparsa degli OCRI e degli indicatori di crisi (art. 13 CCI) che verranno sostituiti dalla CNC: vediamo cosa potrebbe cambiare nell’ordinamento per le imprese in crisi.

Autore

di Alessandro Malerba

L’art. 13 del CCI, che prevede l’OCRI (ovvero Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa istituito presso ogni Camera di Commercio) e indicatori della crisi d’impresa era già stato oggetto di uno specifico studio da parte del CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ma ora, proprio questi istituti, potrebbero essere sostituiti dalla CNC e dalle segnalazioni d’allerta della crisi a favore non più di soggetti terzi ma dell’imprenditore e in base alle soglie stabilite dal decreto-legge 152/2021 (come già visto nella Parte 3).

L’art. 3 della Direttiva Insolvency prevede infatti l’utilizzo di strumenti accessibili, poco costosi e di tipo stragiudiziale al fine di consentire all’impresa di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria, di aprire le trattative con i creditori ricercando soluzioni negoziate della crisi e fornendo meccanismi di allerta tramite segnalazioni all’imprenditore stesso. Proprio ciò che consente la nuova CNC che dunque potrebbe integrarsi nel CCI al Titolo II divenendo elemento stabile e fondamentale all’interno dei quadri di ristrutturazione previsti dalla direttiva Insolvency.

Cosa cambia?

Rispetto alle norme vigenti, viene ora molto incrementato il livello di qualità delle informazioni che il debitore dovrà rendere disponibili ai creditori con i quali intende negoziare: attualmente l’articolo 5 del DL 118/2021 richiede, infatti, il deposito di una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare.

L’articolo 17 del CCI, terzo comma, lettera b) aggiunge un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13: si tratta della lista di controllo che attualmente risulta prevista nella sezione 2 del decreto dirigenziale del ministero della Giustizia, ovvero una sorta di sintesi dei principi nazionali di redazione dei piani di risanamento predisposti dal CNDCEC.

La necessità di presentazione di un piano fin dal deposito ha un duplice obiettivo:

  1. rendere più agevole il compito dell’esperto – chiamato a valutare sin da subito la sussistenza di concreti presupposti di risanamento (attività molto più difficile con le sole linee guida del piano);
  2. velocizzare la composizione negoziata, intesa non come procedura ma come percorso negoziale del quale occorre avere chiari fin da subito il contenuto sotto forma di proposta.

L’integrazione della CNC all’interno del CCI ridurrà dunque il numero di composizioni negoziate richieste prive di un piano per i creditori atte esclusivamente a godere di misure protettive di più agevole gestione rispetto a quelle previste dai concordati in bianco ai sensi dell’attuale articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare.

Ulteriori novità

Oltre a quanto già detto, il nuovo Titolo II del CCI verrà integrato anche con gli attuali artt. da 30-ter a 30-sexies del DL 152/2021 ovvero le segnalazioni che i creditori pubblici qualificati (Erario, Inps e Inail) inviano all’imprenditore in presenza di livelli di esposizione debitoria maturati nei loro confronti da parte dell’impresa – si rimanda nuovamente alla Parte 3 di questa serie di articoli.

Vengono inoltre confermate le disposizioni dell’attuale art. 14, comma 4, del CCI, che prevede variazioni o revisioni degli affidamenti all’impresa in relazione a comunicazioni agli organi di controllo societario a carico delle banche.

Saranno molte le ulteriori novità conseguenti a questa introduzione. Lo studio resta sempre a disposizione per l’analisi preventiva e la redazione e verifica dei piani finanziari di risanamento, in linea con la nuova disciplina.

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