Terzo Settore: novità, scadenze e opportunità – Perché è il momento di parlarne

Fine delle ONLUS, nuovi regimi fiscali ETS e scadenze chiave come l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Un passaggio cruciale che richiede scelte consapevoli per evitare rischi e cogliere le nuove opportunità normative e fiscali.

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di Paolo Sardo – Dottore Commercialista, docente di Economia industriale all’Università ISIA Roma Design (MUR), Esperto de Il Sole24Ore

Nel 2026, il Terzo settore italiano entra in una nuova fase, con regole più chiare, strumenti più moderni e uno sguardo più attento all’efficienza e alla trasparenza. La sfida è grande, ma altrettanto lo sono le opportunità. L’importante è non farsi trovare impreparati.

Con l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore, il sistema fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) diventa finalmente operativo a pieno regime. Il quadro normativo, in attesa da anni, è stato completato dal D.Lgs. 186/2025, che ha definito regole applicative, regimi forfetari e semplificazioni contabili per una vasta platea di enti iscritti al RUNTS.

Accanto a questo nuovo sistema fiscale, prende forma anche la dismissione definitiva delle ONLUS. A partire dal 1° gennaio 2026, infatti, questa qualifica giuridica sarà cancellata. Gli enti che ancora oggi si identificano come ONLUS dovranno necessariamente decidere se trasformarsi in ETS, richiedendo l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, o affrontare le conseguenze, anche patrimoniali, derivanti dalla perdita della qualifica.

In questo scenario, enti, dirigenti e professionisti sono chiamati ad affrontare una transizione complessa, ma potenzialmente vantaggiosa, a patto di agire per tempo e con piena consapevolezza del nuovo assetto normativo.

Fine delle ONLUS e transizione al RUNTS: cosa cambia

Secondo quanto stabilito dalla bozza di circolare sul Terzo settore pubblicata a fine 2025, la qualifica ONLUS non sarà più valida a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Da tale data sarà anche soppressa l’Anagrafe delle ONLUS, con la conseguente cessazione delle disposizioni fiscali agevolative a esse collegate.

Per garantire la continuità tra il vecchio regime ONLUS e il nuovo sistema ETS, gli enti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Si tratta di un termine non perentorio in senso tecnico, ma determinante sul piano degli effetti fiscali: solo l’iscrizione entro tale scadenza consente l’accesso al regime ETS a partire dal 1° gennaio 2026 e l’esonero dall’obbligo di devoluzione del patrimonio.

L’assenza di iscrizione, o il rigetto della domanda, comporta infatti l’applicazione dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 460/1997, con obbligo di devolvere il patrimonio residuo a enti del Terzo settore con analoghe finalità.

Un aspetto delicato riguarda gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare. In tali casi, la domanda di iscrizione al RUNTS potrebbe essere presentata durante l’ultimo periodo d’imposta in cui è ancora valida la qualifica di ONLUS. La conseguenza potrebbe essere il frazionamento del periodo d’imposta, applicando la disciplina ONLUS fino alla data di iscrizione e quella ETS dal giorno successivo.

Il nuovo regime fiscale ETS: struttura e caratteristiche

Dal 2026 si applicheranno integralmente le norme fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore. Il sistema, fortemente atteso, introduce una serie di strumenti che mirano a semplificare la gestione fiscale degli ETS, favorendo l’emersione e la regolarizzazione delle attività economiche svolte.

Tra le innovazioni principali, si segnala l’introduzione del regime forfetario per ETS non commerciali, previsto dall’art. 80 CTS. Tale regime consente di determinare il reddito d’impresa in modo semplificato, applicando specifici coefficienti di redditività ai ricavi annui, distinti per natura e volume dell’attività. Le aliquote variano dal 5% al 17%, a seconda che si tratti di attività diverse o prestazioni di servizi e della fascia di ricavi considerata.

Il nuovo regime non prevede l’applicazione di studi di settore, ISA o altri indicatori sintetici di affidabilità fiscale. È inoltre prevista l’esclusione dagli obblighi IVA per i soggetti che operano in forma non commerciale, con limitazioni alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e regole speciali per le operazioni internazionali.

ODV e APS: vantaggi fiscali e requisiti

Parallelamente al regime generale, il Codice prevede regimi forfetari specifici per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), regolati dall’art. 86 CTS. Per tali categorie, il D.Lgs. 186/2025 ha confermato coefficienti di redditività molto ridotti: 1% per le ODV, 3% per le APS. Tuttavia, è stato abbassato il limite massimo di ricavi per accedere a tale regime, ora fissato in 85.000 euro annui.

Il regime comporta significative semplificazioni, tra cui l’esonero dagli obblighi di registrazione contabile, dalla certificazione dei corrispettivi e dall’effettuazione di ritenute. Rimane però l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti, oltre alla dichiarazione annuale dei redditi.

Un cambiamento importante introdotto dal D.Lgs. 186/2025 riguarda proprio la certificazione dei corrispettivi, inizialmente prevista ma ora eliminata, semplificando ulteriormente gli adempimenti per gli enti che rientrano nel regime forfetario.

Semplificazioni contabili e nuove regole gestionali

Le novità non si limitano alla fiscalità. Il nuovo impianto normativo comporta un ripensamento anche della gestione contabile e documentale degli ETS. L’adozione dei regimi forfetari, in particolare, consente l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, purché siano rispettate le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma.

Per gli ETS non commerciali, l’opzione per il regime forfetario si esercita nella dichiarazione dei redditi ed è vincolante per almeno tre periodi d’imposta. In caso di nuova attività commerciale, l’opzione deve essere effettuata nella dichiarazione di inizio attività.

La transizione al nuovo sistema richiede anche una riflessione sulla governance interna degli enti: l’obbligo di trasparenza, i limiti alle attività diverse, la tenuta dei registri dei volontari e i requisiti per il bilancio sociale – obbligatorio oltre determinate soglie – impongono una gestione più strutturata, anche per realtà medio-piccole.

Un’opportunità strategica, ma serve agire ora

Il 2026 non rappresenta solo un momento di adeguamento formale, ma una vera e propria occasione per consolidare l’identità giuridica, fiscale e organizzativa degli enti del Terzo settore. I nuovi regimi offrono vantaggi tangibili, ma richiedono scelte consapevoli e pianificate. Il rischio di arrivare impreparati alla scadenza può tradursi in difficoltà operative, perdita di agevolazioni, esclusione dai bandi pubblici e obblighi patrimoniali non previsti.

Gli enti, ma anche i professionisti che li assistono, sono chiamati a gestire questo cambiamento con attenzione e competenza. Il tempo a disposizione non è molto, considerando la necessità di adeguare gli statuti, verificare i requisiti per i regimi forfetari, pianificare l’iscrizione al RUNTS e monitorare le soglie di attività economica.

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