Quando la lotta al lavoro nero (da sola) non basta

D.L. Semplificazioni e manodopera sui bonus edilizi: tante perplessità a seguito dell’obbligatorietà del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei cantieri di importo superiore a 70mila euro. L’obiettivo è la lotta al lavoro nero e una maggior tutela dei lavoratori – certamente uno dei maggiori punti d’attenzione del Legislatore e obiettivo necessario e improrogabile – ma il mancato riconoscimento della congruità potrebbe avere conseguenze indirette anche sui benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali.

Autore

Di Emilio Veneziano

Congruità della manodopera e bonus edilizi

Non poche perplessità sta generando l’applicazione del combinato normativo del D.L. 143/2021, attuativo dell’art.8 comma 10-bis del D.L. Semplificazioni, con l’art.4 del DL 13/2022 pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47, sul tema dell’incidenza della congruità della manodopera sui bonus edilizi.

In particolare, il D.L. 143/2021 prevede a partire dal 1° novembre 2021 l’obbligatorietà del DURC di congruità per ogni cantiere pubblico e privato di importo superiore a 70mila euro. La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. L’obiettivo del decreto è evidentemente combattere il lavoro nero e ottenere che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all’incarico affidato all’impresa. Il provvedimento di cui sopra ha quindi definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la previsione di cui all’art.8 comma 10-bis del DL 76/2020. L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza del quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. 

Detta norma è stata ripresa all’art.4 del DL 13/2022 pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47, che integra l’art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui

  • artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito), DL n. 34/2020;
  • art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili”); 
  • art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde”); 
  • art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”); 

sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, oltre all’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti abilitati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97 al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.


N.B. i predetti ulteriori obblighi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022 e pertanto a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data

Da qui le perplessità circa il disconoscimento dei bonus edilizi in caso di mancanza della congruità della manodopera acuite da recenti FAQ della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) pubblicate lo scorso 15 febbraio 2022.

In sintesi secondo la CNCE gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributivafinalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”.

In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”).

In conclusione, considerate le preoccupazioni tra gli operatori del settore sarebbe opportuno un intervento chiarificatore sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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