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L’imprenditore dovrebbe pianificare le attività economiche finanziarie in relazione agli investimenti sviluppati, alle vendite previste e ai costi dei servizi/prodotti da realizzare. La riforma del Codice de…
Il governo di un’impresa può adottare due atteggiamenti:
A fronte di un contesto competitivo sempre più complesso, risulta inefficace operare secondo un approccio “giorno per giorno” e il legislatore chiede all’imprenditore di adottare una logica di pianificazione strategica e programmazione economica finanziaria scegliendo uno stile di direzione razionale ed anticipatorio.
Dal controllo di gestione orientato al passato occorre spostarsi verso un sistema orientato prevalentemente al futuro.
I sistemi tradizionali di contabilità forniscono informazioni su accadimenti ormai passati e pertanto in ritardo rispetto all’opportunità di implementare azioni correttive. L’azienda ha bisogno di utilizzare sistemi di controllo predittivi degli accadimenti così da predisporre idonee misure per la crescita di valore e con la massima attenzione verso i potenziali scenari.
L’imprenditore dovrebbe applicare una visione forward-looking integrando il sistema di controllo di gestione composto da analisi di bilancio, indici e dati passati, con budget economici e finanziari periodici (mensili, trimestrali, ecc.) e l’utilizzo di tecniche di forecast, cioè proiezioni continue e aggiornate e di simulazione, volte a valutare l’impatto sulla continuità aziendale di possibili diversi scenari (analisi what-if) e la reale fattibilità degli investimenti programmati.
L’adozione di adeguati assetti è funzionale a prevenire la crisi e rappresenta un’occasione di sviluppo dell’impresa, delle competenze manageriali, dei fattori organizzativi. Inoltre, considerando i temi della sostenibilità, la presenza di una struttura di governance solida ed efficiente è fondamentale per lo sviluppo di un percorso aziendale capace di integrare considerazioni economiche, sociali ed ambientali nelle proprie scelte decisionali e che miri a sviluppare relazioni costruttive e durature con gli stakeholder.
L’attenta pianificazione dei bisogni finanziari e di azioni per limitare i rischi è basilare per una buona gestione di impresa.
Secondo quanto previsto dal Codice della crisi, gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili si considerano adeguati se l’imprenditore ha attuato un efficiente ed efficace sistema di controllo di gestione che si articola nelle seguenti fasi:
Gli strumenti operativi a supporto del controllo di gestione sono identificati in primo luogo nella redazione del budget flessibile. Esso è lo strumento per la pianificazione e programmazione dell’attività aziendale nel complesso che comprende un insieme di budget redatti dalle apposite aree funzionali (ad esempio il budget dei costi e il budget delle vendite). Il concetto di flessibilità è legato alla possibilità di intervenire a seguito del controllo periodico degli obiettivi raggiunti e analizzare gli scostamenti per approfondire le motivazioni sottostanti.
Altri strumenti sono:
L’attività di monitoraggio si basa su specifici indicatori di performance KPIs (key performance indicators) che consentono l’analisi di eventuali scostamenti rispetto gli obiettivi prefissati e si identificano, ad esempio, in indicatori di solvibilità, indebitamento, redditività, solidità patrimoniale, liquidità.
È opportuno misurare la performance aziendale non solo da un punto di vista economico e finanziario, ma anche secondo aspetti qualitativi come, per esempio, la formazione e il clima aziendale, per stabilire la capacità aziendale di evolversi perché anche il peggioramento di alcuni di questi elementi può portare alla crisi.
Gli strumenti a disposizione delle imprese consentono alle stesse di maturare un’adeguata consapevolezza circa l’importanza di una sana ed efficiente gestione aziendale che nel lungo termine si trasforma in valore per sé stessa e per tutti i propri stakeholders.
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Tra le novità della riforma fiscale c’è l’introduzione, a decorrere dal 2024, della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei contribuenti di minori dimensioni. L’accesso al concordato…
Il concordato preventivo biennale è lo strumento che consente ad imprese e professionisti di minori dimensioni di concordare in via preventiva il reddito d’impresa o di lavoro autonomo da dichiarare nel periodo d’imposta oggetto di concordato sul quale saranno liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.
L’obiettivo di questo strumento è quello di generare una maggiore partecipazione del contribuente nel meccanismo di accertamento tributario, con l’obiettivo di individuare l’imposta da versare.
Soggetti interessati
Il D.Lgs. n. 13/2024 introduce il concordato preventivo biennale (CPB) al quale possono accedere per il biennio 2024 - 2025 i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono l’attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:
il 15 ottobre 2024.
Invece non possono accedere al CPB, oltre i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA, tutti quelli per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
Proposta del fisco e accettazione del contribuente
La proposta del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati nonché dei dati relativi al periodo precedente a quello concordato presenti nel modello ISA e più in generale nella dichiarazione redditi.
Entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di reddito attraverso un’apposita procedura informatica che il contribuente è libero o meno di accettare barrando un’apposita casella della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024.
Il concordato non ha effetto ai fini dell’IVA i cui adempimenti formali nonché di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti ed ha invece effetto ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.
Trascorso il biennio oggetto di concordato, al sussistere dei precitati requisiti e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo.
Vantaggi e criticità
Il concordato preventivo biennale presenta molteplici vantaggi:
La principale criticità si riscontra in caso di redditi effettivi inferiori al concordato. Solo laddove il reddito effettivo è inferiore a quello concordato per più del 50% a causa di cause eccezionali il concordato può cessare di produrre effetti, permettendo così la revisione delle imposte dovute in base ai redditi effettivi.
In conclusione, i contribuenti che hanno regolarmente dichiarato tutti i redditi conseguiti saranno prevedibilmente poco interessati al CPB, in quanto, per avere dei vantaggi, gli stessi dovrebbero scommettere su un aumento dei propri redditi futuri; di contro, i contribuenti che hanno omesso di dichiarare parte dei propri redditi, potrebbero valutare con maggiore interesse il nuovo strumento, in quanto verrebbero presi come riferimento dei dati che non riflettono la reale capacità reddituale del contribuente.
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Introdotto un nuovo credito d’imposta con il decreto PNRR al fine di favorire la digitalizzazione e il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie ri…
Il piano Transizione 4.0 è stato finanziato nell’ambito della “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del PNRR, con una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro e l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di un credito di imposta a fronte di:
I beni materiali e immateriali 4.0 soggetti al regime di incentivazione sono specificati nei due Allegati (A e B) predisposti dall’allora Ministero dello Sviluppo economico.
Nello specifico, le forme di sostegno ricomprese nel piano Transizione 4.0 affondano le loro radici nel 2016, con il lancio del Piano Nazionale Industria 4.0, poi diventato Impresa 4.0, prima dell’ulteriore evoluzione verso il paradigma Piano Transizione 5.0.
Il Piano Transizione 5.0, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 marzo all’interno del DL 19/2024 contenente le disposizioni attuative del PNRR, ha una copertura di 6,3 miliardi di euro così suddivisi:
Il bonus 5.0 è applicabile nei lavori che comportano una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A (Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o gestiti tramite sensori e azionamenti) e nell’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) della legge n. 232/2016.
Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 è rivolto a tutte le imprese italiane, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensioni e regime fiscale.
Sono escluse le attività in liquidazione volontaria o coatta.
Il credito d’imposta è pari a:
Il bonus può arrivare a coprire il 40% od il 45% della spesa se si dimostra che l’investimento permette di ridurre i consumi energetici oltre al 6% od al 10%.
Il Piano 5.0 introduce tra le spese agevolabili anche quelle sulla formazione, se non superano il 10% degli investimenti totali ed entro un tetto massimo di 300.000 euro. La formazione dovrà essere assicurata da soggetti esterni dotati di determinati requisiti (specificati da un decreto attuativo).
Le richieste telematiche di accesso al bonus devono essere inoltrate sul portale del GSE che, dopo aver controllato la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.
Mentre il Piano 4.0 ha sottolineato l’urgenza di dotazioni tecnologiche in grado di far fare un balzo innovativo sensibile alle aziende, il modello 5.0 vuole andare oltre la tecnologia, guardando anche ai benefici ecologici e sociali portati delle transizioni digitale e green.
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Secondo la Commissione europea, gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. La Direttiva sull'Efficienza energetica degli edific…
La Direttiva Case Green (o EPBD, Energy performance of buildings directive) è un’iniziativa legislativa dell’Unione Europea sulla prestazione energetica nell’edilizia che segna un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi dell’UE in termini di riduzione delle emissioni, in linea con gli impegni dell’Accordo di Parigi e il Green Deal europeo.
La Direttiva mira a ridurre le emissioni del settore edilizio del 60% entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. In tal senso, ogni Paese Ue dovrà adeguare gli edifici residenziali fino a raggiungere una completa decarbonizzazione.
Ogni Stato membro è chiamato a definire gli interventi adatti al raggiungimento, entro il 2050, di un patrimonio edilizio a emissioni zero.
In linea con la natura della direttiva, ciascuno stato fissa le modalità per ridurre i consumi del proprio parco edilizio secondo le scadenze intermedie fissate dalla direttiva:
Ogni stato stilerà il piano nazionale di ristrutturazione, con l’indicazione di una tabella di marcia e degli obiettivi da seguire, che dovrà essere aggiornato ogni 5 anni.
Entro il 2040, le caldaie a gas metano dovranno essere totalmente eliminate e, già dal prossimo anno, i paesi membri non potranno più offrire incentivi fiscali per l'acquisto o l'installazione di questi sistemi di riscaldamento.
Tra gli interventi fondamentali emergono l’isolamento termico, la sostituzione degli infissi, l’adozione di sistemi di riscaldamento più efficienti, come gli impianti di riscaldamento ibridi o solare termico, l'elettrificazione dei riscaldamenti.
La nuova Direttiva UE prevede alcune eccezioni e non si applica agli edifici agricoli e a quelli storici, e i paesi membri possono decidere di escludere anche gli edifici protetti per il particolare valore architettonico o storico, gli edifici temporanei, le chiese e i luoghi di culto.
Gli edifici dovranno essere progettati e costruiti in modo da minimizzare il loro impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, dalla costruzione alla demolizione. Questo include l’uso efficiente delle risorse, la minimizzazione dei rifiuti e l’uso di materiali sostenibili.
Le nuove costruzioni dovranno essere energeticamente efficienti, ovvero consumare il minor quantitativo possibile di energia per il riscaldamento, il raffreddamento, l’illuminazione e altri servizi, riducendo così le emissioni di gas serra e portando anche significativi risparmi sui costi energetici.
La Direttiva prevede che i nuovi edifici siano pronti per l’energia rinnovabile (solar ready), il che significa che dovranno essere progettati in modo da integrare facilmente le tecnologie di energia rinnovabile in futuro, ad esempio attraverso la preinstallazione di infrastrutture per pannelli solari o pompe di calore.
Il raggiungimento dell’obiettivo finale non può dipendere solo dalle nuove costruzioni green, ma un ruolo importante lo giocano le ristrutturazioni.
Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali tramite la ristrutturazione del parco immobiliare esistente. L’unico vincolo sarà garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni, quelli più energivori.
Secondo la Direttiva, gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti dovranno rispettare gli stessi standard di efficienza energetica previsti per i nuovi edifici.
Negli edifici già esistenti idonei, l’installazione dei pannelli solari avverrà gradualmente a partire dal 2027.
In Italia, oltre l’82% degli edifici è residenziale, cioè 12 milioni sui 14,5 milioni totali, 6 edifici su 10 hanno un’età media di 59 anni e una scarsa classe energetica, G o E. (Fonte: Istat, ENEA)
Entro il 2050, gli edifici con le classi meno performanti F e G dovranno essere oggetto di lavori di ristrutturazioni volti a migliorare l’isolamento e l’efficienza energetica.
Secondo il report ENEA Superbonus, gli interventi di efficientamento agevolati hanno riguardato 480.815 edifici, ovvero meno del 5% circa del parco immobiliare coinvolto dalla direttiva, con un valore complessivo dei lavori compiuti oltre i 113 miliardi di euro.
