Sovraindebitamento e Codice della Crisi d’Impresa

Le novità del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza continuano a produrre effetti nel nostro ordinamento. Nell’articolo, vediamo le novità legate alla disciplina della crisi da sovraindebitamento e facciamo chiarezza in un ambito, quello della crisi d’impresa, che sarà di particolare importanza per le imprese italiane nel prossimo futuro.

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Le nuove procedure

Di Federico Valenza

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ha riscritto buona parte della Legge n. 3 del 2012 (la c.d. legge “Salva suicidi”) allo scopo di agevolare l’utilizzo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Codice della Crisi d’Impresa (CCI) definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

AMBITO SOGGETTIVO

La delimitazione del campo soggettivo di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento avviene anzitutto attraverso il riferimento alla figura del “debitore”, che “non è soggetto né assoggettabile” alle tradizionali procedure concorsuali. Tanto premesso, possono accedere alle procedure da sovraindebitamento: 

  •  I consumatori, ovvero persone le fisiche private. L’art. 6 della Legge 3/2012 fornisce la seguente definizione: si intende per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  • I debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CAPO II (imprese soggette a procedure concorsuali diverse dalla presente), ovvero i cosiddetti imprenditori commerciali sottosoglia.

I soggetti ammessi alla crisi da sovraindebitamento sono:

a) gli imprenditori individuali e le società commerciali sotto i parametri ex art. 1, 2° comma, L. Fall.; 

b) gli imprenditori individuali o le società che, cessata l’attività, non sono più fallibili ai sensi dell’art. 10 L. Fall.; 

c) gli imprenditori agricoli; 

d) le società di capitali e cooperative start-up innovative, sopra e sotto le soglie di fallibilità; 

e) i professionisti, indipendentemente dalla loro iscrizione a un albo professionale e all’appartenenza a un ordine o collegio; 

f) le associazioni, le fondazioni, i consorzi tra imprenditori di mera disciplina, gli altri enti privati che non esercitano attività d’impresa. 

LE NUOVE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

In caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
  • il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
  • la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 176/2020

Le modifiche introdotte rappresentano un vero aiuto contro la crisi economica per famiglie, consumatori e piccoli imprenditori, colpiti duramente (anche) dagli effetti negativi dovuti all’emergenza pandemica, in quanto permetteranno a determinate categorie di persone e imprenditori di potersi liberare dai debiti in maniera semplificata.

Innanzitutto, l’art. 4 ter della citata legge, prevede la semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 176/2020.

Viene ampliata la nozione di consumatore che ricomprende non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ma anche l’eventuale socio di una S.n.c., di una S.a.s e di una S.a.p.a., per i debiti estranei a quelli sociali.

Ed ancora, è stato modificato l’art. 7 della legge n. 3/2012, nella parte in cui prevede ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta, ed in particolare:

  • se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È stato, inoltre, espressamente previsto che il concordato minore produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Ulteriore novità è l’introduzione della disciplina le “procedure familiari” che prevede la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Rientrano nel novero dei “membri della stessa famiglia” oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Ad ogni modo, le masse attive e passive rimangono distinte.

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

Importantissima novità è costituita dall’inserimento dell’articolo 14 quaterdecies, relativo al debitore incapiente.

La nuova procedura, disciplinata dall’art. 14 quaterdecies, L. n. 3/2012, consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. 

L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di carattere eccezionale una tantum, direttamente collegato alla sussistenza di due condizioni:

  • debitore persona fisica meritevole, dove per “meritevolezza” deve intendersi l’assenza, in capo al soggetto interessato, di atti in frode e la totale estraneità dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
  • assenza di beni da liquidare. 

Tale beneficio iniziale per il debitore potrebbe essere annullato in caso di produzione di nuova ricchezza nei primi quattro anni, con l’effetto di rendere più conveniente l’esdebitazione c.d. comune.

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