Le novità dei fringe benefit nel nuovo contesto economico
di Emilio Veneziano
In attesa dei prossimi passi del nuovo Governo italiano in materia di caro-energia e bollette, su impulso delle nuove disposizioni in materia, le aziende si impegnano a fornire ai propri dipendenti strumenti di welfare aziendale in grado di sostenere questa difficile fase economica del Paese e del tessuto sociale italiano.
In particolare, il decreto-legge n. 21/2022, convertito con modifiche nella legge n. 51/2022, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante. La misura, finalizzata al contrasto delle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina sull’economia domestica, è esente da imposizione fiscale fino a 200€ per lavoratore.
COSA SONO I FRINGE BENEFIT E CHI PUÒ BENEFICIARNE
Definibili come “compensi in natura”, sono benefit che vengono erogati – con le dovute differenziazioni in base ad azienda, ruolo del lavoratore e contesto di mercato – dall’impresa a un suo dipendente. Si tratta di un’erogazione non in denaro ma in forma di beni e servizi.
La fonte giuridica dei c.d. fringe benefit si riscontra all’art 2099 del Codice civile ove si afferma che il collaboratore può essere retribuito anche con “prestazioni in natura”, ovvero non solo in denaro. Questi benefici vengono erogati ad hoc da parte dell’azienda, dunque si riscontrano nel contratto individuale che il singolo firma.
Solitamente l’erogazione di benefit di questo tipo è subordinata a diverse variabili come la dimensione dell’impresa, il ruolo del singolo dipendente (apicale) ma anche dati di contesto socioeconomico. Non è dunque un caso che il buono carburante torni proprio ora, in questo particolare periodo storico, come un grande punto di attenzione da parte di aziende e dipendenti.
DATORI DI LAVORO E LAVORATORI INTERESSATI
Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta esclusivamente di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente, con l’esclusione, dunque, di soggetti che sono legati da contratti di collaborazione o in tirocinio.
Per riassumere:
Soggetti | HANNO DIRITTO | NON HANNO DIRITTO |
Datori di lavoro | Settore privato Enti pubblici economici Non svolgono attività commerciale Lavoratori autonomi | Amministrazioni pubbliche |
Lavoratori | Dipendenti | Ogni altra tipologia (tirocinanti, collaboratori) |
COME FUNZIONANO I BUONI BENZINA PER I DIPENDENTI?
Per quanto concerne l’oggetto dell’agevolazione, si tratta delle erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.
ASPETTI FISCALI: QUANTO COSTA AL DATORE DI LAVORO IL BONUS CARBURANTE?
Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di 200€ rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di 258,23€ per ciascun periodo d’imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:
- un valore di 200€ per uno o più buoni carburante e
- un valore di 258,23€ per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.
Ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23€, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2022, la soglia di 200€, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.
Sotto il profilo contabile, è opportuno conteggiare e monitorare le due soglie (258,23€ per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e 200€ per i buoni carburante) in modo distinto: l’eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline (rispettivamente il comma 3, art. 51 del TUIR per i 258,23€ e l’art. 2 del decreto-legge n. 21/2022 per i 200€) comporterà, per il dipendente, l’integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.
Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di 258,23€, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell’esenzione fino a 200€ deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).
I buoni carburante che, per il periodo d’imposta 2022, beneficiano dell’esenzione dalla formazione del reddito fino a 200€, possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Anche per i buoni carburante e per il relativo limite di esenzione di 200€, trova applicazione il principio di cassa allargato: ciò comporta che sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d’imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
ALTERNATIVA AL PREMIO DETASSABILE
È ammessa la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore. Attesa la temporaneità della disciplina agevolativa (l’esenzione di 200€ è, infatti, limitata all’anno 2022), tali buoni “sostitutivi” dei premi di risultato devono essere corrisposti nell’anno in corso. Nella suddetta ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” essendo esclusa la possibilità di applicare la detassazione dei premi (e la loro conversione in welfare aziendale) in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Sebbene la norma non si esprima sul punto si ritiene che il valore del buono, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorra a formare il reddito anche ai fini contributivi nel limite di 200€.
DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D’IMPRESA
È prevista l’integrale deducibilità del costo connesso all’acquisto dei buoni carburante dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
FRINGE BENEFIT E SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA
La misura dei fringe benefit e, in particolare, dei buoni carburante, rientra a pieno titolo nella definizione di sostenibilità d’impresa: il miglioramento del welfare aziendale e del benessere dei lavoratori è infatti produttiva di effetti positivi di medio-lungo periodo, aumentando la fedeltà aziendale dei dipendenti migliori e, in particolare, fungendo da buon incentivo all’efficientamento dei processi aziendali interni.
Dunque, i buoni carburante avranno un impatto positivo non solo sulle condizioni economiche dei lavoratori ma anche, in via indiretta, sulle condizioni dell’impresa stessa.
Emilio Veneziano