La Commissione Ue, ha fatto sapere che non erogherà nuovi fondi: si potrà contare, quindi, esclusivamente su stanziamenti come il Pnrr, il Fondo sociale per il clima e i Fondi di coesione.
La direttiva ammetterà tra le forme di sostegno quelle che garantiscono la riduzione delle tasse come le detrazioni e i crediti fiscali, nella EPBD vengono citate anche le forme di sostegno che consentono risparmi direttamente nelle fatture dei cittadini.
La Direttiva case green ultimerà il suo iter legislativo con l’adozione da parte del Consiglio ed entrerà ufficialmente in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, entro il 2028, la Commissione europea la esaminerà nuovamente per eventuali correzioni necessarie.
Dall’entrata in vigore, Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la Direttiva e applicarla usando le risorse nazionali ed europee a disposizione.
La Commissione europea stima che entro il 2030 saranno necessari 275 miliardi di euro di investimenti annui per la svolta energetica del parco immobiliare, ovvero 152 miliardi all’anno in più rispetto alle risorse attuali.
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La domanda globale di acqua corrente aumenta dell'1% all'anno, in un mondo che ne dispone sempre meno e dove ancora troppe persone non hanno accesso all'acqua potabile. Gli impatti del cambiamento climatico…
L'acqua è essenziale per la vita a tutti i livelli, dalle singole cellule a interi ecosistemi, e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell’evoluzione delle civiltà che hanno sempre cercato di stabilirsi vicino alle fonti d'acqua dolce per sfruttare le loro proprietà per l'agricoltura, l'igiene, il trasporto e la produzione alimentare. Da allora, la vita quotidiana delle persone ha sempre ruotato intorno all'accesso all'acqua, rendendola una risorsa vitale per il progresso umano.
La Giornata mondiale dell'acqua, o World Water Day, è stata indetta dall'ONU a seguito della Conferenza di Rio nel 1992 con l’obiettivo di promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche.
L’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile ha fissato l’Obiettivo 6 “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari” che comprende, oltre all’accesso equo ed universale all’acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari, la protezione e la riabilitazione di ecosistemi legati all’acqua.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNESCO), nel 2022:
Il tema scelto per la Giornata mondiale dell'acqua 2024 dalle Nazioni Unite è “Water for Peace” (Acqua per la pace) che riflette sul ruolo fondamentale dell'acqua nella stabilità e prosperità del mondo.
L’acqua può essere uno strumento di pace ma può anche innescare conflitti quando scarseggia o quando l'accesso viene negato. Laddove l'acqua è scarsa o inquinata, o le persone hanno accesso diseguale o inesistente, le tensioni tra le comunità e i paesi possono aumentare.
Più di 3 miliardi di persone in tutto il mondo dipendono dall'acqua che attraversa i confini nazionali. Tuttavia, su 153 paesi che condividono fiumi, laghi e falde acquifere con i loro vicini, solo 24 paesi riferiscono di avere accordi di cooperazione per tutte le loro acque condivise.
Con l'aumento degli impatti del cambiamento climatico e la crescita della popolazione globale, è sempre più necessario agire partendo dalla consapevolezza che l’acqua non è solo una risorsa da utilizzare e da conquistare, ma è un diritto umano, intrinseco ad ogni aspetto della vita.
Le problematiche legate all’acqua, da un lato la siccità e dall’altro le alluvioni e le inondazioni, sono destinati a peggiorare in tutto il mondo con la crisi climatica. Oltre 2 miliardi di persone si trovano in situazione di precarietà o sofferenza idrica e a rischio ci sono anche milioni di specie animali e vegetali.
Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), l’aumento della temperatura in atto sarà accompagnato da grandi cambiamenti nel ciclo dell’acqua in tutto il Pianeta, con aree umide che diventeranno molto più umide e aree aride che saranno soggette a siccità più intense e per periodi più lunghi.
Nell’ultimo trentennio climatologico 1991–2020, con un valore che ammonta a più di 440 mm, la disponibilità di acqua è diminuita del 20% rispetto al valore di riferimento storico di 550 mm (ISPRA 2022).
Tale riduzione, dovuta agli impatti dei cambiamenti climatici, è da attribuire non solo alla diminuzione delle precipitazioni, ma anche all’incremento dell’evaporazione dagli specchi d’acqua e dalla traspirazione dalla vegetazione, per effetto dell’aumento delle temperature.
Il quadro delineato da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) stima che la riduzione della disponibilità annua di acqua andrà da un minimo del 10% (proiezione a breve termine) nel caso si adotti un approccio di mitigazione aggressivo nella riduzione delle emissioni di gas serra, ad un massimo del 40% (che arriva fino al 90% per alcune zone del Sud Italia) nella proiezione al 2100 nel caso in cui i livelli di emissione dei gas serra mantengano gli attuali livelli.
Nel 2023 l'Istat fotografa la situazione idrica dell'Italia evidenziando moltissime criticità.
L'Italia è, ormai da più di un ventennio, al vertice in Europa per la quantità di acqua dolce complessivamente consumata per uso potabile. In termini pro capite, l'Italia è seconda in Ue con un consumo pari a 155 metri cubi annui. Secondo il World Resources Institute nel 2040 l’Italia sarà in un serio stress idrico.
Al consumo diretto (ad esempio per lavarsi, cucinare, pulire), si aggiunge quello indiretto legato alla cosiddetta acqua nascosta, ossia impiegata nella produzione di beni e servizi. Ogni fase produttiva per realizzare un prodotto finito può consumare acqua e la somma di tutti questi consumi rappresenta l’impronta idrica quotidiana.
Il 90% dell’impronta idrica è determinata dal cibo ed è stimato che ogni persona “mangia” in media 5.000 litri di acqua al giorno. Ad esempio, la carne è l’alimento maggiormente idrovoro.
L’agricoltura è il settore economico più assetato, rappresentando circa il 90% di consumo d’acqua globale. Un altro settore ad alta intensità di consumo idrico è l’industria tessile, con circa 93 miliardi di metri cubi di acqua all’anno.
Una criticità del caso Italia è la presenza di un sistema infrastrutturale antiquato e inadeguato, caratterizzato da perdite idriche nella rete di distribuzione che nel 2020 sono state pari al 42,2% del volume di acqua immessa. La crisi idrica non è dovuta solamente ad una carenza di materia prima, ma piuttosto alla mancanza di impianti e reti adeguate sull’intero ciclo dell’acqua.
È improrogabile affrontare i cambiamenti in atto sviluppando un nuovo modello di benessere finalizzato ad eliminare lo spreco di acqua, ridurne e razionalizzarne l’uso, e garantire una sua equa distribuzione.
Ad esempio, con riguardo al caso italiano, l’ammodernamento della rete idrica è il progetto principale che permetterebbe di recuperare almeno una parte dei 3,4 miliardi di metri cubi che ogni anno vengono sprecati. Inoltre, attraverso la depurazione e il riuso delle acque reflue si potrebbero recuperare circa 8,5 miliardi di metri cubi di acqua (circa il 30% dell’acqua consumata annualmente) da destinare all’agricoltura e all’irrigazione dei campi.
Il ruolo delle imprese è quello di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche nei processi produttivi e negli stabilimenti dell’impresa, attraverso una politica rigorosa sul consumo di acqua e sul riutilizzo delle risorse al fine di ridurre l’impatto ambientale e sociale delle attività produttive e l’utilizzo di materiali e prodotti chimici pericolosi.
Oltre a sensibilizzare i propri stakeholder, le organizzazioni possono poi aderire e realizzare progetti che contribuiscono a garantire l’accesso universale ed equo all’acqua e ad assicurare le condizioni igienico-sanitarie adeguate.
Per il raggiungimento dell’SDG 6 Malerba & Partners ha deciso di contribuire al progetto di Wami, l’azienda italiana che si propone di cambiare il mondo “una bottiglia alla volta”.
WAMI si pone l’obiettivo di portare acqua potabile a più persone possibili, lasciando un impatto ambientale positivo. Ogni bottiglia di WAMI dona 100 litri di acqua potabile e contribuisce alla realizzazione di progetti idrici che coinvolgono comunità senza accesso a questa risorsa: dalla costruzione dell’acquedotto fino alla realizzazione della rete idrica che collega ciascuna famiglia della comunità con un singolo rubinetto.
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Il Rating di Legalità è uno strumento innovativo sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia.
Il rating di legalità è un indicatore sintetico introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” - misurato in “stelle” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.
Il rating di legalità è attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stelle”.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stella aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Il Rating di Legalità permette alle aziende di avere numerosi vantaggi competitivi.
L'attribuzione del Rating aumenta il potere dell'immagine aziendale: un’impresa che ha il Rating migliora la propria limpidezza e trasparenza nell'operare e viene riconosciuta dagli altri attori sul mercato come un soggetto sano e virtuoso. Di conseguenza l'attribuzione del Rating favorisce opportunità di fare business e distinguendosi in maniera evidente dai propri competitor.
Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità stabilite nel decreto medesimo, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating:
Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.
Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
Inoltre, le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
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L’Italia si posiziona al 28° (e ultimo) posto in Europa per partecipazione femminile al mercato del lavoro, qualità e diversificazione lavorativa. Il forte divario nella partecipazione maschile e femminile a…
La parità di genere è un diritto umano fondamentale, nonché il cardine di una società pienamente inclusiva che punti a migliorare le condizioni di vita delle persone e delle comunità.
Ad oggi, le donne non godono ancora di partecipazione paritaria nella vita politica, economica e pubblica, continuano ad essere oggetto di discriminazioni e violenze, ricevono retribuzioni inferiori e affrontano barriere culturali per fare carriera.
Sebbene, le donne siano man mano più presenti nei diversi ambiti lavorativi e raggiungano posizioni di rilievo in alcuni settori, tali cambiamenti non sono ancora sistematici e permangono forti squilibri.
Il dossier “L’occupazione femminile” del Servizio Studi della Camera dei deputati, pubblicato lo scorso dicembre, evidenzia le forti disuguaglianze di genere in Italia, fanalino di coda in Europa per il tasso di occupazione femminile.
Nella penisola il tasso di occupazione femminile “risulta essere - secondo dati relativi al IV trimestre 2022 - quello più basso tra gli Stati dell’Unione europea, essendo di circa 14 punti percentuali al di sotto della media Ue: il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni è stato, infatti, pari al 55%, mentre il tasso di occupazione medio Ue è stato pari al 69,3%”.
Nell’ultimo rapporto, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile riporta che i progressi degli ultimi sette anni per il conseguimento del Goal 5 (Parità di genere) dell’Agenda 2030 sono stati limitati.
Dal rapporto della Camera emerge che il mercato del lavoro è ancora caratterizzato da un accentuato divario retributivo di genere. Secondo gli ultimi dati Eurostat, il gap retributivo medio (ossia la differenza nella retribuzione oraria lorda tra uomini e donne) è pari al 5% (al di sotto della media europea che è del 13%), mentre quello complessivo (ossia la differenza tra il salario annuale medio percepito da donne e uomini) è pari al 43% (al di sopra della media europea, che è invece pari al 36,2%). Secondo i dati dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell’INPS, nel 2022 la retribuzione media annua è costantemente più alta per il genere maschile: 26.227 euro per gli uomini contro 18.305 euro per le donne, con una differenza di 7.922 euro.
Come riportato dall’indagine periodica sull’evoluzione delle retribuzioni svolta da ODM Consulting il gender pay gap in Italia si attesta al 10,7% nel 2023.
Un ulteriore criticità riguarda le caratteristiche dell’impiego: in larga parte precario e in settori a bassa remuneratività o poco strategici, con una grande prevalenza di lavori part time.
La bassa partecipazione delle donne è determinata da vari fattori, tra cui l’assenza o scarsità di servizi che aiutino a conciliare vita e lavoro. Una donna su cinque esce dal mercato del lavoro a seguito della maternità e la decisione è determinata per oltre la metà delle donne (52%) da esigenze di conciliazione e per il 19% da considerazioni economiche. Il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra 25 e 49 anni con figli di età inferiore ai 6 anni è pari al 55,5%, mentre quello delle donne della stessa età senza figli è del 76,6%.
