Il nostro ordinamento prevede alcune ipotesi in cui un contratto può essere risolto al verificarsi, successivamente alla sua stipulazione, di eventi imprevedibili e straordinari. I provvedimenti governativi adottati dalle autorità competenti a fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19 sono da considerarsi eventi imprevedibili e straordinari tali da poter giustificare la risoluzione di contratti e/o l’estinzione delle obbligazioni in essere.
Nello specifico, al verificarsi di fatti oggettivamente imprevisti ed imprevedibili che rendano l’esecuzione della prestazione contrattuale onerosa e/o impossibile, il debitore potrà invocare il verificarsi di:
- sopravvenuta impossibilità definitiva di eseguire la prestazione;
- sopravvenuta impossibilità temporanea di eseguire la prestazione;
- eccessiva onerosità sopravvenuta.
Sopravvenuta impossibilità definitiva
L’obbligazione si estingue laddove, per cause non imputabili al debitore, la prestazione divenga definitivamente impossibile da eseguire. Al fine di ottenere l’estinzione dell’obbligazione, con conseguente esonero della responsabilità, l’impossibilità di esecuzione della prestazione deve avere caratteristiche precise dovendo essere: sopravvenuta, oggettiva, assoluta e non imputabile al debitore.
Sopravvenuta impossibilità temporanea
Nel caso in cui la prestazione divenga solo temporaneamente impossibile da eseguire, l’obbligazione contrattuale non si estingue ma viene sospeso l’obbligo dell’adempimento, con esclusione della responsabilità del debitore per il ritardo.
Eccessiva onerosità sopravvenuta
L’obbligazione diviene eccessivamente onerosa quando avvenimenti straordinari ed imprevedibili (tali, nel caso di specie, sono sia i provvedimenti emanati dal Governo sia l’emergenza sanitaria in sé) impongano all’obbligato un sacrificio economico che eccede la normale alea del contratto (da valutarsi caso per caso).
A differenza dell’impossibilità della prestazione, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non produce alcun effetto liberatorio automatico (e, quindi, non risolve di diritto il contratto). La risoluzione del contratto, in mancanza di accordo tra le parti (riduzione ad equità del contratto), va accertata e dichiarata giudizialmente.