Decreto Milleproroghe 2026: le principali novità fiscali e societarie per le PMI
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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alle disposizioni normative in materia di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici precisando che:
Inoltre, relativamente ai predetti registri, secondo la stessa Agenzia, indipendentemente dalla successiva conservazione sostitutiva degli stessi, va versata l’imposta di bollo utilizzando il mod. F24 (codice tributo “2501”), entro il 30.04 di ciascun periodo di imposta.
Con riferimento ai registri contabili del 2020, in caso di tenuta degli stessi con sistemi elettronici, entro il 28.2.2022 dovrà essere e effettuata alternativamente:
N.B. Va evidenziato che, limitatamente al 2019, per effetto di quanto disposto dall’art. 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è stato prorogato da 3 a 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione (quest’ultimo scaduto il 10.12.2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), il termine cui è collegato l’obbligo di conservazione sostitutiva. Di conseguenza il termine di conservazione nonché, come chiarito dall’Agenzia, di stampa dei registri 2019 risulta differito dal 10.3 al 10.6.2021.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Relativamente al libro giornale / libro degli inventari è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, lett. a), Tari a parte I, DPR n. 642/72.
In particolare, come disposto dall’art. 6, comma 1, DM 17.6.2014,: “l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”.
Si rammenta che l’imposta dovuta tramite mod. F24, pari a € 16 per le società di capitali ovvero € 32 per ditte individuali / società di persone / cooperative:
Di conseguenza, in caso di tenuta dei registri con modalità elettronica, a prescindere dalla successiva conservazione sostitutiva o stampa in formato cartaceo, è necessario effettuare il versamento dell’imposta di bollo utilizzando la modalità telematica.
Così, con riferimento ai registri contabili relativi al 2020 entro il 30.4.2021 va versata l’imposta di bollo, determinata sulla base del numero delle registrazioni, tramite mod. F24, a prescindere che entro il 28.2.2022 il contribuente provveda alla conservazione sostitutiva ovvero alla stampa in formato cartaceo.
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