Secondo il Rapporto ISTAT SDGs 2023, la suddivisione del carico di lavoro per le cure familiari tra uomini e donne non migliora. In questo scenario, l’istruzione è un fattore protettivo per l’occupazione delle donne con figli piccoli: la differenza occupazionale tra lo status di madre e non madre è molto bassa in presenza di un livello di istruzione più elevato, con un valore dell’indicatore pari a 91,5%
Il legislatore ha previsto taluni esoneri contributivi, in favore dei datori di lavoro che assumono donne, con l’obiettivo di sostenere l’ingresso e il rafforzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro.
Alle imprese che assumono a tempo determinato e a tempo indeterminato oppure trasformano a tempo indeterminato un precedente contratto a termine è riconosciuta una riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro pari al 50% per il 2024, senza limite di importo annuo.
L’agevolazione fa riferimento alle lavoratrici:
La durata massima di fruizione dell’incentivo è pari a:
L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché la trasformazione a tempo indeterminato un precedente contratto a termine, di donne disoccupate vittime di violenza dà diritto ad un esonero contributivo totale, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui.
La durata dell’agevolazione è pari a:
L’esonero contributivo è valido per il triennio 2024-2026 ed è considerato aiuto di Stato quindi soggetto alla limitazione di 300.000 euro per 3 esercizi finanziari.
Nel rapporto annuale 2023, l’Istat riporta che le imprese femminili attive nel 2020 erano 1 milione e 200 mila (circa il 27% del totale), operanti per lo più nel settore dei servizi (69% a fronte del 51% delle imprese maschili), caratterizzandosi per una più elevata incidenza nel settore terziario.
Al fine di favorire le imprese femminili, la legge di bilancio 2021 ha istituito il Fondo impresa femminile, con programmi ed iniziative per la diffusione della cultura dell'imprenditorialità tra la popolazione femminile, programmi di formazione e orientamento verso percorsi di studio STEM e verso professioni tipiche dell'economia digitale.
Per il 2024 il DDL Made in Italy ha stanziato nuovi fondi per l’imprenditoria femminile, per 10 milioni di euro. Si parla di finanziamenti agevolati a tasso zero, con durata massima di 10 anni per progetti che prevedono investimenti fino a 3 milioni di euro fino ad una copertura massima del 90% delle spese ammissibili.
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Il Fondo riprende l’attività di valorizzazione della fotografia contemporanea emergente
Fondo Malerba per la Fotografia
Il Fondo si occupa da anni di promuovere la fotografia contemporanea come forma d'arte, impegnandosi nella conservazione del patrimonio visivo contemporaneo e nel supporto alle nuove generazioni di artiste e artisti.
L’obiettivo chiave del Fondo Malerba per la Fotografia (FMF) è sostenere la forza e la ricchezza della fotografia artistica contemporanea e storica, promuovendo i giovani talenti.
Il Fondo organizza mostre, attività didattiche ed eventi in collaborazione con artisti, curatori, critici e docenti universitari provenienti dalle più importanti istituzioni italiane e straniere.
Nel corso della sua attività, il Fondo ha raccolto più di 500 fotografie storiche e contemporanee che sono conservate nella collezione del FMF. La collezione è in costante crescita e accoglie ogni anno nuove opere delle più importanti artiste e artisti internazionali.
Premio Mila 2024
Dopo due anni di interruzione, il Fondo torna in attività e annuncia la terza edizione del Premio Mila per la Fotografia Contemporanea, dedicato alla cofondatrice del FMF.
Il premio Mila prevede la definizione di una shortlist di cinque artiste e artisti i cui lavori saranno inclusi in una mostra collettiva. Tra queste/i sarà assegnato alla/al vincitrice/vincitore il premio di acquisizione per un valore di 3.000€.
La partecipazione è gratuita e i requisiti necessari sono i seguenti:
Le candidature saranno valutate da una giuria selezionata e composta da esponenti di rilievo della fotografia e dell’arte contemporanea: Caterina Angelucci, Matteo Balduzzi, Bernardo Follini, Francesca Lazzarini, Andrea Elia Zanini. Supervisionano la giuria Alessandro Malerba e Filippo Maggia.
Fino al 10 aprile 2024 è possibile inviare la propria candidatura seguendo quanto indicato qui in dettaglio.
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Il contratto di affitto breve è una formula di locazione diversa in termini di durata, tassazione e vincoli burocratici che costituisce un'innovativa occasione di business in forte espansione.
Secondo l’art. 4 del D.L. 50/2017, i contratti di locazione breve sono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.”
Per essere definita come imprenditoriale, un’attività deve essere economica, esercitata professionalmente e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi, ovvero se 4 o più immobili sono destinati a locazione turistica oppure se il proprietario fornisce all’ospite servizi aggiuntivi, ad esempio la colazione, si configura l’esercizio di attività di impresa.
Il contratto di locazione breve può essere stipulato direttamente dal proprietario dell’immobile, da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare oppure da enti che gestiscono portali telematici come la ben nota Airbnb. Il termine dei 30 giorni è da valutare in relazione ad ogni singolo contratto, ovvero le parti possono stipulare in un anno più contratti di locazione breve.
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica il regime fiscale disciplinato dall’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 e dalle disposizioni relative alla cedolare secca integrate dalle disposizioni contenute nella Manovra di Bilancio 2024.
I locatori possono aderire al regime fiscale della cedolare secca, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. Se il locatore non sceglie esplicitamente tale regime i redditi provenienti dalle locazioni brevi saranno assoggettati a tassazione ordinaria con aliquote proporzionali.
Dal 2024, l’aliquota della cedolare secca al 21% è mantenuta solo per il primo immobile, che il locatore dovrà opportunamente identificare nella propria dichiarazione dei redditi, mentre dal secondo al quarto immobile l’aliquota aumenta al 26%.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, qualora incassino direttamente i canoni e i corrispettivi legati ai contratti per locazioni brevi ovvero qualora intervengano nel pagamento, hanno l’onere di operare in qualità di sostituti di imposta trattenendo una ritenuta a titolo di acconto del 21% all’atto del pagamento al beneficiario e provvedere al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.
La legge non fissa l’obbligo di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate e non dispone in merito alla forma del contratto di locazione breve, tuttavia, si propende per la soluzione della forma scritta, ricollegando il contratto di locazione di breve durata alla generale categoria dei contratti di locazione, per cui la normativa prevede appunto la forma scritta.
Inoltre, nonostante il mancato obbligo di registrazione, il D.L. 113/2018 prevede la comunicazione dei dati degli ospiti alle questure territorialmente competenti da parte del locatore o dei soggetti intermediari.
Chiunque esercita l’attività di locazione breve come attività di impresa è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Il Decreto Rilanci introduce l’obbligo del codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni brevi, nonché per le strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere uniformando i codici eventualmente già rilasciati a livello locale, con l'entrata in funzione della Banca dati nazionale e del Portale telematico del Ministero del Turismo.
Alcune regioni, come la Lombardia e la Puglia, e comuni si erano già mossi assegnando un codice identificativo e dovranno ora procedere alla ricodificazione dei codici a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo.
In merito al rilascio del CIN, il Ministero assegna il codice previa presentazione in via telematica un’istanza da parte del locatore, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
I soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui essi sono collocati, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio.
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La rimodulazione del modello di imposizione sui redditi delle persone fisiche e il passaggio da quattro a tre aliquote
La graduale revisione dell’IRPEF è parte del percorso di transizione verso l’aliquota unica di cui avevano già parlato negli scorsi mesi. La rimodulazione avviene tramite il riordino degli scaglioni di reddito e delle aliquote, iniziando dalla riduzione degli scaglioni da quattro a tre per il 2024.
Verso la nuova IRPEF
Il DLgs. 30 dicembre 2023, n. 216 dà il via alla riforma fiscale tramite la revisione della disciplina Irpef.
L’elemento centrale del provvedimento è il passaggio da un sistema di quattro aliquote a uno più snello con tre aliquote attraverso l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito. Gli scaglioni di reddito lordo annuale “fino a €15.000” e “oltre €15.000 e fino a € 28.000” sono uniti e costituiscono l’unico scaglione di reddito “fino a € 28.000” con un’aliquota al 23%.
Le nuove aliquote per scaglioni di reddito sono così determinate:
| 2023 | 2024 | ||
| Scaglioni di reddito | Aliquota | Scaglioni di reddito | Aliquota |
| Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 28.000 | 23% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 25% | ||
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% | Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35% |
| Oltre €50.000 | 43% | Oltre €50.000 | 43% |
Con il nuovo sistema, la persona fisica con un reddito di 25.000 euro avrà un vantaggio fiscale annuo pari a 200 euro mentre con reddito superiore a 28.000 euro il vantaggio sale a 260 euro.
La revisione delle detrazioni fiscali
Il sistema di detrazioni e deduzioni in essere garantisce la progressività dell’imposta sul reddito.
Limitatamente al 2024, la detrazione prevista per redditi complessivi non superiori a 15.000 euro aumenta da 1.880 euro a 1.955 euro. La detrazione non può essere inferiore a 690 euro ed è applicabile ai redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e ad alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
Tale revisione aumenta la no tax area per i redditi di lavoro dipendente a 8.500 euro, allineandola a quanto già previsto per i titolari di reddito di pensione.
| Detrazione lavoro dipendente | |||
| 2023 | 2024 | ||
| Reddito | Detrazione | Reddito | Detrazione |
| Non superiore a € 15.000 | € 1.880 | Non superiore a € 15.000 | € 1.955 |
| Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)] | Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)] |
| Oltre € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)] | Oltre € 28.000 ma non a € 50.000 | € 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)] |
Un ulteriore modifica alla disciplina fiscale è data dalla riduzione dell’importo della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro che ammonta a 260 euro per il 2024. La detrazione è relativa ai seguenti oneri:
Il taglio del beneficio riguarda solo i contribuenti che indicheranno spese detraibili in dichiarazione dei redditi. Secondo dati del Sole24Ore, il 20% dei 2,52 milioni di contribuenti con più di 50.000 euro di reddito non registra oneri detraibili: quindi per più di 500.000 mila contribuenti sarà comunque garantito il risparmio d’imposta conseguente alla revisione delle regole IRPEF.
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La Finanziaria 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Legge 30 dicembre 2023, n.213) ed è in vigore dal 01 gennaio 2024 con numerose novità di natura fiscale: dall’estensione del Fondo prima casa all…
La forma finale della manovra rispecchia in maniera prevalente il testo proposto dal governo, a cui Banca d’Italia, Confindustria e ISTAT avevano ravvisato un approccio prudente.
Come anticipato nell'articolo "Legge di Bilancio 2024 al Senato: le principali novità per la casa", la manovra contiene novità fiscali e di natura immobiliare.
Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa
L’articolo 1, comma 7 e 8, della manovra conferma la proroga al 31 dicembre 2024 (termine già differito dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023) della possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui per i soggetti che rientrino nelle categorie prioritarie, ovvero aventi specifici requisiti di reddito ed età, e assegna al citato Fondo ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.
La legge aggiunge i nuclei familiari tra i soggetti delle categorie prioritarie e applica a questi specifiche disposizioni riguardo la garanzia massima concedibile.
| Nucleo familiare | Garanzia massima concedibile | |
| Figli under 21 | Limite ISEE | |
| 3 figli | € 40.000 | 80% |
| 4 figli | € 45.000 | 85% |
| 5 figli | € 50.000 | 90% |
Dal 1° gennaio le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non sono più in vigore per gli under 36 con un ISEE non superiore a €40.000 che quindi tornano a pagare le imposte di registro, catastali e ipotecarie. Tuttavia, resta in vigore la garanzia pubblica per il mutuo laddove siano soddisfatti tutti i requisiti necessari ad ottenere le agevolazioni per la prima casa.
Locazioni brevi con cedolare secca al 26%
L'articolo 1, comma 63, modifica l’aliquota applicabile alle locazioni brevi assoggettate a cedolare secca, aumentandola dal 21 al 26 per cento per i canoni degli affitti fino a 30 giorni, dal secondo immobile in affitto in poi.
