La banca deve agire entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale
La fideiussione omnibus è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o che assumerà nei confronti di una banca o altro creditore. Mediante la clausola omnibus il creditore non è tenuto a rinnovare e/o integrare le garanzie già prestate dallo stesso fideiussore ogniqualvolta si instauri con il debitore un nuovo rapporto di credito debito.
La prassi dell’utilizzo di tale strumento nell’ambito del mercato creditizio è legittimata in particolare dalle seguenti norme: art. 1938 c.c. ai sensi del quale “la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito” e art. 1956 c.c. secondo il quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
L’alea che contraddistingue la fideiussione omnibus ha suscitato diverse perplessità per l’ampiezza della sua portata (estendendosi anche alle obbligazioni future) dando origine a un dibattito giurisprudenziale/dottrinale inerente all’eventuale illegittimità delle stesse.
Come è noto, la Suprema Corte con ordinanza delle Sezioni Unite n. 11486/2021, a chiarimento del contrasto giurisprudenziale insorto in relazione alla nullità parziale/totale delle c.d. fideiussioni omnibus, ha riconosciuto la nullità parziale delle stesse.
A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite, pacifica e incontestabile è l’applicabilità alle fideiussioni della normativa codicistica, con particolare riferimento all’art. 1957 c.c. che dispone che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Il fideiussore può, pertanto, legittimamente eccepire e opporre a qualsivoglia azione della Banca l’operatività del termine di decadenza cui è onerata la banca che deve – pertanto – proporre le proprie istanze (pacificamente giudiziali) entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (cfr. a mero titolo esemplificativo, Corte D’Appello di Milano, ordinanza n. 9862/2023, Tribunale di Asti, sentenza n. 323/2022, Tribunale di Torino, sentenza n. 9862/2022).
Diversamente, in mancanza dell’azione giudiziale entro il termine suddetto, il fideiussore può essere liberato dall’obbligazione.
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Donatella Minutolo