A fronte dell’emergenza COVID-19, i datori di lavori si sono trovati costretti ad intervenire su diversi fronti tra i quali, uno dei principali, risulta sicuramente quello rappresentato dal rispetto di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi di legge vigenti.
Risulta, pertanto, opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio.
Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non adotti i piani di intervento e non aggiorni il DVR?
Le conseguenze per i datori di lavoro che non adottino i piani di intervento o che non aggiornino il DVR potrebbero essere diverse.
- Sotto un primo profilo, potrebbe configurarsi una responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c. Eventuali lavoratori contagiati potrebbero infatti sostenere che il datore di lavoro è inadempiente rispetto al predetto obbligo per non aver adottato le misure “necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione” ovvero per non aver “esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”;
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse adottato alcun piano di intervento né aggiornato il DVR rispetto al rischio di contagio da COVID-19, la prova gravante sul datore “di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” sarebbe complessa.
- Sotto un ulteriore profilo, i datori di lavoro che non adottino tali piani di intervento né aggiornino il DVR potrebbero andare in contro a sanzioni di carattere amministrativo (art. 55, lett. h) D. Lgs. 81/2008), ad esempio per violazione dell’obbligo di cui all’art. 18, lett. i) del D. Lgs. 81/2008 (“informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”).
- Infine, nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro – ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008- per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ove applicabile.
Anche per tali motivi l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischio, in alternativa, l’adozione di un piano di intervento e di rafforzamento delle misure ordinariamente adottate in azienda è oltremodo necessario.