Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’ articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, nonché i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti al le seguenti gestioni: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Le indennità di cui sopra possono essere tra loro cumulabili?
NO. Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, ai titolari di un trattamento pensionistico diretto, nonché a coloro che risultano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.