Indicazioni sulle novità in materia di autotutela e sulle modalità di presentazione dell’istanza da parte del contribuente.
L’art. 1, comma 1, lettera m) del D.lgs. 30.12.2023 n. 219, ha introdotto nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212) importanti novità in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, attraverso la nuova disciplina di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del citato Statuto.
In particolare, il legislatore tributario, abrogando la previgente disciplina, ha sancito una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela tributaria, prevedendo due forme di autotutela: quella obbligatoria di cui all’art. 10-quater e quella facoltativa di cui all’art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.
Autotutela obbligatoria
Con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente il legislatore tributario prescrive l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare gli atti impositivi, in tutto o in parte, anche senza preventiva istanza del contribuente ed anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti già definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto emanato e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma del citato art. 10-quater, vale a dire nei casi di:
- errore di persona o di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Agenzia Fiscale;
- errore sul presupposto di imposta;
- mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini, ove previsti a pena di decadenza.
Il citato obbligo di autotutela non sussiste, tuttavia, in caso di sentenza favorevole per l’amministrazione finanziaria, passata in giudicato, ovvero nel caso in cui risulti decorso un anno, per omessa impugnazione, dal giorno di effettiva definitività dell’atto viziato, fatta salva la facoltà del contribuente di presentare, anche oltre la scadenza del predetto termine annuale, un’istanza di autotutela facoltativa. Nei casi di autotutela obbligatoria su istanza del contribuente, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione. Il legislatore ha previsto, inoltre, la possibilità per il contribuente di impugnare il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela obbligatoria.
Autotutela facoltativa
Con il nuovo articolo 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore tributario prevede, d’altro canto, la disciplina della cosiddetta autotutela facoltativa, prevedendo che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto impositivo non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10-quater, possa, in ogni caso, annullare in tutto o in parte l’atto impositivo emanato, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione tributaria promossa, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti già definitivi.
L’autotutela facoltativa, in buona sostanza, rappresentando un potere esercitabile dall’Amministrazione finanziaria sulla base di valutazioni discrezionali, non è considerato quale strumento di protezione del contribuente. Il legislatore ha previsto, inoltre, la possibilità per il contribuente di impugnare il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela facoltativa, nei soli casi di rifiuto espresso.
Modalità di presentazione della richiesta di autotutela
Come prescritto anche in seno alla Circolare 21/E emanata dall’Amministrazione finanziaria in data 07.11.2024, la richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.
Marvin Maurizio Micheli