La tregua fiscale – parte I

La legge 197/2022 è in vigore. Parliamo della c.d. Legge Finanziaria (o Legge di Bilancio) del 2023 che determinerà gran parte delle politiche che vedremo discusse quest’anno. In quest’articolo ci concentriamo in particolare su uno degli argomenti più rilevanti della Finanziaria: c.d. tregua fiscale. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono le novità.

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Le novità della Legge di Bilancio 2023 – Parte I

L’art. 1 commi da 153 a 159 e da 166 a 251 della nuova Legge Finanziaria sono dedicati alla regolarizzazione di violazioni di diversa natura, chiusura di liti pendenti e rottamazione o stralcio delle cartelle. In gergo non tecnico le disposizioni che trattano di questi temi sono chiamate di “tregua fiscale”, il cui punto focale sta nella risoluzione di posizioni non regolari in via agevolata.

Le principali misure della tregua fiscale contenute nella Finanziaria sono di diversa natura, ovvero:

  1. Controllo automatizzato delle dichiarazioni cioè la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di tale controllo con conseguente modifica delle modalità di rateizzazione e dei termini di notifica cartelle di pagamento per periodo di imposta 2019;
  2. Regolarizzazione delle irregolarità formali;
  3. Ravvedimento speciale, riferito alle violazioni delle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti.

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

La Finanziaria conferma la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso (2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data (cfr. artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/97).

Perché si parla di definizione agevolata? Perché agevola il contribuente in posizione non regolare nel pagamento di imposte e contributi previdenziali dovuti ma anche degli interessi ed eventuali somme aggiuntive. A ciò si aggiunge una riduzione del 3% della sanzione (al posto del 30% ridotto al 10%) senza però prevedere una riduzione delle imposte non versate o versate in ritardo. Detti pagamenti devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inefficacia della definizione.

Cosa accade, invece, alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale è ancora in corso all’1.1.2023? In questi casi, qualora non sia già decaduta la rateazione, le somme possono essere definite con il pagamento del debito residuo a diverso titolo (imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive) nonché una riduzione del 3% della sanzione. E tale agevolazione vale per tutte le somme interessate, a prescindere dal periodo d’imposta a cui si riferiscono (cfr. art. 3-bis, d.lgs. n. 462/97) ma bisogna tener bene in mente che tutte le somme versate sui debiti definibili non è rimborsabile.

Rateizzazione somme dovute

Oltre a quanto già accennato, la Finanziaria 2023 conferma quanto già previsto, cioè a dire la possibilità di rateizzare per un massimo di 20 rate trimestrali le somme emerse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni e controllo formale (ex art. 36 bis, ter, DPR n. 600/73 e 54 bis DPR 633/72) indipendentemente dagli importi contestati: in precedenza, infatti, per importi inferiori a 5.000 € era consentita una rateizzazione più breve, in massimo 8 rate trimestrali.

Proroga notifica cartelle di pagamento

Per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute per il controllo automatizzato per il 2019, si conferma poi il differimento di un anno del termine di decadenza (art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73. Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (anziché entro il terzo anno). Si fa dunque riferimento al quarto anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, sempre se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.

REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

Oltre al controllo automatizzato, come detto, la Finanziaria 2023 tocca anche il tema della regolarizzazione formale delle irregolarità. In particolare, è confermata la possibilità di regolarizzare la posizione rispetto a irregolarità, infrazioni o inosservanze di obblighi formali commesse fino al 31 ottobre 2022. È importante ricordare che la regolarizzazione rispetto a tali obblighi non rileva rispetto alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP e IVA e sul relativo pagamento.

Per perfezionare tale regolarizzazione, il Legislatore richiede non solo la rimozione dell’irregolarità e/o omissione ma anche il versamento di 200€ per ogni periodo d’imposta in cui sono intervenute violazioni. Non è sempre possibile, però, regolarizzare le situazioni emerse da irregolarità formali. Questa è infatti esclusa per:

  • atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater, DL n. 167/90);
  • emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all’1.1.2023.

Merita di essere menzionato, poi, un altro punto significativo: per le violazioni oggetto di PVC e di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, i termini per la notifica di contestazione o irrogazione delle sanzioni sono differiti di due anni (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 472/97). Ciò, dunque, vuol dire che la stessa può intervenire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo al momento in cui avviene la violazione, e non più il 31 dicembre del quinto anno.

Quando emerso finora è già presente nel nostro ordinamento, ma è importante ricordare che si attende l’intervento dell’Agenzia delle Entrate – cui è demandata tale attività – per le disposizioni attuative di tali novità normative.

RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

L’ultima delle grandi novità per la tregua fiscale previste dalla Finanziaria 2023 che vediamo in questo articolo è quella del c.d. ravvedimento speciale. Quando parliamo di ravvedimento speciale per violazioni tributarie facciamo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la cui regolarizzazione è diversa da quella vista in precedenza (ossia le violazioni che risultano da irregolarità o violazioni formali ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173).

Quando è consentito il ravvedimento speciale?

  • per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione o irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari (ex art. 36-ter, DPR n. 600/73);
  • per le violazioni riferite a dichiarazioni validamente presentate.

Mentre è escluso:

  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero mentre
  • per violazioni omesse, ovvero presentate oltre 90 giorni dal termine, così come specificato in sede di approvazione.

Per regolarizzare la posizione è previsto semplicemente il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023. Come si perfeziona la regolarizzazione? In due modalità alternative, con la rimozione dell’irregolarità o omissione oppure con il versamento della prima rata o dell’intera somma dovuta entro il 31 marzo di quest’anno. A ciò si aggiunge la conferma espressa della validità dei ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023.

Come detto anche sulle irregolarità formali, l’emanazione delle disposizioni attuative di queste novità è demandata all’Agenzia delle Entrate; dunque, a breve sarà possibile avere una visione complessiva più precisa di tali novità.

Nel prossimo articolo dedicato alla tregua fiscale, ci occuperemo invece di avvisi di accertamento, controversie tributarie e regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori.

Il nostro team tax è sempre pronto a rispondere a ogni domanda, contattateci.

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