Ulteriore contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Il D.L. Ristori, nel solco delle agevolazioni già concesse nell’ambito del D.L. Rilancio, ripropone l’erogazione di un contributo a fondo perduto, computato secondo le istruzioni già fornite in passato -ed invero a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019- a favore dei soli soggetti che alla data del 25.10.2020 abbiano una P.IVA attiva e che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO interessati dalle restrizioni di cui al DPCM 24.10.2020.
Sospensione versamenti INPS ed INAIL per dipendenti aziende appartenenti ai settori economici oggetto di restrizioni.
Per i datori di lavoro privati, esercenti attività ricomprese tra le restrizioni imposte dal DPCM del 24.10.2020, sono sospesi i versamenti in scadenza per il mese di dicembre 2020 ( competenza novembre 2020) e relativi a:
- contributi previdenziali e assistenziali (INPS);
- premi per assicurazione obbligatoria (INAIL)
I versamenti sospesi dovranno essere in ogni caso effettuati in un’unica soluzione entro il 16.03.2021. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 4 rate mensili di pari importo, con prima rata sempre a decorrere dal 16.03.2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Cancellazione della seconda rata IMU
Il D.L. Ristori prevede la cancellazione della seconda rata IMU, concernente gli immobili/pertinenze in cui si esercitano le attività di cui oggetto di restrizioni e citate nell’ambito del DPCM 24.10.2020, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ulteriore credito di imposta locazioni
È previsto uno specifico credito d’imposta a favore delle imprese operanti nei settori oggetto di restrizioni varate in seno al DPCM 24.10.2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta 2019 e parametrato sull’ammontare del canone mensile di locazione /affitto di azienda di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
L’agevolazione in esame spetta a condizioni che il contribuente in questione riporti una perdita pari ad almeno il 50% del fatturato relativo al mese oggetto di agevolazione, laddove confrontato con la medesima mensilità dell’esercizio precedente ed è prevista:
- nella misura del 60% in caso di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- nella misura del 30% in caso di contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa;