di Alessandro Malerba e Paolo Sardo

La holding di famiglia è uno degli strumenti più utilizzati per concentrare il controllo delle società operative, organizzare il passaggio generazionale e prevenire la frammentazione della proprietà. La sua efficacia non dipende, però, dalla sola creazione di una capogruppo: occorrono uno statuto costruito sulle caratteristiche della famiglia, regole chiare sulla gestione e sulla circolazione delle partecipazioni e una pianificazione fiscale coerente con l’operazione concreta. L’articolo esamina gli strumenti disponibili nelle S.r.l., distinguendo i diritti particolari dei soci dalle categorie di quote delle S.r.l.-PMI, e affronta le principali cautele in materia di conferimenti, PEX, dividendi e trasferimenti per successione o donazione.

La continuità dell’impresa familiare è un problema di governance

Il passaggio generazionale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita delle imprese familiari. L’assenza di una pianificazione tempestiva espone il patrimonio aziendale agli effetti delle regole successorie e alla necessaria tutela dei legittimari, con il rischio di frammentare le partecipazioni, indebolire il controllo e trasferire all’interno della società conflitti personali o familiari.

La questione non riguarda soltanto chi riceverà le quote. Occorre stabilire chi guiderà l’impresa, quali diritti attribuire ai familiari che non partecipano alla gestione, come regolare l’ingresso degli eredi e dei coniugi, quali decisioni richiedano maggioranze rafforzate e come evitare situazioni di stallo.

La holding di famiglia può offrire una risposta efficace perché concentra in un unico veicolo le partecipazioni nelle società operative. Gli eredi diventano soci della holding, mentre l’esercizio unitario del controllo sulle partecipate può essere organizzato mediante uno statuto coerente con le competenze, i ruoli e gli obiettivi della famiglia.

Perché la holding può facilitare il passaggio generazionale

La holding permette di separare, entro i limiti consentiti dalla legge, la partecipazione economica al patrimonio familiare dall’esercizio del potere gestionale. I familiari non coinvolti nell’attività possono conservare diritti patrimoniali, mentre il soggetto dotato delle competenze necessarie può assumere un ruolo amministrativo rafforzato.

La struttura consente inoltre di esercitare in modo unitario i diritti di voto nelle società operative, coordinare la politica dei dividendi, programmare investimenti e dismissioni e impedire che ciascun passaggio successorio moltiplichi direttamente il numero dei soci in tutte le società del gruppo.

La holding non costituisce, tuttavia, una soluzione automatica. Uno statuto standard può limitarsi a spostare il conflitto dalle società operative alla capogruppo. La progettazione deve partire dalla composizione della famiglia, dalle caratteristiche delle partecipate, dal grado di coinvolgimento dei successori e dall’orizzonte temporale del progetto.

La flessibilità della S.r.l. nella governance familiare

Nella prassi professionale la S.r.l. è frequentemente scelta come veicolo della holding familiare per la particolare flessibilità nella personalizzazione dei rapporti tra i soci. Il principale strumento offerto dalla disciplina ordinaria è rappresentato dai diritti particolari previsti dall’art. 2468, comma 3, c.c.

L’atto costitutivo può attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Si tratta di diritti collegati alla persona del socio: possono, ad esempio, riguardare la designazione di uno o più amministratori, l’attribuzione di competenze amministrative specifiche o una posizione differenziata nella distribuzione degli utili.

La clausola deve disciplinare con precisione il contenuto del diritto, le modalità della sua modifica o estinzione e gli effetti del trasferimento della partecipazione. Questa costruzione è particolarmente adatta quando la famiglia intende valorizzare il ruolo di uno specifico successore stabilmente inserito nell’impresa.

Categorie di quote e S.r.l.-PMI

Un diverso strumento è disponibile per le S.r.l. che rientrano nella nozione europea di piccola e media impresa. L’art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012 consente a tali società di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, anche in deroga ai commi 2 e 3 dell’art. 2468 c.c.

Lo statuto può quindi prevedere categorie di quote prive del diritto di voto, con voto non proporzionale alla partecipazione, limitato a determinati argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative.

La distinzione rispetto ai diritti particolari è essenziale: il diritto particolare è attribuito personalmente a un socio; il diritto di categoria è incorporato nella quota e, in linea generale, ne segue la circolazione. Prima di utilizzare questo secondo strumento occorre verificare che la holding possieda effettivamente i requisiti di PMI, tenendo conto anche delle regole europee di aggregazione dei dati delle imprese associate e collegate.

Esempio pratico: partecipazione economica e potere gestionale

Si immagini una holding partecipata dal fondatore e dai tre figli, nella quale soltanto il figlio A sia stabilmente inserito nell’impresa e disponga delle competenze necessarie per guidare il gruppo.

