Le novità per la Composizione Negoziata della Crisi (CNC) e l’apertura alla transazione fiscale
Lo schema di decreto legislativo è composto di 52 articoli, recanti disposizioni integrative e correttive al CCII di cui al decreto legislativo n. 14/2019. Il correttivo si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR, in particolare, il decreto provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti interventi legislativi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice CCII.
Di seguito, le principali innovazioni analizzate in ordine cronologico, con un approfondimento riguardo la transazione fiscale.
Art. 16, comma 5 – Doveri delle Banche nella Composizione Negoziata
Le banche sono obbligate a mantenere le linee di credito esistenti durante la procedura di composizione negoziata della crisi e non possono sospenderle o revocarle semplicemente a causa dell’avvio della procedura. Questa disposizione è cruciale per garantire che le aziende in crisi possano continuare a operare senza interruzioni finanziarie, mantenendo la liquidità necessaria per il funzionamento quotidiano.
Art. 18 – Misure Protettive
Le misure protettive vengono automaticamente estese a tutti i creditori, a meno che non sia specificato diversamente. Questo garantisce una protezione uniforme per facilitare le negoziazioni e ridurre il rischio di azioni esecutive individuali che potrebbero compromettere il processo di risanamento. Le misure protettive sono essenziali per mantenere la stabilità durante le trattative e prevenire che i creditori agiscano in modo che possa danneggiare il processo complessivo.
Art. 23 – Estensione della Transazione Fiscale
La possibilità di proporre un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate (AdE) viene estesa ai Piani di Ristrutturazione Soggetti a Omologazione (PRO). Questa modifica amplia le opzioni per le imprese in crisi, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dei debiti fiscali e migliorando le opportunità di risanamento. La transazione fiscale può includere la definizione di accordi con le autorità fiscali che prevedano il pagamento parziale o il dilazionamento dei debiti, garantendo così una maggiore capacità di negoziazione e recupero per l’impresa.
È stato aggiunto all’art. 23 un comma 2 bis che regola la possibilità per l’imprenditore di formulare, nel corso delle trattative, proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. Non si fa menzione, con riguardo alla composizione negoziata, dei crediti degli istituti previdenziali e tale mancanza rappresenta certamente un limite rilevante al buon fine di questo procedimento.
Si stabilisce che la proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (IVA), rinverdendosi in tal modo la tesi dell’indisponibilità da parte dello Stato di tali tributi. Va sottolineato che questo limite viene introdotto espressamente soltanto per la composizione negoziata.
Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza per il creditore pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato.
L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 del codice. Giova ricordare che la composizione negoziata non richiede necessariamente il coinvolgimento del tribunale, quando non siano richieste misure protettive o cautelari o autorizzazioni. Per questo motivo la norma fa riferimento all’art. 27 per individuare il tribunale competente. Il criterio adottato è peraltro conforme a quanto previsto per gli altri interventi del tribunale durante la composizione negoziata.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo l’imprenditore potrà ugualmente perseguire il risanamento dell’impresa ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed ottenendo dal giudice in tale sede il cram down.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
Art. 25-octies – Segnalazione dell’Organo di Controllo
La segnalazione tempestiva delle condizioni di crisi diventa obbligatoria anche per i revisori legali, con un termine di 60 giorni dalla scoperta della crisi. Questo obbligo mira a garantire una pronta identificazione e gestione delle crisi aziendali, incoraggiando una risposta tempestiva alle prime avvisaglie di difficoltà finanziarie. La segnalazione tempestiva è essenziale per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria e per avviare tempestivamente le misure di risanamento necessarie.
Art. 25-sexies – Concordato Semplificato
Viene introdotta la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori con privilegi o ipoteche. Questa misura facilita il processo di concordato semplificato, evitando la liquidazione completa dei beni aziendali e consentendo una ristrutturazione più rapida e meno onerosa. Questa disposizione è particolarmente importante perché permette alle imprese di preservare parte del loro patrimonio produttivo, essenziale per la continuità operativa e per generare future entrate necessarie al risanamento.
Alessandro Malerba