L’utilizzo del patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) nella riorganizzazione e nel controllo dei gruppi societari: un’alternativa alla società semplice?

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è un atto inter vivos che anticipa la successione, riduce il rischio di conflitti tra legittimari e garantisce la continuità del controllo imprenditoriale. Tuttavia, essendo un contratto e non un soggetto organizzativo, non assolve funzioni di governance duratura, proprie invece della società semplice. Quest’ultima, sebbene capace di offrire flessibilità gestionale e continuità nel tempo, non risolve autonomamente i profili successori. Ne deriva l’utilità di un modello integrato: il patto di famiglia trasferisce e cristallizza il controllo, i beneficiari costituiscono una società semplice per gestire le partecipazioni, e patti parasociali o protocolli di famiglia completano l’assetto di governance.

Il patto di famiglia: natura e finalità

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione di tutti i legittimari. Ha la funzione di anticipare la successione nell’impresa o nel gruppo, garantendo continuità gestionale e stabilità proprietaria, e tutelando i legittimari che, avendo partecipato, non possono impugnarlo. È un atto gratuito, irrevocabile salvo consenso unanime, con effetti immediati e definitivi.

I benefici fiscali nell’utilizzo del patto di famiglia

Dal punto di vista fiscale, il trasferimento di partecipazioni e/o aziende regolato in un patto di famiglia può beneficiare di un’esenzione dall’imposta di successione e donazione (art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024), a condizione che:

Oggetto del trasferimento

  • Aziende o rami di azienda;
  • Quote sociali o azioni.

Beneficiari

  • Coniuge del disponente;
  • Discendenti del disponente.

Condizione di controllo

  • Per le partecipazioni in società di capitali (art. 73, co. 1, lett. a, TUIR), l’esenzione si applica solo se il trasferimento comporta l’acquisizione o l’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c.

Durata del controllo o dell’attività

  • I beneficiari devono mantenere il controllo o proseguire l’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento;
  • È richiesta una dichiarazione formale contestuale all’atto di donazione o alla dichiarazione di successione.

Decadenza dal beneficio

Il mancato rispetto delle condizioni comporta:

  • applicazione dell’imposta in misura ordinaria;
  • sanzioni amministrative (art. 13, D.Lgs. 471/1997);
  • interessi di mora dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Limiti rilevanti:

  • L’esenzione non si applica se il trasferimento non comporta il controllo effettivo dell’impresa;
  • In caso di assegnazione frazionata della partecipazione di controllo tra più discendenti, è necessario verificare se il controllo viene comunque acquisito o mantenuto in modo unitario, anche ad esempio attraverso un unico strumento societario compartecipato (s.s. o holding srl).

La società semplice di famiglia come strumento di governance

La società semplice è un veicolo di detenzione e gestione unitaria delle partecipazioni, che consente di centralizzare il controllo e disciplinare i poteri decisionali, mantenendo flessibilità e neutralità fiscale. Essa può fungere da holding familiare, strumento di governance e cassaforte patrimoniale, ma non risolve i profili successori, poiché le quote ricadono nell’eredità del socio.

Confronto funzionale

Il patto di famiglia e la società semplice operano su piani diversi, ma complementari: il primo trasferisce e stabilizza il controllo (successione); la seconda gestisce e coordina nel tempo (governance).

L’idea, spesso discussa in dottrina, di “usare il patto di famiglia al posto della società semplice” sembra muovere da due presupposti: che entrambi siano strumenti di organizzazione e trasmissione del controllo su un gruppo di società; che il patto di famiglia possa avere una funzione “istituzionale” e duratura, come la società semplice.

Questi presupposti non sono del tutto corretti: il patto di famiglia (art. 768-bis ss. c.c.) è un contratto di trasferimento inter vivos di partecipazioni (o azienda) finalizzato a stabilizzare la successione d’impresa e a prevenire conflitti ereditari. È, dunque, un atto di circolazione e non un soggetto o contenitore come la società semplice.

Non si può dunque parlare di “alternativa pura”: il patto serve a trasferire e cristallizzare assetti di controllo, non a gestirli nel tempo. La società semplice, invece, è un veicolo di governance: può detenere partecipazioni, distribuire utili, regolare i poteri decisionali.

Il patto di famiglia stabilizza subito il trasferimento, evita impugnazioni da parte dei legittimari e consente di regolare i rapporti compensativi, ma è rigido, irrevocabile salvo consenso unanime, e non gestisce la fase post-trasferimento.