In una S.r.l. ordinaria, lo statuto può attribuire al figlio A particolari diritti amministrativi, quali il potere di designare uno o più componenti dell’organo amministrativo o di concorrere in modo determinante alle decisioni strategiche espressamente individuate. Gli altri figli conservano la loro partecipazione e i relativi diritti patrimoniali, ferma la tutela dei diritti inderogabili riconosciuti dalla legge.

Qualora la holding rientri nella nozione di PMI, lo statuto può invece, o anche congiuntamente agli altri strumenti consentiti, prevedere categorie di quote differenziate: ad esempio, quote di categoria A dotate di pieni diritti amministrativi e quote di categoria B prive del voto o con voto limitato.

Il ricorso alla nuda proprietà richiede una disciplina ulteriore. Se il fondatore trasferisce la nuda proprietà e conserva l’usufrutto, l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali deve essere coordinato con l’art. 2352 c.c., richiamato per la S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c. Non è quindi corretto far discendere automaticamente dal trasferimento della nuda proprietà l’attribuzione del comando a uno dei figli.

Le clausole statutarie a protezione del controllo

Prelazione, gradimento e limiti alla circolazione

Ai sensi dell’art. 2469 c.c., le partecipazioni di S.r.l. sono liberamente trasferibili, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Lo statuto può quindi prevedere clausole di prelazione, gradimento o intrasferibilità, entro i limiti stabiliti dalla legge.

La prelazione consente agli altri soci di essere preferiti al terzo acquirente alle medesime condizioni. Per risultare efficace, la clausola deve definire con chiarezza le operazioni alle quali si applica, le modalità di comunicazione dell’offerta, i termini per l’esercizio e le conseguenze della sua violazione.

Le clausole di gradimento possono subordinare l’ingresso del nuovo socio al possesso di requisiti predeterminati, come l’appartenenza alla famiglia, l’esperienza professionale o la condivisione di specifici valori imprenditoriali. Quando l’intrasferibilità è assoluta, il gradimento è privo di condizioni e limiti oppure i vincoli impediscono in concreto il trasferimento mortis causa, l’art. 2469 c.c. riconosce al socio o ai suoi eredi il diritto di recesso secondo la disciplina applicabile.

Il trasferimento mortis causa

Lo statuto può disciplinare l’ingresso degli eredi mediante clausole di continuazione, gradimento, acquisto della partecipazione o liquidazione del relativo valore. È preferibile descrivere puntualmente il procedimento, evitando formule generiche che non chiariscano chi debba acquistare la quota, come venga determinato il valore e quali siano i termini di pagamento.

La protezione della continuità aziendale deve essere bilanciata con la tutela patrimoniale degli eredi e con le norme inderogabili della successione. Occorre inoltre evitare clausole che, nella sostanza, impongano agli eredi obblighi personali non validamente assunti o interferiscano con il divieto dei patti successori.

Amministrazione, quorum e prevenzione degli stalli

La stabilità della governance dipende anche dalla composizione dell’organo amministrativo, dai poteri di nomina, dalla durata delle cariche, dalle materie riservate ai soci e dai quorum richiesti per le decisioni più rilevanti.

Maggioranze troppo basse possono concentrare eccessivamente il potere; maggioranze troppo elevate possono rendere impossibile assumere decisioni. Lo statuto deve quindi individuare un equilibrio tra controllo e capacità operativa e, nei casi più complessi, prevedere procedure di consultazione, mediazione o uscita idonee a evitare uno stallo permanente.

Accanto allo statuto può essere adottato un protocollo familiare per disciplinare valori condivisi, percorsi di ingresso dei familiari, requisiti professionali e politiche di remunerazione. Le regole essenziali della struttura societaria e della circolazione delle quote devono però essere collocate nello statuto, mentre gli accordi parasociali producono, in via ordinaria, effetti obbligatori tra i soli sottoscrittori.

Profili fiscali: opportunità da verificare nel caso concreto

La holding può consentire una gestione più ordinata dei flussi finanziari e delle partecipazioni, ma non è fiscalmente vantaggiosa per definizione. Occorre distinguere la fase di costituzione della struttura dalle operazioni successive di cessione delle partecipazioni, distribuzione degli utili o trasferimento gratuito delle quote.

Il conferimento delle partecipazioni nella holding deve essere esaminato autonomamente. A seconda della struttura dell’operazione e dei soggetti coinvolti, possono assumere rilievo gli artt. 175 e 177 TUIR. I relativi regimi non determinano una neutralità generalizzata: il trattamento dipende dai requisiti previsti dalla specifica disposizione, dai valori contabili e fiscali e dal controllo acquisito o incrementato dalla conferitaria.

