PNRR, Piattaforme Telematiche e CNC

Il decreto PNRR (d.l. 24 febbraio 2023, n. 13) e il decreto ministeriale 21 marzo 2023 hanno introdotto diverse novità e modifiche alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), soprattutto in materia fiscale e di gestione informatica (da parte delle Camere di Commercio). Vediamo di cosa si tratta e quali sono le nuove fasi operative per approcciare correttamente la CNC.

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Le novità del decreto PNRR sulla Composizione Negoziata della Crisi e i passaggi operativi

Da tempo, ci occupiamo di Crisi d’Impresa e seguiamo, anche come consulenti, l’evoluzione della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa – in questo articolo facciamo il punto sulle novità in materia a seguito dei recenti decreti (PNRR).

Per completare il quadro, dunque, vediamo come i provvedimenti legislativi sono, infatti, intervenuti in particolare su alcune materie operative ma non solo. In sintesi, le maggiori novità si riscontrano su:

  1. durata della rateizzazione dei debiti fiscali;
  2. emissione di note di variazione IVA;  
  3. possibilità di autocertificazione delle richieste di conferma inviate agli enti (erario e istituti previdenziali);
  4. contenuto della piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema delle camere di commercio, istituita ai sensi dell’art. 13 del CCII;
  5. lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, di cui all’art. 5-bis del CCII;
  6. indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico;
  7. specifica formazione al possesso della quale è subordinata l’iscrizione degli esperti indipendenti nell’apposito elenco.

Per quanto attiene l’attesa applicazione della transazione fiscale (art. 63 CCII) anche alla procedura di CNC si dovrà attendere la legge delega di modifica del sistema fiscale. La stessa contiene, infatti, all’art. 9, diversi importanti principi di semplificazione della tassazione dei redditi d’impresa, del trattamento agevolativo delle plusvalenze e sopravvenienze attive, degli adempimenti Iva, della responsabilità tributaria del cessionario d’azienda, del regime di notificazione degli atti fiscali e di falcidia dei debiti erariali, locali e contributivi, allargando il trattamento a tutti gli istituti normati dalla CCII.

Vediamo però più nel dettaglio di cosa si tratta.

LA DURATA DELLA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI FISCALI

In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’art. 23, comma 1, lettera a) e dell’accordo di cui all’art.23, comma 1, lettera c) del CCII, l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con apposita istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione del debito fiscale fino a 120 rate. Con tale previsione normativa, i termini della rateazione del debito erariale originariamente previsti (pari a 72 rate) sono stati incrementati al fine di agevolare le imprese in grave difficoltà nell’ambito della procedura di composizione negoziata. Anche in questo caso, l’esperto assume un ruolo di “garanzia” dei terzi coinvolti, mediante la sottoscrizione dell’istanza da cui risulta la situazione di grave crisi in cui versa l’impresa e la funzionalità della richiesta di rateizzazione ai fini del buon esito della procedura di CNC.

RECUPERO IVA TRAMITE EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO

È prevista la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione da parte del creditore dell’impresa che accede alla composizione negoziata della crisi, ampliando la platea dei possibili beneficiari precedentemente limitati ai soli casi di accesso alle procedure concorsuali.

A far data dalla pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23 comma 1 lettere a) e c) e comma 2 lettera b) del Codice della crisi, sarà pertanto possibile per i creditori impattati da tale procedura, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, procedere all’emissione delle note di variazione IVA senza dover attendere la conclusione della medesima.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI

Al fine di agevolare l’accesso alla CNC è previsto che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, possa depositare, al posto dei documenti sottoelencati, un’autocertificazione in cui attesta di aver richiesto almeno 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto le certificazioni necessarie.  

I documenti previsti all’art 17 CCII sostituiti dall’autocertificazione sono: 

– il certificato unico dei debiti tributari (di cui all’art. 364, comma 1), che è quel documento che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti rilasciano, su richiesta del debitore, relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti; 

– la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

– il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (di cui all’articolo 363, c. 1), con il quale l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti che hanno nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi. 

Tale disposizione si applica a tutte le istanze presentate fino al 31 dicembre 2023.

Le altre novità introdotte dal Ministero della Giustizia, con decreto del 21 marzo 2023 (pubblicato il 04 aprile 2023), riguardano il contenuto della piattaforma telematica nazionale, che si compone di sei sezioni che concernono:

Sezione 1

“Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line; ad es. Il prospetto è stato aggiornato e reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

Sezione 2

“Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”

Sezione 3

“Protocollo di conduzione della composizione negoziata”

Sezione 4

“La formazione degli esperti”

Sezione 5

“La piattaforma”

Sezione 6 – Nuova

“Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto”. Tale scheda, formata secondo il modello riportato nell’allegato 4, è prevista dall’art. 13 c. 5 del CCII come modificato dal D. Lgs. 83/2022, ed ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata. Oltre a questo, sono previsti anche quattro allegati, a loro volta concernenti:

  • Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”;
  • Allegato 2 “Istanza on line”;
  • Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”;
  • il nuovo Allegato 4 “Scheda sintetica profilo professionale dell’esperto”.
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