L’aliquota del 21% continua ad essere applicata ai redditi derivanti dalla locazione breve di una unità immobiliare e la scelta su quale contratto applicare tale aliquota è rimessa al contribuente in sede di dichiarazione dei redditi che, verosimilmente, sceglierà di applicarla al contratto con il canone di locazione maggiore. Da notare che in assenza di scelta opera l’aliquota ordinaria del 26%.
| N. di unità immobiliari in locazione breve | Aliquota della cedolare secca |
| 1 | Cedolare al 21% (se richiesta) |
| Da 2 a 4 | 1 canone al 21% (su richiesta) e gli altri al 26% |
| 5 o più | Esercizio d’impresa |
La novità per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei relativi canoni, è che la ritenuta (aliquota 21%), operata all’atto del versamento, si considera a titolo di acconto in caso di locazione breve di più di un appartamento nel periodo d’imposta.
La legge aggiorna anche le modalità di adempimento distinguendo tra soggetti residenti o non residenti nell’Unione Europea a seconda che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro.
Si dispone che per il versamento e la certificazione con il mod. 770 delle ritenute operate:
In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti, appartenenti al gruppo del soggetto non residente senza stabile organizzazione, sono solidamente responsabili per l’effettuazione/versamento della ritenuta.
Rimanendo in tema, lo scorso dicembre sono state introdotte novità riguardanti le dotazioni degli immobili in locazione turistica. Gli immobili dovranno essere muniti di impianti a norma, rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio ed estintori portatili. Inoltre, chiunque proponga il proprio immobile in affitto breve o in locazione per finalità turistiche dovrà essere provvisto di Codice identificativo nazionale (Cin), che servirà ai fini di antievasione.
Immobili e Superbonus
Rispetto a quanto comunicato in precedenza, si specifica che la plusvalenza imponibile, derivante dalla vendita di fabbricati nei successivi 10 anni dalla conclusione dei lavori, si genera indipendentemente dall’anzianità del possesso dell’immobile e dal soggetto (cioè proprietari, locatari, comodatari o familiari conviventi) che ha sostenuto le spese, nonché a prescindere se sia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi o si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Le eventuali maggiori entrate affluiranno in un apposito capitolo del bilancio dello Stato e saranno destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".
Si richiede la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” in relazione ad interventi edilizi agevolati dal Superbonus e per consentire l’aggiornamento dei dati catastali. In tal senso si dispone che l'Agenzia delle entrate verificherà l’assolvimento di tale obbligo, anche ai fini di eventuali effetti sulla rendita catastale dell’immobile, ed invierà al contribuente eventuale comunicazione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
La legge di bilancio estende le disposizioni in materia di rivalutazione del costo d’acquisto di terreni e di partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, al di fuori del reddito d’impresa.
In dettaglio, i beni interessati dalla rivalutazione sono:
Sui beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 si fissa un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% sul valore di perizia. Entro il 30 giugno 2024 il contribuente deve provvedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva. L’imposta potrà essere versata in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (interessi annui pari al 3%).
Si evidenzia che per le quote/diritti negoziati in mercati regolamenti/sistemi multilaterali di negoziazione ai fini di imposta sarà considerato il valore normale riferito al mese di dicembre 2023.
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La connessione del mondo, delle persone, delle informazioni e dei mercati è, ormai, una realtà. L’espansione oltre i confini nazionali è uno dei possibili passi che un’impresa può muovere per crescere e rius…
Partiamo da un presupposto fondamentale: l’internazionalizzazione d’impresa non è solo per i grandi gruppi industriali. Fino agli anni ’80, era sicuramente così: solo i grandi gruppi potevano permettersi, in un mondo non ancora globalizzato, di affrontare ingenti investimenti verso l’estero. Oggi, però, non è più così. Il fenomeno, infatti, coinvolge anche piccole e medie imprese, in particolare nell’industria manifatturiera.
Nonostante gli anni di crisi globale che abbiamo vissuto – e stiamo ancora vivendo – i flussi di capitali e merci (import-export) non si sono arrestati. A dirlo è l’Annuario Statistico Commercio Estero e Attività internazionale delle imprese del 2023 a cura di Istat e ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).
Il compito, in questo momento, di professionisti e consulenti come noi di Malerba&Partners ma anche dei soggetti pubblici è quello di supportare le imprese nell’ampliamento del proprio business all’estero attraverso un solido network e soprattutto una strategia di ampliamento ben studiata.
Uno dei primi tasselli verso l’internazionalizzazione dell’impresa è l’esportazione di beni e servizi. È importante perché inizia a dare il polso del mercato estero, attraverso un’esportazione diretta o indiretta (ovvero tramite intermediari/rivenditori). Vicino all’esportazione è certamente l’e-commerce, ovvero la possibilità di vendere direttamente all’utente online. Il vantaggio dell’esportazione diretta, tramite intermediari o rivenditori o ancora l’e-commerce è quello di riuscire a entrare gradualmente nel mercato estero con una quota di investimenti relativamente bassa: non sono necessarie strutture distributive brandizzate, costi vivi come locali o utenze etc.
Un’altra possibilità, più penetrante nel mercato di riferimento rispetto alla semplice esportazione, è quella delle Joint Venture o alleanze strategiche che consentono all’impresa di mettere a fattor comune risorse e competenze con partner internazionali. Il vantaggio, in questo caso, è di avere un partner già presente e affermato nel Paese target, capace di recepire più velocemente le informazioni e soprattutto meglio informato sulla normativa locale.
Gli Investimenti Diretti Esteri (c.d. IDE) permettono invece di controllare attività commerciali in un Paese estero attraverso l’acquisizione o la creazione di una nuova entità.
Senza dubbio l’ipotesi più penetrante sul mercato è quella del Franchising o del Licensing. In questo caso, alle aziende è consentito espandersi sfruttando marchi, tecnologie o sistemi di business già esistenti, traendone un vantaggio in termini di promozione e notorietà.
Come visto, l’impresa italiana che vuole affacciarsi su un mercato estero per la prima volta non è conosciuta, non può far leva sulla propria reputazione nazionale né sul passaparola che da questo è spesso generato. La prima regola d’oro è, dunque, fare network, ovvero entrare in una rete di professionalità in grado di studiare al meglio il mercato estero, conoscerne le regole e sfruttarne le potenzialità. Da questo punto di vista, il licensing è certamente il mezzo migliore per farsi conoscere, con l’unico svantaggio di essere una strada piuttosto dispendiosa da percorrere.
Nel momento in cui si decide di investire all’estero, è necessario avere un modello di business in grado di reggere soprattutto la competizione.
Il modello di business è importante – anzi fondamentale – per non farsi trovare impreparati. Valgono le medesime regole già viste nell’articolo dedicato ai Piani Industriali e Finanziari [link incorporato articolo].
Giova qui riassumere però alcune informazioni e documenti fondamentali:
Identificazione dei mercati più vantaggiosi in cui investire. La scelta ricade su un mercato già valutato/studiato nell’ambito di domanda interna, fattori di crescita economica e affinità culturale – su questo punto torneremo sotto parlando della terza regola d’oro, il “rispetto”
Una valutazione completa delle condizioni del mercato “ospitante”, dei competitor, della normativa vigente nel settore
Sia di visione (ovvero un vero proprio Piano Industriale) che finanziaria (Piano Economico Finanziario) in grado di prevedere i movimenti di mercato, tracciare il percorso e reperire i fondi (proiezione dei costi, delle entrate e dei profitti, le fonti di finanziamento etc.)
La terza regola d’oro: rispetto
Quando ci si affaccia in uno Stato diverso da quello di provenienza, uno dei primi strumenti per raggiungere il successo dell’iniziativa è la conoscenza di leggi e norme sociali, della cultura del luogo, della sua storia e della sensibilità che competitor, consumatori e autorità pubbliche potrebbero manifestare nei confronti della nuova attività di impresa internazionalizzata.
È un fattore importante non solo in termini strategici (per rendere il messaggio promozionale e la strategia maggiormente accettate ed evitare incidenti e incomprensioni) ma anche in termini di crescita sostenibile di medio-lungo periodo. Di questo parliamo anche nella nostra pagina dedicata alla Sostenibilità, in particolare sociale e ambientale.
Instaurare buone relazioni sociali con coloro che si trovano nel Paese estero significa creare connessioni in grado di supportare l’impresa non solo oggi, ma domani, facendole cogliere opportunità altrimenti difficili. Torniamo all’importanza della prima regola, il networking, e ci rendiamo conto di quanto queste tre regole siano interdipendenti.
È evidente che, come ogni tipo di investimento, anche l’internazionalizzazione ponga in essere dei rischi per l’impresa. Uno di questi può essere quello legato alla normativa locale. Ogni Stato ha un framework normativo unico che può rappresentare una sfida complessa per un’impresa che vuole internazionalizzare. Anche per questo il nostro servizio di Consulenza Legale ha in sé le capacità e il network per ovviare a possibili ricadute negative. Lo stesso vale per i rischi economici, ovvero quelli legati alla stabilità economico-politica del Paese e alle fluttuazioni valutarie, e per i rischi operativi, ostacoli logistici che potrebbero far lievitare i costi e complicare la gestione. A questi due rischi, nella nostra attività, rispondiamo con i professionisti della Consulenza Corporate, Organizzativa e Pianificazione Strategica.
Infine, è bene ricordare ancora una volta i rischi legati alle differenze culturali che potrebbero porre in essere ostacoli nella gestione degli affari e delle relazioni con il network.
Tutti questi rischi, però, sono sicuramente pareggiati e, anzi, superati, dalle potenzialità dell’internazionalizzazione.
Senza dubbio, fra le potenzialità di questa strategia troviamo le opportunità di accedere a nuovi mercati, nuovi consumatori, un nuovo “pubblico” capace di apprezzare il nostro prodotto e/o servizio. Questo porta anche alla possibilità di sfruttare il fenomeno dell’economia di scala, aumentando la produzione e facendo diminuire i costi, alleggerendo così le casse dell’impresa.
È da non sottovalutare, poi, il potenziale di diversificazione economica: puntare tutto su un solo mercato, un solo sistema-Paese, rende l’attività d’impresa fortemente dipendente dall’andamento economico macro di quello Stato; di contro, entrare in mercati diversi, riduce la dipendenza e i relativi rischi, potendo sfruttare le fluttuazioni economiche.
È poi doveroso sottolineare come l’internazionalizzazione, per sua stessa sostanza, porta l’impresa ad ampliare le proprie vedute, le rende possibile venire a contatto con tecnologie e innovazioni diverse dalle solite, facendole accumulare un know-how difficilmente raggiungibile senza questo tipo di attività.
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È questo il titolo dell’evento tenutosi giovedì 16 novembre al Kilometro Rosso e organizzato da Allianz Bank Financial Advisors e Goldman Sachs con la partecipazione di Malerba&Partners ed Eftilia.
Al centro dell’incontro il tema dello sviluppo sostenibile per le piccole e medie imprese italiane ma soprattutto opportunità e consigli per mantenere e potenziare la competitività sul mercato grazie alla sostenibilità.
Particolarmente sentito è stato l’intervento di Gianni Malerba che, illustrando i primi passi operativi da compiere per un percorso di sostenibilità per le PMI, ha presentato anche il Metodo Eftilia. Fra il pubblico anche molti imprenditori che hanno riportato la propria esperienza personale e contribuito alla discussione. Questo, più di ogni altro, è un segnale importante: un cambiamento è in corso nella cultura d’impresa italiana e nella valutazione dell’importanza della sostenibilità per il futuro delle PMI.
Un ringraziamento va anche a Emanuele Negro, Executive Director Goldman Sachs Asset Management, che nel suo intervento si è concentrato molto sul tema Green Economy, e a Carlo Ongis, Senior Partner Allianz Bank, che ha parlato dell’impegno CSR e bilancio di sostenibilità.
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La Manovra finanziaria è approdata in Parlamento: prima tappa Palazzo Madama. Il testo ufficiale del Disegno di Legge di Bilancio 2024 conta 109 articoli e tra le soluzioni previste ci sono diverse misure pe…
Dopo l’autorizzazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Legge di Bilancio 2024 è approdata al Senato e si inaugura, così, l'iter che porterà all'approvazione della prossima Manovra.
Il Ddl introduce diverse novità per chi è proprietario di immobili o affitta casa: dall’aumento delle tasse sulla vendita delle case ristrutturate con il Superbonus alle novità sulla cedolare secca per gli affitti brevi a partire dalla seconda casa.