La società semplice, invece, consente flessibilità nella governance, permette di centralizzare il controllo ed è fiscalmente neutra per il possesso di partecipazioni, ma non risolve le questioni successorie, che restano aperte.

Ne consegue che il patto di famiglia non sostituisce la società semplice, ma la precede o integra in una pianificazione organica. In pratica, il trasferimento delle partecipazioni ai sensi degli artt. 768-bis ss. c.c. può essere accompagnato dalla costituzione di una società semplice familiare incaricata di detenere le quote, regolare i diritti di voto e disciplinare la distribuzione dei proventi.

Confronto e modello integrato

La prospettiva più efficace è quella combinata:

  • il patto di famiglia anticipa la successione e consolida il controllo (ad esempio, il padre che trasferisce partecipazioni al figlio già attivo nella gestione);
  • la società semplice familiare diventa lo strumento operativo, in cui convogliare partecipazioni, utili o immobili, disciplinando nel tempo la governance.

In questo schema, il patto rappresenta l’atto giuridico che legittima il passaggio, mentre la società semplice costituisce la struttura di controllo e gestione.

Situazione iniziale

L’imprenditore capofamiglia (A) detiene direttamente:

  • partecipazioni in più società operative (S1, S2, S3);
  • beni immobili o partecipazioni di controllo.

Obiettivo: assicurare continuità gestionale e un controllo unitario dopo il passaggio generazionale.

Fase 1 – Trasferimento (Patto di famiglia)

L’imprenditore trasferisce con patto di famiglia le partecipazioni ai discendenti designati.

Atto:

A stipula un patto di famiglia trasferendo ai figli (B e C), che partecipano già all’impresa o al gruppo, le quote di controllo delle società operative (S1, S2, S3). Il patto può includere condizioni o vincoli di mantenimento delle partecipazioni (es. obbligo di non alienare per n anni).

Effetti:

  • Trasferimento immediato e stabile del controllo;
  • Tutti i legittimari partecipano e non possono impugnare;
  • Si regolano le compensazioni tra eredi (es. B riceve partecipazioni, C riceve immobili o denaro).

Fase 2 – Gestione (Società semplice)

I beneficiari (B e C) costituiscono una società semplice familiare per:

  • centralizzare il controllo delle partecipazioni trasferite;
  • disciplinare i poteri di voto, le decisioni strategiche, la distribuzione di utili;
  • prevedere clausole di prelazione, gradimento, maggioranza qualificata, ecc.

La s.s. diventa così holding di famiglia o veicolo di coordinamento.

Fase 3 – Coordinamento (Patti parasociali, Family Protocol)

Per completare l’assetto di governance, le parti possono:

  • integrare con un patto parasociale tra i soci della s.s., che regola e trasferimento delle quote;
  • redigere un Family Protocol, che definisce regole di governance familiare, criteri di ingresso dei discendenti e politiche di reinvestimento.

Vantaggi e criticità del modello combinato

Il modello consente:

  • continuità nel controllo (grazie al patto);
  • stabilità successoria e assenza di contenzioso;
  • governance familiare flessibile nel tempo;
  • pianificazione fiscale efficiente (s.s. o holding Srl);
  • prevenzione di frammentazioni e conflitti.

StrumentoFunzioneDurataRigiditàAmbito
Patto di famigliaTrasferimento e stabilizzazione della successioneUna tantumElevataSuccessorio
Società sempliceGestione e controllo nel tempoContinuativaFlessibileGovernance
Patto parasociale/ protocolloCoordinamento decisionaleMedio-lungoModificabileRegole operative

Le criticità da gestire sono:

  • coordinamento tra atto irrevocabile (patto di famiglia) e gestione successiva;
  • necessità di coinvolgere tutti i legittimari;
  • attenzione ai valori di stima e compensazioni (art. 768-quater c.c.);
  • occorre statuto accurato della holding (es. clausole di voto, prelazione, riscatto);
  • stimare correttamente i beni trasferiti.

Conclusioni

Il patto di famiglia non sostituisce la società semplice nella riorganizzazione dei gruppi, ma ne integra la funzione. È strumento di trasferimento e stabilizzazione, mentre la società semplice assicura gestione e continuità. Insieme, realizzano un modello equilibrato di successione, controllo e tutela del patrimonio familiare.

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