Whistleblowing

Il 15 luglio 2023 entrerà in vigore il d.lgs 24/2023, in attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"). Vediamo quali sono i nuovi strumenti per tutelare i denuncianti e promuovere la legalità nelle organizzazioni pubbliche e private.

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L’entrata in vigore del DLGS 24/2023 modifica la Normativa sui “fischietti”

Cosa si intende per whistleblowing

Per Whitleblowing si intende letteralmente “denuncia di irregolarità” o, utilizzando il termine giornalistico, l’attività dei c.d. “fischietti”: è la normativa che prevede il processo di denuncia di irregolarità aziendali. In breve: si fa riferimento a dipendenti dei settori pubblico e privato che, in ragione del loro rapporto di lavoro, vengono a conoscenza di irregolarità aziendali e decidono di denunciarle.

La normativa, entrata nella legislazione italiana nel 2017, oggi subisce delle modifiche importanti che razionalizzano i processi e contribuiscono ulteriormente alla tutela del segnalante.

Vediamo come.

Le novità in materia di whistleblowing

Il D.lgs. 24/2023, nel recepire la Direttiva UE 2019/1937, ha introdotto una disciplina strutturata atta a garantire la protezione degli “informatori/segnalanti o whistleblowers”, i. e. le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse o l’integrità dell’amministrazione pubblica, o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Gli informatori sono tutti i dipendenti aziendali (full time, part time, a termine ecc.), compresi quelli in periodo di prova o cessati, i parasubordinati e i collaboratori.

Violazioni e ambiti di applicazione

Le violazioni possono consistere in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, e illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di discipline normative degli atti dell’Unione europea o nazionali.

Le violazioni riguardano i seguenti settori:

  • Tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Salute pubblica;
  • Protezione dei consumatori;
  • Appalti pubblici;
  • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.

Tipologie di Whistleblowing

Il D.lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione progressivi e sussidiari:

  • interni
  • esterni
  • divulgazione pubblica

Le aziende e le organizzazioni devono istituire e pubblicizzare dei canali interni di segnalazione nonché proteggere i dati personali così raccolti.

La normativa in questione si applica, nel settore privato, entro il 15 luglio 2023 alle imprese che – negli ultimi 12 mesi – abbiano avuto oltre 249 dipendenti ed entro il 17 dicembre 2023 alle imprese che – negli ultimi 12 mesi abbiano avuto almeno 50 dipendenti o, senza limiti dimensionali, che svolgano attività nel settore finanziario o che abbiano adottato unmodello organizzativo D. Lgs 231/2001.

Il mancato adeguamento alle suddette disposizioni normative comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie sino a euro 50.000.

Whistleblowing: un vero e proprio cambio culturale

Al di là della normativa e dei tecnicismi appena elencati, è importante sottolineare due aspetti: da un lato, grazie alla scoperta di illeciti e irregolarità di diversa natura, ogni organizzazione – sia essa del settore pubblico o privato – può ricavare un vantaggio competitivo, impedendo lo spreco di risorse e rafforzare il sistema di sicurezza interno, tutelarsi da eventuali minacce o frodi anticipandole prima che possano portare a danni più rilevanti.

Dall’altro, è senza dubbio vero che questa tipologia di attività pone una serie di interrogativi di natura sociale e culturale, difficili da rivedere nel medio-lungo periodo, ma fondamentali per dare alle nostre aziende la possibilità di operare un cambio di passo.

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