La Manovra estende fino al 31 dicembre 2024 il regime speciale introdotto dal Dl Sostegni bis (dl 73/2021, convertito dalla legge 106/2021), ovvero le misure di garanzia per la richiesta di finanziamento, destinate a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp e giovani di età inferiore ai 36 anni.
L’agevolazione è a vantaggio dei soggetti con Isee non superiore a 40mila euro annui che richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, e consiste in una garanzia massima concedibile pari all'80% della quota capitale.
Il Ddl prevede un incremento per il Fondo di garanzia per la prima casa pari 282 milioni di euro a copertura delle nuove domande di garanzie, nonché per la prosecuzione per l’intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50 per cento.
Dal 31 ottobre 2023 riprendono a decorrere tutti i termini prescritti dalla normativa sull’agevolazione “prima casa” che erano stati sospesi in conseguenza dell’epidemia da Covid-19:
1) l’acquirente di una “prima casa” deve trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dalla data del rogito di acquisto, nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato;
2) se l’acquirente di una “prima casa”, al momento dell’acquisto, era proprietario di un’altra casa, precedentemente acquistata con l’agevolazione “prima casa”, deve vendere quest’ultima entro un anno dal rogito del nuovo acquisto;
3) il venditore di una casa comprata con l’agevolazione e poi alienata prima di cinque anni deve comprare un’altra abitazione entro un anno al fine di non subire la decadenza dal beneficio fiscale ottenuto in sede di acquisto;
4) nei precedenti casi di riacquisto infrannuale il contribuente matura inoltre un credito d’imposta.
Il disegno di legge innalza l’aliquota sostitutiva dal 21 al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più i più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Tale aliquota si applica ai canoni derivanti dai contratti di locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, che esercitano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca (dlgs 23/2011). La norma in commento:
La ritenuta operata dagli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.
Con la modifica del comma 5 del citato art. 4, è disposto che la ritenuta si considera operata a titolo di acconto:
ovvero
Dal 2024 le plusvalenze sulla vendita dell’immobile su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110% (Superbonus), entro dieci anni dalla fine lavori, saranno tassate al 26%. Nel calcolo della base imponibile da tassare, per i primi cinque anni, i costi di ristrutturazione non potranno essere dedotti dalla plusvalenza e saranno deducibili al 50% per i cinque anni successivi.
Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa.
Inoltre, si segnala che il Superbonus dal 90% nel 2023 calerà ulteriormente al 70% nel 2024; rimane al 110% fino a fine 2023 solo per le unifamiliari e condomini con lavori avviati nel 2022.
Dopo le comunicazioni del Presidente, il Ddl è stato assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. In base al calendario, le Commissioni che esaminano il testo in sede consultiva potranno presentare i loro pareri entro il 10 novembre.
La manovra è attesa in Aula al Senato il 27 novembre e, dopo l’approvazione a Palazzo Madama, il testo sarà esaminato dalla Camera con uguale procedura.
Qualora il via libera definitivo del parlamento arrivasse entro la fine dell’anno, le novità previste entrerebbero in vigore da gennaio 2024.
Come accade ogni anno la discussione al Senato e alla Camera porterà novità, correzioni e integrazioni al testo, sul quale avrà inoltre peso il parere dell’UE atteso entro la fine di novembre.
Dunque, per l’ufficialità dei dettagli delle misure che entreranno in vigore bisognerà attendere.
A fronte di un totale di 3,6 milioni di case locate da persone fisiche, 2,7 milioni di locatori hanno scelto la tassa piatta; tuttavia, con il sopramenzionato aumento dell’aliquota al 26% si potrebbe valutare di rinunciare alla cedolare secca e scegliere la tassazione ordinaria.
La scelta deriva dalla valutazione di tre fattori:
Ad esempio, per 1.000 euro di canone risulta conveniente la tassa piatta al 21%.
| CANONE | IRPEF (23%) | CEDOLARE SECCA (21%) | CEDOLARE SECCA (26%) |
| 1.000€ | 219€ | 210€ | 260€ |
Dall’esempio si nota come la cedolare al 26% risulti poco vantaggiosa, da qui deriva che almeno la metà dei locatori potrebbero optare per la tassazione ordinaria. Tuttavia, le addizionali locali all’Irpef possono diminuire la differenza di tassazione fino ad annullarla; nella fascia tra i 15mila e 28mila euro di reddito, l’addizionale può arrivare ad un massimo del 3%, con un addizionale comunale intorno allo 0,8%.
Per approfondire e compiere scelte fiscalmente vantaggiose, Malerba&Partners è al fianco dei clienti nel prendere in esame le diverse variabili.
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L’impresa è uno dei principali fattori di mutamento del tessuto sociale e, tramite lo sviluppo del welfare aziendale, rappresenta un attore principale nella crescita del benessere collettivo. Le imprese stan…
Il welfare aziendale è inteso come l’insieme di benefit e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, partendo dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo e agevolazioni di carattere commerciale.
Si parla di un tipo di welfare integrativo, quindi distinto da quello pubblico e statale, la cui logica è fondata su benefici collettivi con evidenti e prioritarie finalità di sostegno al reddito, alla vita familiare e al bilanciamento tra le esigenze lavorative e quelle della famiglia.
L’assetto regolamentare di riferimento è fondato sui seguenti pilastri:
Il contesto sociale ed economico nazionale è caratterizzato da una bassa crescita economica e una continua riduzione della spesa per servizi sul PIL, che provocano un aumento delle disuguaglianze e un rallentamento dello sviluppo.
L’Italia ha il tasso di disoccupazione totale tra i più alti in UE (8,1%), preceduta solo da Spagna e Grecia, il quale genera, insieme ad altri fattori, un incremento delle richieste di sicurezza e protezione sociale. Tali richieste non trovano più totale e puntuale risposta da parte del welfare pubblico, sia in termini di tipologie di prestazioni sia in termini di ammontare delle stesse.
Si va quindi verso un superamento della concezione statalistica del welfare ed un sistema misto con la partecipazione dello Stato, degli imprenditori, dei sindacati e delle organizzazioni del terzo settore.
L’importanza del welfare aziendale per la collettività e l’azienda stessa
Il miglioramento del benessere complessivo dei dipendenti diventa quindi un obiettivo delle imprese: è dimostrato che ad un incremento del benessere generale dei lavoratori e del clima aziendale corrisponde un incremento diretto della produttività aziendale e un miglioramento delle relazioni interne.
Le imprese operano in un ecosistema, all’interno del quale si relazionano con un insieme di stakeholder (ad es. clienti, fornitori, collaboratori), e hanno pertanto nei loro confronti una responsabilità sociale. L’obiettivo per l’azienda non è solo quindi la generazione di profitto per i propri azionisti, ma la distribuzione di ricchezza, cultura, servizi, democrazia.
L’87% dei lavoratori del mondo è demotivato e percepisce il lavoro come qualcosa di separato dalla vita; ciò rende essenziale l’introduzione di un Piano di welfare in grado di porre attenzione al benessere dei lavoratori, prevedendo risposte adeguate alle loro diverse esigenze: dalla creazione di un ambiente di lavoro caratterizzato da bassi livelli di stress, fiducia reciproca, elevato grado di coinvolgimento dei lavoratori, buone relazioni con i colleghi e i superiori, buon bilanciamento vita-lavoro, sicurezza del posto di lavoro e attrattività del livello di stipendio, fino ad altri aspetti come l’opportunità di viaggiare, modelli di lavoro flessibili, benefit aggiuntivi, programmi di supporto alla famiglia.
Il welfare aziendale è a tutti gli effetti uno strumento di engagement, di fidelizzazione dei dipendenti, di coinvolgimento negli obiettivi dell’azienda e di attrazione di nuovi e giovani talenti.
Non solo le grandi imprese, ma anche le piccole e medie stanno progressivamente sviluppando grande sensibilità in materia. In particolare, il settore delle PMI italiane presenta ampi margini di crescita futuri in termini di pianificazione e realizzazione di progetti per il benessere dei propri dipendenti: solo poche utilizzano i piani di welfare beneficiando, quindi, solo in minima parte delle opportunità che la normativa fiscale offre.
Dall’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in collaborazione con Sodexo Benefits & Rewards Services Italia, sulla diffusione del welfare aziendale tra le piccole e medie imprese e sulle sue prospettive di sviluppo nei prossimi anni, emerge che pandemia e inflazione hanno condotto ad un aumento dell'interesse delle aziende.
La richiesta per un welfare aziendale a misura di PMI è che sia snello, agile e flessibile, ma soprattutto economicamente sostenibile per una azienda di piccole dimensioni.
La progettazione di un Piano welfare aziendale richiede competenze diversificate che non possono essere riconducibili alla sola figura dell’imprenditore, quindi non solo di tipo aziendalistico, ma anche in materia giuslavoristica e tributaria. I professionisti di tali ambiti stimolano e accompagnano l’imprenditore nella gestione delle risorse umane e nella costruzione del Piano di welfare.
Ulteriore aiuto viene offerto dalla tecnologia, più precisamente dalle piattaforme di welfare aziendale che contribuiscono a rendere più semplice lo sviluppo e la gestione dei piani di welfare, tramite procedure automatizzate e numerosi servizi per migliorare la qualità della vita e il potere d’acquisto dei dipendenti e delle loro famiglie. Tra i numerosi vantaggi che derivano dall’utilizzo della piattaforma il principale riguarda il risparmio in termini di tempi e di costi, dunque l’ottimizzazione degli sforzi per l’impresa, il consulente e il dipendente.
Le aziende di qualsiasi dimensione e posizione geografica possono così realizzare piani di welfare aziendale di successo limitando gli impatti organizzativi e gestionali sulle proprie risorse.
Non esitare a metterti in contatto con i nostri consulenti per ulteriori informazioni riguardo il welfare aziendale.
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L’impresa è uno dei principali fattori di mutamento del tessuto sociale e, tramite lo sviluppo del welfare aziendale, rappresenta un attore principale nella crescita del benessere collettivo. Le imprese stan…
Il welfare aziendale è inteso come l’insieme di benefit e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, partendo dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo e agevolazioni di carattere commerciale.
Si parla di un tipo di welfare integrativo, quindi distinto da quello pubblico e statale, la cui logica è fondata su benefici collettivi con evidenti e prioritarie finalità di sostegno al reddito, alla vita familiare e al bilanciamento tra le esigenze lavorative e quelle della famiglia.
L’assetto regolamentare di riferimento è fondato sui seguenti pilastri:
Il contesto sociale ed economico nazionale è caratterizzato da una bassa crescita economica e una continua riduzione della spesa per servizi sul PIL, che provocano un aumento delle disuguaglianze e un rallentamento dello sviluppo.
L’Italia ha il tasso di disoccupazione totale tra i più alti in UE (8,1%), preceduta solo da Spagna e Grecia, il quale genera, insieme ad altri fattori, un incremento delle richieste di sicurezza e protezione sociale. Tali richieste non trovano più totale e puntuale risposta da parte del welfare pubblico, sia in termini di tipologie di prestazioni sia in termini di ammontare delle stesse.
Si va quindi verso un superamento della concezione statalistica del welfare ed un sistema misto con la partecipazione dello Stato, degli imprenditori, dei sindacati e delle organizzazioni del terzo settore.
L’importanza del welfare aziendale per la collettività e l’azienda stessa
Il miglioramento del benessere complessivo dei dipendenti diventa quindi un obiettivo delle imprese: è dimostrato che ad un incremento del benessere generale dei lavoratori e del clima aziendale corrisponde un incremento diretto della produttività aziendale e un miglioramento delle relazioni interne.
Le imprese operano in un ecosistema, all’interno del quale si relazionano con un insieme di stakeholder (ad es. clienti, fornitori, collaboratori), e hanno pertanto nei loro confronti una responsabilità sociale. L’obiettivo per l’azienda non è solo quindi la generazione di profitto per i propri azionisti, ma la distribuzione di ricchezza, cultura, servizi, democrazia.
