Decreto Milleproroghe 2026: le principali novità fiscali e societarie per le PMI
Scopri le misure del Decreto Milleproroghe 2026 per le PMI: rinvio riforma fiscale, assemblee a distanza, Fondo di Garanzia.
Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione di tutti i legittimari. Ha la funzione di anticipare la successione nell’impresa o nel gruppo, garantendo continuità gestionale e stabilità proprietaria, e tutelando i legittimari che, avendo partecipato, non possono impugnarlo. È un atto gratuito, irrevocabile salvo consenso unanime, con effetti immediati e definitivi.
Dal punto di vista fiscale, il trasferimento di partecipazioni e/o aziende regolato in un patto di famiglia può beneficiare di un’esenzione dall’imposta di successione e donazione (art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024), a condizione che:
Oggetto del trasferimento
Beneficiari
Condizione di controllo
Durata del controllo o dell’attività
Decadenza dal beneficio
Il mancato rispetto delle condizioni comporta:
Limiti rilevanti:
La società semplice è un veicolo di detenzione e gestione unitaria delle partecipazioni, che consente di centralizzare il controllo e disciplinare i poteri decisionali, mantenendo flessibilità e neutralità fiscale. Essa può fungere da holding familiare, strumento di governance e cassaforte patrimoniale, ma non risolve i profili successori, poiché le quote ricadono nell’eredità del socio.
Il patto di famiglia e la società semplice operano su piani diversi, ma complementari: il primo trasferisce e stabilizza il controllo (successione); la seconda gestisce e coordina nel tempo (governance).
L’idea, spesso discussa in dottrina, di “usare il patto di famiglia al posto della società semplice” sembra muovere da due presupposti: che entrambi siano strumenti di organizzazione e trasmissione del controllo su un gruppo di società; che il patto di famiglia possa avere una funzione “istituzionale” e duratura, come la società semplice.
Questi presupposti non sono del tutto corretti: il patto di famiglia (art. 768-bis ss. c.c.) è un contratto di trasferimento inter vivos di partecipazioni (o azienda) finalizzato a stabilizzare la successione d’impresa e a prevenire conflitti ereditari. È, dunque, un atto di circolazione e non un soggetto o contenitore come la società semplice.
Non si può dunque parlare di “alternativa pura”: il patto serve a trasferire e cristallizzare assetti di controllo, non a gestirli nel tempo. La società semplice, invece, è un veicolo di governance: può detenere partecipazioni, distribuire utili, regolare i poteri decisionali.
Il patto di famiglia stabilizza subito il trasferimento, evita impugnazioni da parte dei legittimari e consente di regolare i rapporti compensativi, ma è rigido, irrevocabile salvo consenso unanime, e non gestisce la fase post-trasferimento.
La società semplice, invece, consente flessibilità nella governance, permette di centralizzare il controllo ed è fiscalmente neutra per il possesso di partecipazioni, ma non risolve le questioni successorie, che restano aperte.
Ne consegue che il patto di famiglia non sostituisce la società semplice, ma la precede o integra in una pianificazione organica. In pratica, il trasferimento delle partecipazioni ai sensi degli artt. 768-bis ss. c.c. può essere accompagnato dalla costituzione di una società semplice familiare incaricata di detenere le quote, regolare i diritti di voto e disciplinare la distribuzione dei proventi.
La prospettiva più efficace è quella combinata:
In questo schema, il patto rappresenta l’atto giuridico che legittima il passaggio, mentre la società semplice costituisce la struttura di controllo e gestione.
Situazione iniziale
L’imprenditore capofamiglia (A) detiene direttamente:
Obiettivo: assicurare continuità gestionale e un controllo unitario dopo il passaggio generazionale.
Fase 1 – Trasferimento (Patto di famiglia)
L’imprenditore trasferisce con patto di famiglia le partecipazioni ai discendenti designati.
Atto:
A stipula un patto di famiglia trasferendo ai figli (B e C), che partecipano già all’impresa o al gruppo, le quote di controllo delle società operative (S1, S2, S3). Il patto può includere condizioni o vincoli di mantenimento delle partecipazioni (es. obbligo di non alienare per n anni).
Effetti:
Fase 2 – Gestione (Società semplice)
I beneficiari (B e C) costituiscono una società semplice familiare per:
La s.s. diventa così holding di famiglia o veicolo di coordinamento.
Fase 3 – Coordinamento (Patti parasociali, Family Protocol)
Per completare l’assetto di governance, le parti possono:
Il modello consente:
| Strumento | Funzione | Durata | Rigidità | Ambito |
| Patto di famiglia | Trasferimento e stabilizzazione della successione | Una tantum | Elevata | Successorio |
| Società semplice | Gestione e controllo nel tempo | Continuativa | Flessibile | Governance |
| Patto parasociale/ protocollo | Coordinamento decisionale | Medio-lungo | Modificabile | Regole operative |
Le criticità da gestire sono:
Il patto di famiglia non sostituisce la società semplice nella riorganizzazione dei gruppi, ma ne integra la funzione. È strumento di trasferimento e stabilizzazione, mentre la società semplice assicura gestione e continuità. Insieme, realizzano un modello equilibrato di successione, controllo e tutela del patrimonio familiare.
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