La PEX sulle eventuali cessioni future

La Participation Exemption disciplinata dall’art. 87 TUIR riguarda l’eventuale plusvalenza realizzata dalla holding quando cede una partecipazione. Non costituisce, quindi, un effetto del conferimento con cui la holding è stata costituita.

Se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma, la plusvalenza è esente nella misura del 95 per cento e soltanto il restante 5 per cento concorre alla formazione del reddito imponibile. Non è corretto parlare di «tassazione del capital gain al 5 per cento», perché il 5 per cento rappresenta la quota imponibile, non l’aliquota d’imposta.

Tra i requisiti rientrano il periodo minimo di possesso, la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso e le condizioni riguardanti la residenza fiscale e l’esercizio di un’impresa commerciale da parte della partecipata. Per le società la cui attività consiste prevalentemente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti relativi alla partecipata devono essere verificati con riguardo alle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della holding.

I dividendi percepiti dalla holding

Il regime dei dividendi è distinto dalla PEX. In via ordinaria, gli utili distribuiti dalle società partecipate alla holding soggetta a IRES sono esclusi dalla formazione del reddito nella misura del 95 per cento, secondo l’art. 89 TUIR; il restante 5 per cento concorre al reddito imponibile.

Anche in questo caso è preferibile parlare di esclusione parziale dal reddito, non di detassazione automatica. Devono essere considerate le condizioni e le eccezioni previste dalla disciplina vigente, in particolare per partecipazioni in soggetti localizzati in regimi fiscali privilegiati e per strumenti finanziari con caratteristiche particolari.

Successione e donazione delle partecipazioni

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, nella formulazione applicabile dal 1° gennaio 2025, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per determinati trasferimenti, anche mediante patto di famiglia, a favore del coniuge e dei discendenti.

Per le quote o azioni di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali viene acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. oppure viene integrato un controllo già esistente. Gli aventi causa devono detenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento e rendere la prevista dichiarazione di impegno.

La holding può facilitare l’organizzazione e la concentrazione del controllo familiare, ma l’esenzione non deriva automaticamente dalla sua esistenza. Occorre verificare quale partecipazione venga trasferita, se il trasferimento consenta di acquisire o integrare il controllo della holding e se siano rispettati il vincolo quinquennale e gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.

Il beneficio fiscale non elimina, infine, i problemi civilistici. La pianificazione deve rispettare i diritti dei legittimari e, quando ne ricorrano i presupposti, può essere coordinata con il patto di famiglia disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti c.c.

Conclusioni operative

La holding di famiglia è uno strumento di governance prima ancora che un veicolo fiscale. La sua utilità consiste nella possibilità di concentrare il controllo, coordinare le società operative e disciplinare in anticipo i rapporti tra soci gestori e soci patrimoniali.

Nella S.r.l. ordinaria, i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. consentono di valorizzare il ruolo di specifici familiari. Nelle S.r.l.-PMI, le categorie di quote previste dall’art. 26 del D.L. 179/2012 ampliano le possibilità di differenziare i diritti amministrativi e patrimoniali. I due strumenti non devono essere confusi, perché hanno natura ed effetti differenti.

Le clausole di prelazione, gradimento, successione, nomina degli amministratori e formazione delle maggioranze devono essere costruite sul caso concreto. Sul piano fiscale, conferimento, cessione delle partecipazioni, distribuzione dei dividendi e trasferimento gratuito delle quote costituiscono operazioni distinte, ciascuna sottoposta a propri requisiti.

Il successo del passaggio generazionale dipende, quindi, dall’integrazione tra diritto societario, disciplina successoria e fiscalità. È questa progettazione coordinata, e non la semplice costituzione della holding, a preservare nel tempo il valore dell’impresa e la continuità del controllo familiare.

Principali riferimenti normativi

  • Codice civile: artt. 2352, 2359, 2468, 2469, 2471-bis, 2473 e 768-bis e seguenti.
  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179: art. 26, commi 2 e 3, sulle categorie di quote delle S.r.l.-PMI.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): artt. 87, 89, 175 e 177.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346: art. 3, comma 4-ter.
  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: riformulazione dell’art. 3, comma 4-ter, applicabile dal 1° gennaio 2025.

Nota di aggiornamento. Il testo è stato verificato sulla normativa vigente al 2026. Sono stati eliminati i riferimenti alle soglie dimensionali per PEX e dividendi introdotte dalla legge di bilancio 2026, poiché le relative disposizioni sono state successivamente abrogate e non fanno parte della disciplina vigente.

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