L’87% dei lavoratori del mondo è demotivato e percepisce il lavoro come qualcosa di separato dalla vita; ciò rende essenziale l’introduzione di un Piano di welfare in grado di porre attenzione al benessere dei lavoratori, prevedendo risposte adeguate alle loro diverse esigenze: dalla creazione di un ambiente di lavoro caratterizzato da bassi livelli di stress, fiducia reciproca, elevato grado di coinvolgimento dei lavoratori, buone relazioni con i colleghi e i superiori, buon bilanciamento vita-lavoro, sicurezza del posto di lavoro e attrattività del livello di stipendio, fino ad altri aspetti come l’opportunità di viaggiare, modelli di lavoro flessibili, benefit aggiuntivi, programmi di supporto alla famiglia.
Il welfare aziendale è a tutti gli effetti uno strumento di engagement, di fidelizzazione dei dipendenti, di coinvolgimento negli obiettivi dell’azienda e di attrazione di nuovi e giovani talenti.
Non solo le grandi imprese, ma anche le piccole e medie stanno progressivamente sviluppando grande sensibilità in materia. In particolare, il settore delle PMI italiane presenta ampi margini di crescita futuri in termini di pianificazione e realizzazione di progetti per il benessere dei propri dipendenti: solo poche utilizzano i piani di welfare beneficiando, quindi, solo in minima parte delle opportunità che la normativa fiscale offre.
Dall’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in collaborazione con Sodexo Benefits & Rewards Services Italia, sulla diffusione del welfare aziendale tra le piccole e medie imprese e sulle sue prospettive di sviluppo nei prossimi anni, emerge che pandemia e inflazione hanno condotto ad un aumento dell'interesse delle aziende.
La richiesta per un welfare a misura di PMI è che sia un welfare snello, agile e flessibile, ma soprattutto economicamente sostenibile per una azienda di piccole dimensioni.
La progettazione di un Piano welfare richiede competenze diversificate che non possono essere riconducibili alla sola figura dell’imprenditore, quindi non solo di tipo aziendalistico, ma anche in materia giuslavoristica e tributaria. I professionisti di tali ambiti stimolano e accompagnano l’imprenditore nella gestione delle risorse umane e nella costruzione del Piano di welfare.
Ulteriore aiuto viene offerto dalla tecnologia, più precisamente dalle piattaforme di welfare aziendale che contribuiscono a rendere più semplice lo sviluppo e la gestione dei piani di welfare, tramite procedure automatizzate e numerosi servizi per migliorare la qualità della vita e il potere d’acquisto dei dipendenti e delle loro famiglie. Tra i numerosi vantaggi che derivano dall’utilizzo della piattaforma il principale riguarda il risparmio in termini di tempi e di costi, dunque l’ottimizzazione degli sforzi per l’impresa, il consulente e il dipendente.
Le aziende di qualsiasi dimensione e posizione geografica possono così realizzare piani di welfare aziendale di successo limitando gli impatti organizzativi e gestionali sulle proprie risorse.
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La fideiussione omnibus è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri. Scopri di più!
La fideiussione omnibus è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o che assumerà nei confronti di una banca o altro creditore. Mediante la clausola omnibus il creditore non è tenuto a rinnovare e/o integrare le garanzie già prestate dallo stesso fideiussore ogniqualvolta si instauri con il debitore un nuovo rapporto di credito debito.
La prassi dell’utilizzo di tale strumento nell’ambito del mercato creditizio è legittimata in particolare dalle seguenti norme: art. 1938 c.c. ai sensi del quale “la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito” e art. 1956 c.c. secondo il quale “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.
L’alea che contraddistingue la fideiussione omnibus ha suscitato diverse perplessità per l’ampiezza della sua portata (estendendosi anche alle obbligazioni future) dando origine a un dibattito giurisprudenziale/dottrinale inerente all’eventuale illegittimità delle stesse.
Come è noto, la Suprema Corte con ordinanza delle Sezioni Unite n. 11486/2021, a chiarimento del contrasto giurisprudenziale insorto in relazione alla nullità parziale/totale delle c.d. fideiussioni omnibus, ha riconosciuto la nullità parziale delle stesse.
A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite, pacifica e incontestabile è l’applicabilità alle fideiussioni della normativa codicistica, con particolare riferimento all’art. 1957 c.c. che dispone che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Il fideiussore può, pertanto, legittimamente eccepire e opporre a qualsivoglia azione della Banca l’operatività del termine di decadenza cui è onerata la banca che deve – pertanto - proporre le proprie istanze (pacificamente giudiziali) entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (cfr. a mero titolo esemplificativo, Corte D’Appello di Milano, ordinanza n. 9862/2023, Tribunale di Asti, sentenza n. 323/2022, Tribunale di Torino, sentenza n. 9862/2022).
Diversamente, in mancanza dell’azione giudiziale entro il termine suddetto, il fideiussore può essere liberato dall’obbligazione.
Per saperne di più, scopri i nostri servizi di consulenza legale.
Per altre info sulla fideiussione, scopri il nostro articolo dedicato!
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Pianificazione e strategia sono le parole chiave in un contesto di mercato, come quello attuale, in continuo mutamento. È proprio per riuscire a prevedere questi mutamenti e porre in essere delle basi solide…
Sinonimo di “business plan”, il Piano Industriale è il documento che spiega, in dettaglio, la strategia del management d’impresa: è nel business plan che si pongono gli obiettivi strategici e, a ritroso, le strategie competitive per il raggiungimento degli stessi. Il Piano Industriale ha anche il compito di dare una stima dei risultati. È, dunque, non solo l’identificazione del punto A (di partenza) e del punto B (di arrivo) ma è anche il disegno del percorso da intraprendere per arrivare da un punto all’altro.
Il business plan non è altro che la visione strategica dell’azienda, resa possibile da uno studio di settore, del mercato e dell’arena competitiva d’appartenenza. È il documento attraverso cui il management “parla” ai suoi interlocutori, sia interni (es. soci) che esterni (es. finanziatori) per spiegare le ragioni di alcune decisioni e la base su cui queste sono state prese.
Il Piano Industriale è di importanza fondamentale perché è questo il documento su cui si basano le prospettive di crescita dell’impresa, è da qui che è possibile intuire quali saranno i vantaggi per gli investitori e il valore creato per gli azionisti.
Sono in particolare 4 i punti chiave del business plan:
1. Analisi di Mercato: è in assoluto il punto di partenza, la valutazione dei trend del proprio mercato o industria di appartenenza. È da questa analisi che derivano alcune considerazioni fondamentali: quali sono le preferenze attuali da parte dei consumatori/utenti/fruitori? Su cosa i competitor si stanno concentrando/stanno investendo? Su quali progetti gli investitori si stanno maggiormente concentrando?
2. Strategie di Produzione: una volta raccolti i dati necessari e consolidata la visione d’insieme, è possibile tracciare un percorso verso una linea strategica. Questa parte del business plan è atta a pianificare le azioni da intraprendere, ovvero l’allocazione delle risorse, la revisione dei processi interni, lo sfruttamento delle tecnologie attualmente in uso per la produzione o l’acquisizione di nuove tecnologie. In breve, nella strategia di produzione sono presenti tutte le azioni finalizzate a far virare l’azienda verso l’obiettivo, con la messa in campo di tutte le risorse (umane e non) per perseguirlo
3. Obiettivi a Lungo Termine: la strategia di produzione è finalizzata ad arrivare a un punto (il punto B, che prima abbiamo definito d’arrivo). Con un’analisi proiettiva, il business plan deve definire dove arriverà l’azienda con l’attuazione della strategia precedentemente esposta, entro quando. È in questa parte che è possibile evidenziare il valore che il management porterà a investitori e azionisti
4. Rischi e Mitigazioni: è importante sottolineare che la strategia di produzione, come ogni tipo di strategia d’investimento, pone dei rischi, sia interni che esterni. I rischi interni sono, ad esempio, l’impossibilità di riorganizzare procedure e risorse per arrivare al risultato; quelli esterni sono, a titolo esemplificativo, improvvisi e imprevedibili mutamenti di mercato che virano preferenze e risorse verso altri mercati. È, allora, necessario che il business plan, affinché funzioni e convinca, spieghi quali sono i rischi possibili a cui il piano va incontro e, d’altro canto, quali sono i piani per mitigarli e impedire loro di abbattersi in modo irreparabile sull’azienda.
Per completezza detto anche Piano Economico Finanziario. In breve, è la risposta, spesso contenuta nel Piano Industriale, al dove trovare i fondi per l’attuazione della strategia. Questo documento, cioè, descrive in dettaglio la strategia finanziaria di un'organizzazione, includendo non solo la liquidità – ovvero l’immediata disponibilità economica – ma anche le eventuali fonti di finanziamento, la tipologia di gestione del capitale e ogni altra informazione atta a spiegare dove reperire i fondi per l’attuazione della strategia.
Perché il Piano Finanziario sia un buono strumento a supporto della strategia delineata dal Piano Industriale è necessario che comprenda alcune informazioni e prospetti tra cui:
È chiara, a questo punto, la connessione fra le due tipologie di Piani. Da una parte, con il Piano Industriale, è possibile avere una visione d’insieme non solo della situazione attuale (As-Is) dell’impresa ma anche il dove si vuole arrivare a livello di posizionamento e crescita di mercato; dall’altra, con il Piano Economico Finanziario, si struttura l’azione finanziaria atta a reperire e gestire i fondi necessari a perseguire la strategia.
In breve, la visione del management è espressa dal Piano Industriale, la possibilità di realizzare finanziariamente la strategia e porsi al riparo da eventuali conseguenze negative è data dal Piano Finanziario.
Insieme questi due Piani rappresentano i pilastri strategici della crescita d’impresa, una sorta di luce per evidenziare le potenzialità dell’impresa all’interno del mercato e anche eventuali problemi o rischi che potrebbero danneggiarla. Questo, oggi, è il modo di resistere ai mutamenti di mercato e sfruttarli per la propria crescita di medio-lungo periodo.
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Oggi più che mai le imprese si trovano a vivere una fase complessa della loro storia. Mercati, preferenze dei consumatori, competizione: sono molte le variabili che un’impresa deve tenere sotto controllo, ov…
Come suggerisce la parola stessa, si tratta di operazioni che vanno oltre la gestione ordinaria dell’impresa. Le operazioni straordinarie si rendono necessarie, cioè, in momenti delicati o di passaggio nella vita dell’azienda, passaggi che richiedono ad esempio una modifica della struttura o della forma giuridica addirittura. Oppure momenti in cui si rivela necessario un trasferimento della proprietà o del controllo dell’impresa. O, ancora, eventi dai quali si comprende che la vita dell’impresa è arrivata al suo epilogo ed è dunque necessario liquidarla.
Ognuno di questi casi è un’operazione straordinaria, ovvero un’operazione capace di cambiare il corso della “storia” dell’azienda. In particolare, le operazioni straordinarie sono:
Vediamo in sintesi ognuna di queste operazioni.
Si parla di “Trasformazione” quando si rende necessaria la modifica della forma giuridica della società, ovvero frequentemente il passaggio da s.n.c./ s.a.s. a S.p.A., S.r.l., etc. o da società cooperative a società lucrative e viceversa
È bene ricordare che con la Trasformazione cambia la forma giuridica della società ma viene garantita ugualmente la continuità col passato: i contratti (rapporti commerciali) restano invariati, lo stesso vale per i contratti e per i rapporti con dipendenti e collaboratori e finanche con l’Agenzia delle Entrate. In breve, la Trasformazione non è un’operazione tramite la quale la società può, in qualche modo, sfuggire ai propri obblighi pregressi. È, invece, uno strumento che la società può scegliere di utilizzare per potenziare le proprie capacità.
Ma come funziona la Trasformazione? Il progetto viene presentato all’assemblea dei soci, che lo approva. Una volta ottenuta l’approvazione, avviene l’iscrizione al registro delle imprese che tiene traccia della modifica intervenuta. Usualmente gli effetti principali sono quelli del cambiamento nelle responsabilità dei soci, così come la modifica della struttura di capitale e, di conseguenza, dell’organizzazione aziendale.
