COVID – 19 e Credito d’imposta sanificazione: entro il 7 settembre l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Come noto, il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto specifici benefici collegati alle spese sostenute per:
- l’adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19
- la sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

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Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un importo massimo del credito d’imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La circolare AdE 20/E/2020 ha precisato che danno diritto al credito d’imposta in esame anche le spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie in relazione alla natura delle attività esercitate, e non legate quindi all’emergenza sanitaria in corso. Il credito d’imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, dagli studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc., per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti ordinariamente sostenute.

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta in esame, il provvedimento prot. n. 259854/2020 richiede l’invio di un’apposita comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, all’Agenzia delle entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.

L’invio della comunicazione va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

In alternativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, potrà essere ceduto a terzi, presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

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