Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
• società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);
spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall’1.7 al 31.21.2020.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il bonus in esame spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.
Redazione