L’accertamento con adesione alla luce delle novità di cui al D.lgs. n. 13 del 12.02.2024

L’istituto dell’ accertamento con adesione, profondamente riformato dal legislatore tributario con l’obiettivo di coordinarne la disciplina previgente alla luce del riformato principio del contraddittorio preventivo, è uno degli strumenti deflattivi previsti dal legislatore tributario al fine di favorire il rapporto di collaborazione e buona fede tra Fisco e Contribuente, anche con lo scopo di ridefinire la pretesa impositiva tributaria ed evitare l’insorgenza della fase contenziosa.

Autore

Accordo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria per ridefinire in via amministrativa la pretesa tributaria

Il legislatore tributario, con l’avvento del D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, ha introdotto, tra le altre, una serie di disposizioni normative atte a coordinare il principio del contraddittorio preventivo con l’istituto dell’accertamento con adesione, modificando la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 218/1997.

Nel dettaglio, la nuova disciplina varata in materia di accertamento con adesione in vigore dal 30.04.2024, con l’intento di recepire le novità introdotte in materia di contraddittorio preventivo nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, crea una profonda linea di demarcazione procedurale con riferimento alle modalità di accesso all’istituto deflattivo in parola, distinguendo le ipotesi di accertamento con adesione fondate su atti impositivi soggetti al contradditorio preventivo da quelle escluse dalla portata del nuovo principio del contraddittorio preventivo, secondo le considerazioni che seguono:

1. Accertamento con adesione nell’ipotesi di atti impositivi esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo

Nell’ipotesi di atti impositivi non coinvolti dalle novità introdotte in tema di contraddittorio preventivo, valgono le prescrizioni già contenute nella disciplina di cui al  D.lgs. 218/1997, a mente delle quali la fase di accertamento con adesione può essere avviata su istanza del contribuente, ovvero su iniziativa dell’ Ente impositore, proprio al fine di definire, in modo concordato, il contenuto della pretesa tributaria elevata.

Nel dettaglio, il Contribuente destinatario della notifica di un atto impositivo non soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo, ha la possibilità di presentare un’istanza di accertamento con adesione entro il termine previsto per presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Questo termine viene di norma fissato in 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo medesimo.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini, sia per la proposizione dell’eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, risultano sospesi per un periodo di 90 giorni.

Solo con il decorso di questo arco temporale il contribuente, in vero, laddove non abbia raggiunto l’accordo con l’Ente impositore, potrà impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, pena l’improcedibilità del ricorso presentato prima dello spirare dei termini di sospensione.

Laddove, d’altro canto, le parti raggiungano un accordo, entro lo spirare del termine di sospensione sarà redatto  un vero e proprio atto di adesione da sottoscriversi ad opera di entrambe le parti coinvolte. 

L’accordo raggiunto permette, altresì, al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

L’intera procedura si perfezionerà, tuttavia, solo con il pagamento in forma integrale delle somme risultanti dall’accordo stesso, ovvero con il pagamento della prima rata, nell’ipotesi in cui il contribuente preferisca richiedere un piano rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

È importante sottolineare che l’istituto dell’accertamento con adesione non è automaticamente applicabile agli enti locali. Questa possibilità dipende da specifiche disposizioni regolamentari che questi enti sono chiamati ad adottare.

2. Accertamento con adesione nell’ipotesi di atti impositivi soggetti all’applicazione del contraddittorio preventivo

Nell’ipotesi di atti impositivi soggetti al contraddittorio preventivo, valgono, d’altro canto, le novità introdotte dal D.lgs. 13-2024 in combinato disposto con le novità varate in seno allo Statuto dei diritti del contribuente, con ogni conseguente modifica delle modalità procedurali di accesso alla fase di accertamento con adesione rispetto alla previgente disciplina, tutt’ora valida per le ipotesi di atti esclusi dall’applicazione del rinnovato principio del contraddittorio preventivo. 

Risultano valide ed immutate, d’altro canto, le modalità di perfezionamento e di svolgimento della fase di adesione, già previste nelle ipotesi di atti esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo.

In particolare, il nuovo articolo 1, comma 2-bis, del D.lgs. n. 218/1997 stabilisce che gli enti impositori, prima di elevare definitivamente la propria pretesa impositiva, debbano preventivamente inviare al contribuente uno schema di atto contenente un invito a presentare eventuali osservazioni entro giorni 60 dalla notifica, rammentando, allo stesso tempo, la possibilità di  presentare un’istanza di accertamento con adesione, come alternativa alla promozione di eventuali osservazioni difensive.

Gli articoli 6 e 12 del D.lgs. 218/1997 disciplinano, in vero,  i nuovi termini prescritti  per la presentazione dell’istanza di adesione, cioè a dire:

  • 30 giorni dalla notifica dello schema di atto;
  • 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo preceduto dallo schema di atto.

Nel caso in cui il contribuente decida di promuovere l’istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dello schema di atto, risulta fondamentale considerare quanto qui appresso indicato:

  • il termine per impugnare l’atto impositivo viene sospeso per soli 30 giorni, diversamente dalla regola generale che prevede una sospensione di 90 giorni nell’accertamento con adesione;
  • le opzioni tra la presentazione di osservazioni e l’istanza di accertamento con adesione sono alternative: una volta presentata l’istanza di accertamento con adesione post-notifica dello schema di atto, la medesima non potrà essere ripresentata dopo la notifica dell’atto impositivo definitivo;
  • nell’ipotesi in cui il contribuente abbia presentato un’istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’atto impositivo preceduto dal contraddittorio preventivo, l’ente impositivo non sarà tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente o comunque da quelli che costituiscono l’oggetto dell’avviso.

Con estrema sintesi, per tutti gli atti notificati dopo il 30.04.2024, il Contribuente potrà discrezionalmente:

  • presentare l’istanza di accertamento con adesione entro il termine per presentare il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ( di norma 60 giorni), in presenza di avvisi di accertamento o rettifica, atti di recupero esclusi dal contraddittorio preventivo;
  • presentare l’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica, atti di recupero preceduti dal contraddittorio preventivo;
  • presentare l’istanza di accertamento con adesione entro i 15 giorni successivi alla notifica dell’atto impositivo definitivo, in presenza di avvisi di accertamento o rettifica, atti di recupero preceduti dal contraddittorio preventivo, laddove tale istanza non sia già stata formulata entro 30 giorni dalla notifica dello schema d’atto in alternativa alla proposizione di osservazioni difensive.
Cerca
Archivi

Articoli correlati

Consulenza onesta, seria, disponibile. Sempre.