Regole, tempistiche e modalità di adesione per i contribuenti
di Emilio Veneziano
Le novità per i debiti dei contribuenti non si esauriscono. Il Legislatore ha infatti introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la c.d. “rottamazione-quater”. Ma chi potrà usufruirne e soprattutto entro quando?
Cos’è la rottamazione-quater?
In primis, occorre definire l’istituto. Si tratta di uno strumento che consente al contribuente debitore di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Per usufruire di tale definizione è però richiesta la presentazione dell’apposita domanda entro il 30 aprile di quest’anno, in via telematica.
Su quali debiti si può agire con la rottamazione-quater?
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel periodo di riferimento, compresi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
- già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
La “rottamazione-quater” è inoltre consentita:
- limitatamente agli interessi (comprese le c.d. “maggiorazioni”) e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a:
- violazioni tributarie;
- violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
- per i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria, a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.
Quali somme sono escluse dalla definizione?
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste nonché IVA riscossa all’importazione.
Come si aderisce alla rottamazione-quater?
Come già detto, il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30 aprile (oppure integrando una dichiarazione già presentata, sempre entro questa data). È importante ricordare che, sempre nella dichiarazione, va indicato il numero di rate scelte per la rottamazione, oltre ad alcune informazioni aggiuntive.
Come si presenta la domanda di rottamazione-quater?
La presentazione avviene sempre in via, sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossioni utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:
- nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.
Dopo la presentazione della domanda il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione due diverse tipologie di comunicazioni, sulla base dell’area scelta per l’accesso:
Area riservata
Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Area pubblica
Il contribuente riceve:
- una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore. La mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda;
- una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Cosa accade dopo la presentazione della domanda?
Entro il 30 giugno di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare:
In caso di accoglimento la comunicazione contiene l’indicazione:
- di quanto dovuto per la definizione
- della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda
- delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati
In caso di diniego la comunicazione contiene solo l’indicazione dei motivi per cui la domanda non è stata accolta.
Modalità di pagamento
In caso di accoglimento della domanda, dunque, la comunicazione arriva al contribuente entro il 30 giugno di quest’anno e contiene le informazioni sulle somme dovute, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Le modalità di pagamento sono tre, alternative:
- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione
- mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione
- presso lo sportello dell’Agente della riscossione.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio di quest’anno oppure in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo.
Nel caso del pagamento rateale:
- la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023
- le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.
Dal 1° agosto di quest’anno, invece, sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo ed è importante sottolineare che non è applicabile la dilazione prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Cosa accade in caso di omesso/insufficiente o tardivo versamento?
Quando una di queste tre ipotesi ricorre (anche su un’unica soluzione o una sola rata) si determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Soffermiamoci su un punto importante: l’Agenzia si è recentemente pronunciata su questo punto e in particolare sulle differenze fra questa nuova rottamazione e la precedente, la rottamazione-ter. Per l’Agenzia, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento di:
- 72 rate mensili massimo (se l’importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà)
- 120 rate mensili massimo (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).
La stessa Agenzia afferma che la tolleranza ammessa non può essere superiore a 5 giorni; dunque, si ammette un ritardo relativamente contenuto nel versamento.
Quali effetti ha l’accoglimento della definizione?
Nel momento in cui la domanda di rottamazione-quater viene accolta:
- per i carichi che ne costituiscono l’oggetto sono sospesi:
- i termini di prescrizione / decadenza
- gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate)
- l’Agente della riscossione non può:
- avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo
- iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.
Per maggiori informazioni riguardo la procedura di Rottamazione – Quater non esitate a contattarci. I nostri consulenti finanziari sono a vostra disposizione per guidarvi in ogni step della procedura.
Emilio Veneziano