Addio alle ONLUS: il passaggio al RUNTS e la scadenza del 31 marzo 2026

Dal 2026 le ONLUS cessano di esistere. Entro il 31 marzo 2026 è necessario iscriversi al RUNTS per diventare ETS ed evitare la perdita delle agevolazioni fiscali e il rischio di devoluzione del patrimonio. Nell’articolo, scadenze, effetti pratici e cosa fare ora per affrontare correttamente la transizione.

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di Paolo Sardo – Dottore Commercialista, docente di Economia industriale all’Università ISIA Roma Design (MUR), Esperto de Il Sole24Ore

Il 2026 segnerà la fine definitiva di una stagione durata oltre vent’anni: quella delle ONLUS. Con l’avvio dell’operatività completa del Codice del Terzo Settore, a partire dal 1° gennaio, la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale cesserà di esistere. L’anagrafe tenuta presso l’Agenzia delle Entrate sarà soppressa, e con essa verranno meno tutte le agevolazioni fiscali ad oggi riconosciute a tali enti, in base al D.Lgs. 460/1997.

Gli effetti saranno immediati per le ONLUS con esercizio coincidente con l’anno solare, mentre per quelle con esercizio “non solare” la disciplina sarà leggermente più articolata. In ogni caso, tutte le ONLUS dovranno compiere una scelta entro il 31 marzo 2026: presentare domanda di iscrizione al RUNTS, diventando a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore, oppure rinunciare alla continuità giuridico-fiscale e affrontare le conseguenze del mancato adeguamento.

Una scadenza decisiva per non perdere il patrimonio.

La data del 31 marzo 2026 rappresenta il termine ultimo entro cui una ONLUS può richiedere l’iscrizione al RUNTS ed evitare il rischio più concreto: l’obbligo di devolvere il patrimonio. Secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/1997, la perdita della qualifica di ONLUS, senza passaggio ad ETS, comporta l’obbligo di destinare il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

È importante precisare che il termine non è perentorio in senso tecnico: la domanda di iscrizione potrebbe essere presentata anche successivamente. Tuttavia, solo le ONLUS che invieranno la domanda entro il 31 marzo potranno beneficiare del passaggio in continuità, conservando le agevolazioni e senza dover avviare una procedura di devoluzione patrimoniale. In caso di rigetto della domanda o di mancata iscrizione al RUNTS, l’effetto devolutivo scatterà comunque.

Effetti retroattivi e casi con esercizio non solare

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Secondo quanto chiarito dalla bozza di circolare sul Terzo settore, per queste ONLUS la disciplina prevede che le agevolazioni restino applicabili fino alla fine dell’ultimo esercizio iniziato prima del 1° gennaio 2026. Di conseguenza, il regime ONLUS potrebbe formalmente applicarsi anche a parte del 2026, pur in un contesto giuridico già mutato.

È il caso, ad esempio, di un ente con esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, che presenti domanda al RUNTS entro marzo e ottenga l’iscrizione a maggio. In tale scenario, la disciplina ONLUS si applicherebbe fino al momento dell’iscrizione, mentre da quella data in poi entrerebbe in vigore il regime ETS. La conseguenza? Potrebbe rendersi necessario frazionare il periodo d’imposta, applicando due regimi diversi all’interno dello stesso esercizio, con inevitabili complicazioni contabili e dichiarative.

Continuità fiscale: come funziona

Per tutte le ONLUS che presenteranno domanda entro il termine e vedranno accolta l’iscrizione, l’effetto è chiaro: la qualifica di ETS si considera acquisita a partire dal 1° gennaio 2026, anche se l’iscrizione avviene in data successiva, ad esempio a settembre. Tale principio di retroattività è essenziale per garantire continuità operativa e accesso immediato ai nuovi regimi fiscali previsti dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.

Diversamente, per chi si iscrive dopo il 31 marzo o ottiene il riconoscimento in data successiva al 2026, la retroattività non si applica: la qualifica ETS decorrerà dalla data del provvedimento di iscrizione. In tali casi, gli enti si troveranno nel limbo normativo della disciplina ordinaria del TUIR, perdendo ogni possibilità di applicare le nuove regole previste per il Terzo settore.

Una fase di transizione da pianificare ora

Il tempo per adeguarsi non è molto. Le ONLUS interessate devono avviare quanto prima una revisione statutaria, verificare la propria compatibilità con le categorie ETS e pianificare la domanda di iscrizione. Chi ha esercizi non solari dovrà anche valutare con attenzione l’impatto fiscale e contabile del possibile frazionamento dell’anno d’imposta.

La transizione da ONLUS a ETS non è un adempimento burocratico, ma un passaggio cruciale per la sopravvivenza degli enti e la loro futura sostenibilità. Affrontarlo con metodo e tempestività significa evitare rischi patrimoniali e fiscali e garantire continuità alla missione sociale perseguita.

Cosa fare ora: piano operativo per enti e professionisti

Marzo 2026 non è lontano. In questa fase è essenziale attivarsi su tre direttrici operative:

1. Check statutario
Verificare:

  • Finalità statutarie compatibili con il Codice ETS;
  • Clausole su patrimonio, organi, scioglimento;
  • Eventuali richieste di modifica assembleare (sarebbe stato meglio avviarle entro metà 2025).

2. Analisi strategico-fiscale
Valutare:

  • Regime forfetario o ordinario? ETS commerciale o non commerciale?
  • Quale sezione RUNTS è più adatta (APS, ODV, enti “altri”)?
  • Simulare l’impatto economico del nuovo regime rispetto al precedente.

3. Predisposizione documentale e procedurale

  • Attivazione SPID del rappresentante legale;
  • Raccolta dei documenti obbligatori;
  • Pianificazione dei tempi di presentazione per evitare congestioni sul RUNTS.

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