Le novità degli istituti definitori
Perché è così importante occuparsi di tregua fiscale nel contesto normativo attuale? La risposta appare piuttosto semplice: attualmente il nostro Paese sconta un ammontare pari a 1.100 miliardi non recuperati, un buco enorme che mette a dura prova la resistenza economica dell’Italia.
È dunque anche sulla riscossione o recupero coattivo che Governo in primis ma anche Parlamento dimostreranno la propria efficienza e il cambio di passo rispetto alla situazione precedente. Per questo è importante in questa seconda parte del nostro percorso sulla tregua fiscale comprendere bene quali sono le novità sugli istituti definitori, quelli attraverso i quali potremo recuperare almeno in parte quel miliardo di buco del nostro fisco.
In particolare, ci occuperemo qui di:
- Adesione e definizione agevolata degli atti di accertamento
- Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
- Conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti
- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari
- Regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate negli istituti definitori
1. ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Partendo dai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con la Legge di Bilancio 2023 viene confermata la possibilità di definire gli atti di accertamento. Ma questo è possibile, come evidenzia la Relazione Illustrativa, purché tali atti non siano stati impugnati, non siano già decorsi i termini del ricorso o non siano notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 2023.
In due diversi casi si applica la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, e in particolare in caso di:
- Accertamenti con adesione: per PVC consegnati entro il 31 marzo di quest’anno, avvisi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e notificati dopo entro il 31 marzo 2023. O ancora per atti di accertamento con adesione relativi agli inviti obbligatori notificati entro il 31 marzo (ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97);
- Definizione in acquiescenza: per avvisi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, quelli notificati all’Agenzia delle Entrate nonché una definizione che richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Il Legislatore si è anche soffermato sulle somme dovute che non possono essere compensate con crediti nella disponibilità del debitore: queste, infatti, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate/trimestre. Gli unici limiti sono l’importo – sempre pari, non variabile – e la scadenza per il pagamento, fissata per l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Come per altri casi, anche qui si attende l’emanazione delle disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI
In questo caso il riferimento è alle controversie tributarie di cui sono parte anche l’Agenzia delle Entrate o delle Dogane con oggetto atti impositivi come avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri. Rientrano in tale definizione le controversie:
- ancora pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio;
- con ricorso in primo grado notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 con processo non ancora concluso.
Non vi rientrano invece le liti che riguardano risorse proprie tradizionali oppure somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato (art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589). Anche in questo caso, si attendono le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Benefici
In primis il beneficio di questo tipo di mezzo sta proprio nella chiusura della lite – da una parte, dunque, la fine dell’incombenza in capo al debitore, dall’altra il recupero di almeno parte delle somme dovute da parte dello Stato. Perché ciò avvenga, è richiesto il pagamento di una somma pari al valore della controversia; in altre parole, l’importo del tributo dovuto al netto di interessi ed eventuali altre sanzioni (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92).
Ma cosa accade quando è l’Agenzia a soccombere ovvero a perdere la lite? In questo caso basta il pagamento di una percentuale del valore della lite, ma questo varia in base al grado di giudizio:
- se avviene in primo grado, è richiesto il 40% del valore della lite;
- se avviene in secondo grado, è richiesto il 15%.
Diversa è invece la circostanza in cui il ricorso viene accolto solo parzialmente e dunque la soccombenza è sia dell’Agenzia che del contribuente: in questo caso si pretende l’intera somma relativa alla parte di atto confermata dalla pronuncia (ovvero la parte della pronuncia che dà ragione all’Agenzia) oppure una somma fra il 40% e il 15% per la parte di atto annullata (per la parte che dà invece ragione al contribuente).
Ultimo caso degno di nota sono le controversie dinanzi alla Corte di Cassazione: se in questi casi l’Agenzia è soccombente in ogni precedente grado di giudizio, si chiede il versamento del 5% del valore della controversia per la definizione della stessa.
Modalità di presentazione della domanda
Può presentare richiesta il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o vi è subentrato o ne è legittimato. La scadenza per l’inoltro è il 30 giugno 2023.
Cosa accade dopo la definizione agevolata?
Una volta presentata la domanda, la controversia è sospesa fino al 10 luglio 2023. Il soggetto che ha fatto richiesta deve depositare la copia della domanda di definizione agevolata (e copia del versamento di quanto dovuto). A questo punto, l’organo giurisdizionale sospende le attività fino alla risposta, positiva o negativa, alla domanda di definizione agevolata.
Cosa accade in caso di diniego?
Il contribuente a cui è stata negata questa strada può impugnare il diniego dinanzi all’organo giurisdizionale entro 60 giorni.
3. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI
La definizione agevolata non è l’unico strumento messo a disposizione del contribuente: nella Legge di Bilancio 2023, infatti, è confermata la conciliazione agevolata delle controversie dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
È infatti possibile ricorrere a un accordo conciliativo che prevede la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo insieme agli interessi e accessori. Non è però possibile ricorrere alla conciliazione agevolata per le liti che riguardano risorse proprie tradizionali e somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. Il vantaggio della conciliazione sta, ovviamente, nella possibilità di non ricorrere a un organo giurisdizionale ma giungere a un accordo fra le parti. È infatti sufficiente il versamento delle somme dovute (in unica soluzione o a rate) entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo: una volta ottemperato questo dovere, la conciliazione è perfezionata.
4. RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI
È possibile anche che il contribuente non desideri proseguire con la lite e scelga dunque di interrompere la controversia. In questo caso il Legislatore della Legge di Bilancio 2023 consente di rinunciare in casi specifici. Ciò può accadere a seguito della definizione transattiva della controparte nei casi in cui la lite sia giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, abbia per oggetto atti impositivi e veda come controparte l’Agenzia delle Entrate.
Perché si perfezioni questa rinuncia è necessaria la sottoscrizione dell’accordo fra le parti e il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori) entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Una volta avvenuta la rinuncia, il soggetto ovviamente non può più vantare diritti sulle somme (non può chiederne la restituzione).
Anche in questo caso, la rinuncia non può avvenire in controversie che vertono su risorse proprie tradizionali e somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.
5. REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELLE RATE NEGLI ISTITUTI DEFINITORI
In materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il Legislatore conferma la possibilità di regolarizzare la posizione con versamento integrale della sola imposta e dell’omesso o insufficiente versamento entro il 1° gennaio 2023 delle somme dovute a seguito di istituti definitori quali:
- conciliazioni
- accertamenti con adesione
- acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica o liquidane
- procedure di reclamo o mediazione
Perché si perfezioni tale possibilità, si richiede il versamento della somma dovuta in unica soluzione o a rate entro il 31 marzo di quest’anno.
Redazione