Solitamente questi due termini vengono accostati a formare un’unica espressione, ma si tratta di due operazioni differenti:
Anche in questo caso è necessario un progetto di Fusione approvato dagli organi sociali. In questo progetto sono presenti le attività di valutazione delle società (due diligence) e soprattutto la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni/quote (per intenderci: quanto varranno le azioni della precedente società nella nuova compagine societaria?)
Non sempre le Acquisizioni sono amichevoli e derivanti da un accordo fra le parti. Spesso si parla, infatti, di Acquisizioni c.d. ostili ovvero operazioni in cui l’acquisto viene portato avanti nonostante l’opposizione della società acquisita.
Il finanziamento per questo tipo di operazioni può essere di diversi tipi: raro è, oggi, il caso del pagamento “cash” ovvero immediato per la totalità tramite la liquidità della società acquirente. Spesso, invece, avviene tramite debito ( ad es. leverage buy out) o scambio di partecipazioni (ad es. merger buy out).
Il processo inverso alla fusione: da una società precedente si formano due o più società, spesso diverse dall’originaria.
Più nello specifico, il patrimonio sociale della società originaria viene suddiviso a più società. Ciò può avvenire per incorporazione (se il trasferimento avviene verso una società già esistente), in modo eterogeneo (ovvero il trasferimento avviene a enti e organizzazioni diverse dalla società originaria) o ancora la scissione può essere in senso stretto (dalla società originaria si generano società di nuova costituzione precedentemente non esistenti). Da pochi mesi è stata introdotta nel ns. sistema giuridico la scissione per scorporo che in parte assolve le funzioni di un conferimento vero e proprio di parte dell’azienda in una nuova entità giuridica (beneficiaria) interamente posseduta dalla scissa..
Anche in questo caso parliamo di trasferimenti, ma nello specifico beni (di diverso tipo) o anche debiti vengono conferiti da una società all’altra.
I conferimenti possono essere in natura (in questo caso si parla di beni, materiali o immateriali, ovvero asset aziendali: macchinari, brevetti, partecipazioni, etc.) oppure di azienda (ovvero un intero complesso di beni che può comprendere anche intere linee produttive, dipendenti, etc.).
Diverso dal conferimento è il caso della cessione, ovvero la vendita dell’attività della società o di parte di essa.
Nel caso specifico, trattandosi di una vera e propria vendita, si rende necessaria un’attività di negoziazione con apposito contratto. Sono numerose, in questo caso, le considerazioni fiscali, di cui ci occupiamo con il nostro servizio di Consulenza Fiscale d’Impresa e Contenzioso Tributario.
Sicuramente il caso più delicato, quello che segna formalmente la fine della vita dell’azienda. Con la liquidazione, si chiude l’impresa e se ne trasferiscono le attività residue. L’obiettivo di questa ultima fase della società è quello di gestire le c.d. passività (es. pagare i creditori). Le attività residue, ove esistenti, vengono poi ripartite ai soci, in proporzione al conferimento iniziale.
La liquidazione può essere di diversi tipi: si va da quella volontaria (se deliberata dall'assemblea dei soci) a quella giudiziale (nel caso in cui venga disposta dall'autorità giudiziaria).
In questo caso si va incontro a un processo più complesso rispetto ai casi precedentemente visti: in primis, si nomina un liquidatore, ovvero un soggetto esterno alla società che ha il compito di analizzare attività e passività della società. Una volta compreso il quadro generale della situazione, il liquidatore procede con la realizzazione dell’attivo, con il pagamento dei creditori e poi, ove possibile, con la distribuzione dell’attivo residuo ai soci.
Con la liquidazione si ha l’estinzione della società, tramite la sua cancellazione dal registro delle imprese e la cessazione totale delle sue attività.
È chiaro come alcune delle operazioni straordinarie viste rappresentino una fase problematica della vita della società (chiaramente parliamo della liquidazione, ma anche, potenzialmente della scissione e di altre).
Bisogna, però, tener presente che per la maggior parte le operazioni straordinarie possono essere un “trampolino di lancio” per l’attività d’impresa, possono rappresentare occasioni di business irripetibili, possono aprire strade a nuovi accordi commerciali e dare la possibilità alla società di ottenere un nuovo, più ampio, più competitivo posizionamento di mercato. Pensiamo, ad esempio, al caso dell’M&A, operazione nella quale, potenzialmente, due aziende entrano in partnership strategica per ampliare la propria fetta di mercato.
Il nostro lavoro, come consulenti, è proprio quello di affiancarci alle società che vanno incontro alle operazioni straordinarie per trarre da queste il maggior vantaggio possibile per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder. Il punto è sempre immaginare un accadimento come un punto di svolta dalle potenzialità elevate per una società: questo è il nostro modo di agire sul mercato.
Scopri la nostra pagina dedicata per sapere di più!
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A inizio 2023 la legge di bilancio ha reintrodotto i limiti di deducibilità per i costi derivanti da operazioni con imprese situate in Paesi non cooperativi a fini fiscali, i cosiddetti Paesi black list. Ved…
Dal 01/01/2023 reintrodotti i limiti di deducibilità dei costi black list
L’articolo 1, commi 84-86 della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha reinserito la disciplina in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.
Nello specifico, come già previsto in passato, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, è consentita nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.
In particolare, per espressa disposizione normativa (articolo 110, comma 9-bis e seguenti, Tuir), le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir.
A riguardo, si individuano come Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
Le disposizioni previste in materia di costi black list si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi.
La normativa in rassegna prevede deroga quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
In passato l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione AdE 46/E/2004, aveva illustrato i dati e documenti ritenuti idonei a dimostrare l’esercizio dell’attività commerciale, ovvero l’impresa italiana che effettuava scambi commerciali poteva acquisire, da parte del soggetto estero, i seguenti documenti:
Invece, per dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione, era necessario dimostrare i vantaggi conseguiti nella transazione, vale a dire che il contribuente poteva dimostrare:
In definitiva, le imprese ad ampio respiro internazionale, dal 2023, dovranno nuovamente porre particolare attenzione alle transazioni economiche effettuate con l’estero e, in particolare con determinati Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, facendo riferimento alla lista UE delle giurisdizioni non collaborative ai fini fiscali che, al momento, è composta dai seguenti 16 Stati:
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Il 21 Giugno 2023 si è tenuta presso il Kilometro Rosso Innovation District la terza edizione del convegno “Life Science” dedicata al Net Zero e all’importanza strategica della definizione di un piano di dec…
Riflessioni strategiche e roadmap definite
Oggi tutte le aziende subiscono una “spinta gentile” verso il raggiungimento di un business sostenibile. La transizione verso un’economia green ha un impatto positivo sull’attività aziendale ed è per questo che le PMI italiane sentono sempre di più la necessità di seguire questa strada per ottenere un vero e proprio vantaggio competitivo. Ma dove e quando nasce questa nuova esigenza di sostenibilità?
Si inizia a parlare di sostenibilità, e successivamente di sviluppo sostenibile, in occasione della prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972. Durante questo evento si pone infatti l’attenzione sull’importanza di preservare le risorse naturali a beneficio di tutti, attraverso una collaborazione internazionale, per migliorare in modo durevole le condizioni di vita.
Se già in quel periodo si poneva l’accento sui problemi ambientali connessi allo sviluppo e sulle rispettive conseguenze sociali ed economiche, ancora di più oggi è da sottolineare il legame fra sostenibilità e attività ESG (Environmental, Social e Governance).
Accostare i termini “impresa”, o più in particolare PMI Italiane, e “sostenibilità”, vuol dire concepire quest’ultima come sviluppo di un valore durevole per l’azienda e per tutti gli stakeholder nel lungo periodo, rappresentandola come un vantaggio competitivo e necessità improrogabile.
Ma cosa intendiamo quando parliamo di vantaggio competitivo?
Si parla invece di necessità improrogabile perché:
Cerved Rating Agency riporta che “le PMI sostenibili hanno un rischio di default cinque volte inferiore”.
Questa statistica, tratta dalla seconda edizione della ricerca ESG Connect dedicata alle imprese in relazione alle tematiche di sostenibilità, rischio di credito, Tassonomia Green e Sostenibilità nella Supply Chain, fornisce un’iniziale ma molto chiara evidenza di come la sostenibilità, intesa come vantaggio competitivo, offra alle aziende una lunga serie di benefici.
Questi in particolare comprendono: il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (17 SDGs), migliorare l’attrattività di talenti e capitali, favorire la comunicazione di sostenibilità ai propri stakeholder aiutando ad integrare i loro obiettivi con quelli aziendali, individuare le opportunità di innovazione sostenibile e sviluppare la capacità innovativa dell’impresa determinando una maggior efficienza dell’azione aziendale. Per saperne di più, leggete Stakeholder Engagement.
Il cambio di paradigma, da un’ottica di massimizzazione del valore per gli azionisti, vista in passato come la vera missione dei manager, ad un’ottica che mette al centro il benessere degli stakeholder come obiettivo aziendale, pone le imprese di fronte a un improrogabile cambiamento dove l’unica scelta lungimirante è guidarlo, rivedendo il proprio modello economico e basandolo su uno sviluppo sostenibile e i tre pilastri ESG:
La sostenibilità è quindi una sfida per il futuro delle aziende perché un’impresa che non riconosce il suo valore non sarà in grado di inserirsi e sopravvivere in un contesto globale. Tale sfida non dovrà travolgere l’impresa ma dovrà essere vissuta come un percorso a piccoli passi, compatibile con le proprie risorse attraverso il quale iniziare a creare una governance sostenibile, ovvero:
In conclusione, la strada migliore da percorrere è avviare una riflessione strategica definendo gli obiettivi di sostenibilità e la roadmap da intraprendere per raggiungerli, partendo dalle proprie vocazioni, dalle aspettative degli stakeholder e cercando di valorizzare quanto già è stato fatto.
Questa strada incontra spesso degli ostacoli e in un contesto dove la sostenibilità aziendale è diventata uno dei temi di maggior interesse, Malerba&Partners segue imprese e PMI lungo tutto il percorso per fornire loro gli strumenti necessari ad affrontarlo con successo. Da qui nasce la partnership strategica con EFTILIA, advisory company in grado di offrire una consulenza completa a coloro che vogliono implementare un sistema aziendale sostenibile e superare le complesse sfide di oggi anticipando quelle di domani.
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Il decreto PNRR (d.l. 24 febbraio 2023, n. 13) e il decreto ministeriale 21 marzo 2023 hanno introdotto diverse novità e modifiche alla Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC), soprattutto in mate…
Da tempo, ci occupiamo di Crisi d’Impresa e seguiamo, anche come consulenti, l’evoluzione della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa – in questo articolo facciamo il punto sulle novità in materia a seguito dei recenti decreti (PNRR).
Per completare il quadro, dunque, vediamo come i provvedimenti legislativi sono, infatti, intervenuti in particolare su alcune materie operative ma non solo. In sintesi, le maggiori novità si riscontrano su:
Per quanto attiene l’attesa applicazione della transazione fiscale (art. 63 CCII) anche alla procedura di CNC si dovrà attendere la legge delega di modifica del sistema fiscale. La stessa contiene, infatti, all’art. 9, diversi importanti principi di semplificazione della tassazione dei redditi d’impresa, del trattamento agevolativo delle plusvalenze e sopravvenienze attive, degli adempimenti Iva, della responsabilità tributaria del cessionario d’azienda, del regime di notificazione degli atti fiscali e di falcidia dei debiti erariali, locali e contributivi, allargando il trattamento a tutti gli istituti normati dalla CCII.
Vediamo però più nel dettaglio di cosa si tratta.
In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’art. 23, comma 1, lettera a) e dell’accordo di cui all’art.23, comma 1, lettera c) del CCII, l’Agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con apposita istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione del debito fiscale fino a 120 rate. Con tale previsione normativa, i termini della rateazione del debito erariale originariamente previsti (pari a 72 rate) sono stati incrementati al fine di agevolare le imprese in grave difficoltà nell’ambito della procedura di composizione negoziata. Anche in questo caso, l’esperto assume un ruolo di “garanzia” dei terzi coinvolti, mediante la sottoscrizione dell’istanza da cui risulta la situazione di grave crisi in cui versa l’impresa e la funzionalità della richiesta di rateizzazione ai fini del buon esito della procedura di CNC.
