La nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Dal 15 novembre gli imprenditori potranno accedere al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021 convertito nella l. 147/2021 il 21 ottobre): una facoltà concessa all’imprenditore la cui impresa versi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile. Fra i vantaggi di tale istituto, l’assenza di un obbligo a presentare ricorso al Tribunale competente e la possibilità di entrare in trattativa diretta con creditori con il supporto di un esperto indipendente nominato dalla competente CCIAA.

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Il 21 ottobre dell’anno corrente è stato convertito in legge il decreto-legge n. 118/2021, già in vigore dal 25 agosto scorso. A decorrere dal prossimo 15 novembre, la legge di conversione 147/2021 introdurrà il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi: l’istituto si attiverà su base volontaria su richiesta dell’imprenditore che presenta una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile.

Qualora, infatti, risulti possibile il risanamento dell’impresa, il soggetto interessato potrà richiedere alla competente CCIAA la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative fra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. La nomina avverrà fra i soggetti iscritti ad apposito elenco e avrà la finalità di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio individuate. Le soluzioni potranno essere anche il trasferimento d’azienda o di rami della stessa.

Di contro, in presenza di situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che generino una crisi o insolvenza, gli organi di controllo (ove esistenti) dovranno segnalare per iscritto all’imprenditore o all’amministratore l’esistenza dei presupposti per la composizione negoziata.

ASPETTI E CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Durante la trattativa della composizione negoziata, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e, laddove si registri una probabilità di insolvenza, ha il dovere di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

Le trattative hanno luogo fra l’imprenditore e le parti interessate singolarmente e in completa autonomia le une dalle altre. In tale sede sarà presente l’esperto nominato dalla competente CCIAA con la funzione di facilitare la mediazione e garantire l’assenza di pregiudizio per i creditori.

È importante sottolineare che la norma non ha previsto l’obbligo del ricorso al Tribunale.  L’intervento del Tribunale può essere richiesto dall’imprenditore per l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o in caso di operazioni straordinarie.

MISURE PREMIALI E VANTAGGI

Il nuovo istituto della composizione negoziata risulta essere una facoltà a vantaggio dell’imprenditore il quale non sarà più obbligato a fare ricorso al Tribunale competente. Oltre a questo innegabile sgravio, la l. 147/2021 prevede una serie di misure premiali e vantaggi ulteriori relativamente a:

  • la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari;
  • l’esenzione dell’imprenditore dai reati ex artt. 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative;
  • la sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale;
  • l’esonero da revocatoria per gli atti compiuti in coerenza con le trattative e secondo gli obiettivi di risanamento;
  • le sanzioni tributarie ridotte e possibilità di rateizzare le imposte dovute ma non versate in 72 rate;
  • la definizione di un accordo che genera gli stessi effetti di un piano di risanamento, senza necessità di attestazione;
  • la possibilità di stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 – bisseptiesnovies, legge fallimentare novellata dal medesimo decreto;
  • proporre in alternativa domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di accedere alle altre procedure concorsuali o alternative di fallimento; 
  • autorizzazione del Tribunale e rinegoziazione dei contratti meritevoli di preservare la continuità aziendale, ex art 10 del Decreto e conservazione degli effetti ex art. 12 del Decreto. 

Inoltre, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che “possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa”, l’imprenditore potrà richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio stesso (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori) contestualmente alla domanda di nomina dell’esperto o in fase successiva.

CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

A seguito delle trattative, l’imprenditore e le parti coinvolte con la facilitazione dell’esperto nominato giungeranno all’individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa.

In questa fase, a conclusione della composizione negoziata, le parti potranno:

  • sottoscrivere un accordo, con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni secondo la relazione finale dell’esperto;
  • concludere un accordo sottoscritto da tutte le parti coinvolte nella negoziazione, compreso l’esperto, che produce gli effetti del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., senza la necessità dell’attestazione;
  • proporre di accedere al nuovo istituto del concordato liquidatorio semplificato, previsto dall’art. 18, DL n. 118/2021.

All’esito di tale fase conclusiva, l’esperto nominato redige una relazione da inserire nella piattaforma informatica, senza la necessità di informare né il Tribunale, né il Pubblico Ministero, salvo il caso di richiesta di misure protettive o cautelari.

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