È prevista la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione da parte del creditore dell’impresa che accede alla composizione negoziata della crisi, ampliando la platea dei possibili beneficiari precedentemente limitati ai soli casi di accesso alle procedure concorsuali.
A far data dalla pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23 comma 1 lettere a) e c) e comma 2 lettera b) del Codice della crisi, sarà pertanto possibile per i creditori impattati da tale procedura, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, procedere all’emissione delle note di variazione IVA senza dover attendere la conclusione della medesima.
Al fine di agevolare l’accesso alla CNC è previsto che l’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, possa depositare, al posto dei documenti sottoelencati, un’autocertificazione in cui attesta di aver richiesto almeno 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto le certificazioni necessarie.
I documenti previsti all’art 17 CCII sostituiti dall’autocertificazione sono:
– il certificato unico dei debiti tributari (di cui all’art. 364, comma 1), che è quel documento che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti rilasciano, su richiesta del debitore, relativo all’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti;
– la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
– il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (di cui all’articolo 363, c. 1), con il quale l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti che hanno nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.
Tale disposizione si applica a tutte le istanze presentate fino al 31 dicembre 2023.
Le altre novità introdotte dal Ministero della Giustizia, con decreto del 21 marzo 2023 (pubblicato il 04 aprile 2023), riguardano il contenuto della piattaforma telematica nazionale, che si compone di sei sezioni che concernono:
“Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line; ad es. Il prospetto è stato aggiornato e reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.
“Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”
“Protocollo di conduzione della composizione negoziata”
“La formazione degli esperti”
“La piattaforma”
“Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto”. Tale scheda, formata secondo il modello riportato nell’allegato 4, è prevista dall’art. 13 c. 5 del CCII come modificato dal D. Lgs. 83/2022, ed ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata. Oltre a questo, sono previsti anche quattro allegati, a loro volta concernenti:
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La sostenibilità ambientale conviene alle imprese. Lo dimostra, ancora, la Legge di Bilancio che conferma per il prossimo biennio il credito d’imposta al 36%. Vediamo di cosa si tratta e soprattutto quale tr…
Vantaggi e supporto alla sostenibilità d’impresa
di Marta Livia Galli
Continuiamo il nostro percorso nella presentazione dei vantaggi della sostenibilità in ambito imprenditoriale. Avevamo già accennato a questo nell’articolo “I vantaggi della sostenibilità per le PMI” ma questa volta ci concentriamo in particolare sull’ambito ambientale con una novità contenuta nella Legge di Bilancio 2023.
La legge 197 del 29 dicembre 2022, infatti, riporta ai commi 685-690 un “premio” per le imprese che scelgono di acquistare imballaggi biodegradabili e prodotti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in materiale plastico anche per il biennio 2023-2024. Questo “premio” consiste in un credito d’imposta pari al 36% pari a €20.000 per azienda.
La volontà del Legislatore in questo caso è chiara: la promozione dell’economia circolare. Il mezzo utilizzato è chiaramente un incentivo a imprese e imprenditori a ridurre la quantità di scarti dall’impatto ambientale elevatissimo nell’ambito di processi produttivi complessi come quelli delle nostre aziende.
Non è la prima volta che il Legislatore italiano ricorre a questo tipo di incentivo: il credito d’imposta è stato, infatti, istituito nel 2018 per incrementare l’utilizzo degli scarti plastici non pericolosi derivanti dai processi produttivi. Il grande disegno è, dunque, quello di spingere al riutilizzo di scarti che diversamente verrebbero persi. Da allora, dal 2018, tale credito d’imposta è stato rinnovato negli anni, sottolineando l’importanza di tali temi per l’Italia e, in più, il vantaggio concreto di tale pratica.
Sono principalmente tre gli obiettivi d’acquisto delle imprese che vogliono avvalersi un vero e proprio tax credit sulla plastica riciclata:
Rientrano nell’ambito dei prodotti considerati gli imballaggi di carta o cartone – purché privi di stampa a inchiostro e con parti di materiali non biodegradabili e compostabili – e gli imballaggi di legno non impregnanti.
Come già anticipato, il credito d’imposta è pari al 36% della spesa affrontata dall’azienda, con un importo massimo del credito utilizzabile nell’anno pari a €20.000 per azienda. Il limite complessivo di spesa finanziata della manovra è pari a €5 milioni, una somma atta a coprire, nelle intenzioni del Legislatore, l’intero biennio 2023-2024.
In merito alle modalità di fruizione, la Legge di Bilancio 2023 dispone la possibilità di utilizzare il credito maturato esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare in modalità telematica, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i prodotti oggetto del beneficio sono stati effettivamente acquistati.
La somma così maturata non concorre alla formazione del reddito calcolato ai fini IRAP e dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta nel quale viene riconosciuto.
Questo è uno dei casi in cui offriamo i nostri servizi nell’ambito della Consulenza Fiscale d’Impresa e della Consulenza Strategica per supportare le aziende nell’elaborazione delle migliori strategie fiscali e di supporto all’impresa.
Volendo ampliare il raggio di questo commento, è possibile individuare un trend da parte del Legislatore italiano nel campo della sostenibilità, in linea con quanto stanno facendo gli altri Paesi UE, sia come singoli che insieme, nonché della tendenza globale.
Il credito d’imposta in parola, infatti, previsto nella manovra già nel 2019, ha continuato a essere rinnovato in ragione dei risultati ottenuti. Nella relazione illustrativa al disegno di legge che ha dato vita alla Legge di Bilancio 2023, infatti, non solo gli obiettivi prefissati negli anni precedenti sono stati raggiunti, le domande pervenute sono pari a circa quattro volte le risorse destinate al provvedimento.
Ciò sottolinea due dati importanti: (i) l’Italia non ha ripensamenti – del resto, non potrebbe – rispetto alla strategia di lotta al cambiamento climatico e riduzione degli impatti ambientali degli imballaggi non biodegradabili e, ancor di più, (ii) come sempre le imprese si dimostrano reattive rispetto alle spinte ricevute da parte legislativa e gli imprenditori, i più lungimiranti, sono in grado di intravedere i vantaggi della sostenibilità e farli propri per essere sempre più al passo coi tempi.
Questa iniziativa di valorizzazione e recupero dei materiali derivanti dagli imballaggi in materiale plastico, quindi, dimostra la volontà di perseguire i 17 obiettivi di sostenibilità contenuti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, creata con riferimento agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) tracciati dall’ONU nel 2015 e contenuti nell’Agenda 2030.
Volendo andare ancor di più nel dettaglio, il credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati è conforme a quanto disposto dall’Obiettivo n. 11, “città e comunità sostenibili”, nell’ottica di un miglioramento continuo della gestione dei rifiuti e del riciclo dei materiali più dannosi per l’ambiente.
Gli incentivi fiscali inseriti nella Legge di Bilancio 2023 rientrano nei numerosi strumenti a disposizione del Governo per garantire, da un lato, il raggiungimento degli obiettivi proposti dall’ONU e, dall’altra, la promozione di una mentalità diversa, orientata alla tutela dell’ambiente.
Come sempre, il lavoro da fare verso la sostenibilità non sono delle imprese ma dell’intero sistema Paese è duplice: da una parte le leggi dello Stato e dall’altra persone e imprese che seguono quelle leggi. L’obiettivo, oggi più che mai, è uguale per tutti noi.
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Il mercato globale è sempre più complesso e le pressioni sulle aziende in ambito ESG sono sempre maggiori. In questo contesto, si inserisce in modo strategico lo stakeholder engagement. Cos’è e perché è così…
di Beatrice Ortuani
La definizione deriva direttamente dai GRI Standard che identificano gli stakeholder come entità, interne ed esterne, che possono impattare in modo significativo su prodotti, servizi, attività di un’Organizzazione che, a sua volta, può influenzare gli stessi portatori di interessi.
Non esiste una lista fissa di stakeholder per tutte le imprese poiché le variabili in questo settore tengono conto di fattori specifici come, ad esempio, il settore e l’area geografica in cui si opera, tutti molto diversi da un’Organizzazione a un’altra. È bene ricordare che per la stessa Organizzazione gli stakeholder possono anche variare nel tempo poiché possono variare i fattori di riferimento (es. nuove strategie d’impresa, evoluzione dell’ambiente circostante, etc).
Volendo analizzare alcune categorie macro, è possibile individuare alcune tipologie di stakeholder quali ad esempio investitori, azionisti, soci, clienti e potenziali clienti, fornitori e partner d’impresa, dipendenti, imprese che operano nello stesso settore, governi ed enti regolatori, istituzioni sovranazionali, ma questa rimane una lista troppo ampia da poter essere valida per tutte le Organizzazioni.
È possibile procedere anche con una suddivisione ulteriore fra gli stakeholder ovvero fra portatori di interesse primari o secondari, in base al livello di influenza e dipendenza rispetto ai processi decisionali dell’azienda: gli stakeholder primari hanno un impatto diretto sull’attività d’impresa e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali mentre i secondari hanno impatti indiretti.
A questo punto è possibile approfondire il c.d. stakeholder engagement, lo strumento delle Organizzazioni per individuare e comprendere bisogni e aspettative dei propri portatori di interesse. In generale, si tratta di uno strumento sistemico di dialogo fra tutti i soggetti che hanno un interesse verso l’Organizzazione; uno strumento capace di far sentire coinvolti gli stakeholder nei processi decisionali. È bene ricordare che nessuna Organizzazione è autosufficiente ma ha bisogno di un coinvolgimento profondo dei soggetti che si muovono insieme a essa: lo stakeholder engagement consiste proprio in questo, nell’avviare un dialogo con altre figure oltre a quelle aziendali per migliorarne l’immagine.
Lo stakeholder engagement lavora su diverse fasi ed è uno strumento progressivo nelle mani delle Organizzazioni. Vediamo i diversi step
Una mappatura di temi sensibili e stakeholder di riferimento. In questa fase è utile:
Lo scopo centrale di tale fase è distinguere i portatori di interessi più rilevanti, per prioritizzare l’azione. È infatti opportuno comprendere:
In linea di massima, si può sfruttare il seguente schema che porsi le giuste domande di partenza:
Lo stesso procedimento è previsto per la mappatura delle tematiche più significative (secondo l’analisi di materialità): analisi di documentazione interna ed esterna all’impresa, analisi del contesto in cui opera, mappare le tematiche e prioritizzarle etc.
Per attuare un processo efficace ed efficiente, però, non basta porsi le giuste domande ma occorre anche coinvolgere tutte le risorse dell’Organizzazione, sia interne che esterne, e mappare i rischi correlati. Le operazioni di preparazione e implementazione possono essere diverse e si identificano in tre step progressivi per intensità:
È qui, in questa fase, che la comunicazione gioca un ruolo fondamentale, perché, affinché la pianificazione funzioni, è opportuno selezionare le informazioni e gli strumenti di diffusione (es. analisi delle informazioni presenti online, sondaggi e questionari, incontri, partnership, etc.)
Si arriva così alla terza e ultima fase del processo di stakeholder engagement, ovvero la valutazione di quanto emerso nelle fasi precedenti. Solo una volta acquisito questo “patrimonio” conoscitivo, è possibile operare un miglioramento delle strategie aziendali, alla luce dei dati e delle evidenze.
Nello specifico, significa comprendere la qualità complessiva dello stakeholder engagement, valutando sia le singole attività che il processo nella sua totalità.
Infatti, grazie alla raccolta dei suggerimenti, delle opinioni e dei consigli dei propri portatori di interessi, l’Organizzazione può ottimizzare lo svolgimento delle attività future.
Anche in questa fase, la comunicazione ha un peso importante nella riuscita perché è proficuo, qui, comunicare agli stakeholder il valore e l’impatto dello stakeholder engagement. Lo strumento più efficace è la pubblicazione di un report che spieghi le evidenze ottenute in modo chiaro e trasparente, per far comprendere ai portatori l’interesse la capacità dell’Organizzazione di comprendere i loro bisogni e intraprendere azioni concrete per i loro interessi specifici.
Malerba & Partners, insieme a Eftilia STP benefit e ai suoi professionisti, segue e aiuta le PMI italiane anche nel processo di stakeholder engagement.